Min.Lavoro: adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2023, il Decreto Interministeriale 28 luglio 2023 con l’adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 28 luglio 2023
Adeguamento del Fondo di solidarieta' bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», la quale all'art. 1, commi 191 e seguenti, introduce disposizioni di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuta nel citato decreto legislativo n. 148 del 2015; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 208, lettera a), della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 che introduce il comma 1-bis all'art. 30 del decreto legislativo n. 148 del 2015, come successivamente modificato dall'art. 23, comma 1, lettera l), del decreto-legge n. 4 del 2022 convertito in legge n. 25 del 2022, il quale prevede che per periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurino, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello definito ai sensi dell'art. 3, comma 5-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015 e ha stabilito che la durata della prestazione sia in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dall'art. 4 comma 1 del decreto legislativo n. 148 del 2014. Entro il 31 dicembre 2022, i fondi gia' costituiti si adeguano alla disposizione. In mancanza di adeguamento, i datori di lavoro, ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'art. 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023; Visto l'art. 9 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», convertito in legge n. 14 del 24 febbraio 2023, che ha previsto la proroga dei termini di adeguamento alle disposizioni introdotte dalla riforma degli ammortizzatori sociali al 30 giugno 2023; in mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° luglio 2023, nel fondo di integrazione salariale al quale sono trasferiti i contributi gia' versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi; Visto l'art. 26, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015 che prevede la possibilita' che siano apportate modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo con le medesime modalita' di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 26, che prevedono la stipula di un accordo o contratto collettivo da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale e la successiva emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 95440 del 18 aprile 2016 recante la disciplina del Fondo di solidarieta' bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani; Visto l'accordo stipulato in data 21 dicembre 2022, entro quindi i termini legislativamente fissati, tra A.N.G.O.P.I. e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI con il quale le parti sociali firmatarie hanno manifestato la volonta' di adeguare il Fondo di solidarieta', gia' costituito alla data del 31 dicembre 2021, alle disposizioni di cui all'art. 30 comma 1-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015 e di adeguare quindi l'importo, la durata e le causali di accesso alla normativa in materia di assegno di integrazione salariale di cui alla legge n. 234 del 2021; Considerato che con l'accordo innanzi citato del 21 dicembre 2022 e' stato convenuto di modificare la disciplina del Fondo di solidarieta' bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani al fine di adeguare la durata e l'importo della prestazione dell'assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo a tutela del reddito alle nuove disposizioni dettate dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali contenuta nel citato decreto legislativo n. 148 del 2015; Ritenuto, pertanto, di modificare il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 95440 del 18 aprile 2016, alla luce dell'accordo del 21 dicembre 2022; Decreta: Art. 1 1. L'art. 5, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 95440 del 18 aprile 2016 e' sostituito dal seguente: «3. L'importo dell'assegno di integrazione salariale erogato e' pari quello previsto dal comma 5-bis dell'art. 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015.» 2. L'art. 5, comma 6, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 95440 del 18 aprile 2016 e' sostituito dal seguente: «6. Le Societa' Cooperative/Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani possono ricorrere alla prestazione dell'assegno di integrazione salariale nei seguenti limiti massimi di durata: a) con riferimento all'assegno di integrazione salariale per le causali ordinarie, pari a quella prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 148/2015; b) con riferimento all'assegno di integrazione salariale per le causali straordinarie, pari a quelle previste dall'art. 22 del decreto legislativo n. 148/2015. La durata massima complessiva e' in ogni caso quella prevista dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015.» Il presente decreto e' trasmesso agli organi di Controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 luglio 2023 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2361