Min.Lavoro: lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale – sanzioni per mancato obbligo formativo

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2022, il Decreto 2 agosto 2022 con i criteri e le modalità per l’accertamento sanzionatorio di mancata attuazione dell’obbligo formativo da parte del lavoratore in costanza delle integrazioni salariali straordinarie.

La mancata partecipazione, senza giustificato motivo fornito dal lavoratore, alle iniziative di formazione e di riqualificazione di cui all’art. 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, comporta l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

  • La mancata partecipazione, nella misura compresa tra il 25 % ed il 50% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, comporta l’irrogazione della sanzione corrispondente alla decurtazione di un terzo delle mensilità del trattamento di integrazione salariale straordinario, ferma restando la sanzione minima individuata dall’art. 25-ter, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, consistente nella decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale.
  • La mancata partecipazione, nella misura compresa tra il 50 % e l’80% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, comporta l’irrogazione della sanzione corrispondente alla decurtazione della metà delle mensilità del trattamento di integrazione salariale straordinario, ferma restando la sanzione minima individuata dall’art. 25-ter, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, consistente nella decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale.
  • La mancata partecipazione, in misura superiore all’80% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, comporta l’irrogazione della sanzione corrispondente decadenza dal trattamento di integrazione salariale.

Il giustificato motivo di mancata partecipazione alle iniziative di formazione e di riqualificazione ricorre nei seguenti casi:

a) documentato stato di malattia o di infortunio;

b) servizio civile o di leva o richiamo alle armi;

c) stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;

d) citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell’ordine di comparire da parte del magistrato;

e) gravi motivi familiari documentati e/o certificati;

f) casi di limitazione legale della mobilità personale;

g) ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di partecipare alle iniziative di formazione e/o riqualificazione, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest’ultimo.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 agosto 2022 

Criteri e modalità per l’accertamento sanzionatorio di mancata attuazione dell’obbligo formativo da parte del lavoratore in costanza delle integrazioni salariali straordinarie.

 

                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.  148  recante
«Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa  in   materia   di
ammortizzatori  sociali  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,   in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Vista la legge 30  dicembre  2021,  n.  234  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»; 
  Visto l'art. 25-ter del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.
148, aggiunto dall'art. 1, comma 202, della legge 30  dicembre  2021,
n.  234  e  modificato  dall'art.  23,  comma  1,  lettera  h),   del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022,  n.  25,  il  quale  dispone  che:  «1.  I
lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie di cui
al presente capo e al titolo ll, allo scopo di mantenere o sviluppare
le  competenze  in  vista  della  conclusione  della   procedura   di
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa  e  in  connessione
con la domanda di  lavoro  espressa  dal  territorio,  partecipano  a
iniziative  di  carattere  formativo  o  di  riqualificazione,  anche
mediante fondi interprofessionali. 2. Le iniziative di cui al comma 1
possono  essere  cofinanziate   dalle   Regioni   nell'ambito   delle
rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro.  3.  La
mancata partecipazione senza giustificato motivo alle  iniziative  di
cui al comma 1 comporta l'irrogazione di  sanzioni  che  vanno  dalla
decurtazione  di  una  mensilita'  di  trattamento  di   integrazione
salariale fino alla decadenza dallo stesso, secondo le modalita' e  i
criteri da definire con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione. 4 [..]»; 
  Visto, in particolare, il comma 3 del sopra riportato  art.  25-ter
che assegna al Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  la
competenza ad  adottare  un  decreto  nel  quale  siano  definite  le
modalita' e i criteri secondo cui «la  mancata  partecipazione  senza
giustificato motivo alle  iniziative  di  cui  al  comma  1  comporta
l'irrogazione  di  sanzioni  che  vanno  dalla  decurtazione  di  una
mensilita'  di  trattamento  di  integrazione  salariale  fino   alla
decadenza dallo stesso»; 
  Visto l'art. 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che
apporta modifiche al regime  sanzionatorio  (da  ultimo  disciplinato
dall'art. 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre  1996,  n.
662, e successive modificazioni); 
  Visto l'art. 3  della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20  che  reca
«Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti»; 
  Considerato che il  riordino  della  materia  degli  ammortizzatori
sociali  ad  opera  della  legge  30  dicembre  2021,   n.   234   ha
riqualificato il sistema di protezione sociale universale, costruendo
un   modello   di   welfare   inclusivo,   seguendo   il    principio
dell'universalismo differenziato, accrescendo  il  grado  di  equita'
generale del sistema,  coniugando  il  sistema  degli  ammortizzatori
sociali con il sostegno di mirate politiche industriali, integrandolo
con efficaci politiche attive del lavoro; 
  Considerato che non sono contemplate  nel  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148 cosi'  come  modificato  e  integrato,  misure
straordinarie di sostegno  al  reddito  prive  di  un  nesso  con  le
politiche attive e la formazione; 
  Considerato di garantire con l'impianto normativo di cui al decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148  non  solo  tutele  adeguate  a
favorire maggiori garanzie del lavoro ma anche politiche  attive  che
abbiano carattere formativo e di riqualificazione dei lavoratori  che
tengano altresi' conto delle reali domande e  richieste  del  mercato
del lavoro; 
  Considerato, altresi', che il trattamento di integrazione salariale
puo' essere concesso  ove  emerga  l'impegno  del  datore  di  lavoro
declinato nell'accordo con le parti sociali e sottoscritto in sede di
procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 24  del  decreto
legislativo 14 settembre  2015,  n.  148,  ovvero  nell'ambito  delle
procedure   sindacali   prodromiche   all'accesso   all'assegno    di
integrazione salariale, riconosciuto dai Fondi di solidarieta' di cui
agli articoli 26, 29 e 40 del decreto legislativo 14 settembre  2015,
n. 148, e disciplinate dall'art. 14 del decreto  legislativo  n.  148
del 2015 e/o dai singoli decreti istitutivi dei Fondi di solidarieta'
interessati, di favorire  azioni  finalizzate  alla  rioccupazione  o
all'autoimpiego, quali formazione e  riqualificazione  professionale,
anche ricorrendo ai fondi interprofessionali; 
  Considerato, infine, che  l'intervento  del  sostegno  al  reddito,
secondo l'interpretazione sistematica descritta, si basa non soltanto
sull'impegno aziendale di rispetto del programma proposto in sede  di
presentazione dell'istanza di integrazione salariale ma anche  su  di
un obbligo del lavoratore beneficiario del trattamento di sostegno al
reddito   a   partecipare   alle   iniziative   di    formazione    e
riqualificazione; 
  Ritenuto,  pertanto,  in  ossequio   al   dettato   normativo,   di
individuare i criteri e  definire  le  modalita'  per  l'accertamento
sanzionatorio di mancata attuazione dell'obbligo formativo  da  parte
del lavoratore in costanza di fruizione delle integrazioni  salariali
straordinarie disciplinate al Capo III del Titolo I e  al  Titolo  II
del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Soggetti destinatari 
 
  1. Il presente decreto si  applica  ai  lavoratori  beneficiari  di
trattamenti di integrazione salariale straordinari di cui al Capo III
del Titolo I e al Titolo II  del  decreto  legislativo  14  settembre
2015, n. 148. 
                               Art. 2 
 
                              Sanzioni 
 
  1. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo fornito dal
lavoratore, alle iniziative di formazione e  di  riqualificazione  di
cui all'art. 25-ter, comma 1, del decreto  legislativo  14  settembre
2015, n. 148, secondo le modalita' indicate dal decreto del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 25-ter, comma 4,
comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo. 
  2. La mancata partecipazione nella misura compresa tra il 25  %  ed
il 50% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi  proposti,
in assenza di un giustificato  motivo  come  definito  dal  comma  5,
comporta   l'irrogazione   della   sanzione    corrispondente    alla
decurtazione  di  un  terzo  delle  mensilita'  del  trattamento   di
integrazione salariale  straordinario,  ferma  restando  la  sanzione
minima individuata dall'art. 25-ter, comma 3, del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148,  consistente  nella  decurtazione  di  una
mensilita' di trattamento di integrazione salariale. 
  3. La mancata partecipazione, in assenza di un giustificato  motivo
come definito dal comma 5, nella misura compresa tra il 50 % e  l'80%
delle  ore  complessive  previste  per  ognuno  dei  corsi  proposti,
comporta   l'irrogazione   della   sanzione    corrispondente    alla
decurtazione  della  meta'  delle  mensilita'  del   trattamento   di
integrazione salariale  straordinario,  ferma  restando  la  sanzione
minima individuata dall'art. 25-ter, comma 3, del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148,  consistente  nella  decurtazione  di  una
mensilita' di trattamento di integrazione salariale. 
  4. La mancata partecipazione, in assenza di un giustificato  motivo
come definito dal comma 5, in  misura  superiore  all'80%  delle  ore
complessive  previste  per  ognuno  dei  corsi   proposti,   comporta
l'irrogazione della sanzione corrispondente decadenza dal trattamento
di integrazione salariale. 
  5. Il giustificato motivo di mancata partecipazione alle iniziative
di formazione e di riqualificazione ricorre nei seguenti casi: 
    a) documentato stato di malattia o di infortunio; 
    b) servizio civile o di leva o richiamo alle armi; 
    c) stato di gravidanza, per  i  periodi  di  astensione  previsti
dalla legge; 
    d) citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro  esibizione
dell'ordine di comparire da parte del magistrato; 
    e) gravi motivi familiari documentati e/o certificati; 
    f) casi di limitazione legale della mobilita' personale; 
    g) ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza
maggiore, cioe' ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di
partecipare alle iniziative di formazione e/o riqualificazione, senza
possibilita'  di  alcuna  valutazione  di  carattere   soggettivo   o
discrezionale da parte di quest'ultimo. 
  6. Il recupero della prestazione erogata non e'  comprensivo  degli
oneri relativi alla contribuzione figurativa e all'assegno al  nucleo
familiare eventualmente erogato. 
                               Art. 3 
 
Cassa  integrazione  guadagni  straordinaria  di  cui  al  Titolo  I,
Capo III del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Modalita'
                   di applicazione delle sanzioni 
 
  1. Per le finalita'  di  cui  all'art.  2,  il  servizio  ispettivo
territorialmente competente, a seguito di visita disposta nell'ambito
delle  proprie  competenze,  ovvero  nel  corso  degli   accertamenti
previsti al termine dei programmi di cassa integrazione  guadagni  di
cui al Capo III del Titolo I del  decreto  legislativo  14  settembre
2015, n. 148, che prevedano riduzioni e/o sospensioni  di  attivita',
accerta il concreto svolgimento della formazione secondo il programma
aziendale presentato. 
  2. L'organo ispettivo, qualora dai registri dell'ente che eroga  la
formazione   risultino   assenze   ingiustificate,   provvede    alla
contestazione della sanzione corrispondente secondo i  criteri  e  le
misure definite all'art. 2 del  presente  decreto,  limitatamente  ai
lavoratori per i quali e' accertata la  mancata  partecipazione  alla
formazione  senza   giustificato   motivo   oggettivo,   e   ne   da'
comunicazione all'INPS -  sede  territoriale  competente  -  ai  fini
dell'applicazione della sanzione. 
                               Art. 4 
 
Fondi di solidarieta' di cui agli  articoli  26,  27,  29  e  40  del
decreto legislativo n. 148 del 2015. Modalita' di applicazione  delle
                              sanzioni 
 
  1. Per le finalita'  di  cui  all'art.  2,  il  servizio  ispettivo
territorialmente competente  nell'ambito  delle  verifiche  ispettive
disposte  presso  datori  di  lavoro  che  abbiano  o  abbiano  avuto
lavoratori coinvolti  nell'ambito  dei  programmi  formativi  di  cui
all'art. 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre  2015,
n. 148,  accerta  anche  il  concreto  svolgimento  della  formazione
secondo il programma  contenuto  nell'accordo  sindacale,  nell'esame
congiunto o nell'ambito degli atti di cui  alle  procedure  sindacali
prodromiche all'accesso all'assegno di integrazione salariale. 
  2. L'organo ispettivo, qualora dai registri dell'ente che eroga  la
formazione   risultino   assenze   ingiustificate,   provvede    alla
contestazione della sanzione corrispondente secondo i  criteri  e  le
misure definite all'art. 2 del  presente  decreto,  limitatamente  ai
lavoratori per i quali e' accertata la  mancata  partecipazione  alla
formazione  senza   giustificato   motivo   oggettivo,   e   ne   da'
comunicazione all'INPS -  sede  territoriale  competente  -  ai  fini
dell'applicazione della sanzione. 
  3. Le modalita' per procedere alla decurtazione delle mensilita' di
integrazione salariale ai lavoratori destinatari del  trattamento  di
integrazione salariale a carico dei fondi di solidarieta'  bilaterali
alternativi di cui all'art. 27 del decreto  legislativo  n.  148  del
2015 sono individuate dai soggetti preposti alla gestione dei  citati
fondi. 
  Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione
alla Corte dei conti e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 2 agosto 2022 
 
                                                 Il Ministro: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, n. 2354 
La Redazione

Autore: La Redazione

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