Min.Lavoro: abilitazione alla conduzione di generatori di vapore

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 30 settembre 2020, il Decreto 7 agosto 2020, in materia di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 agosto 2020 

Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore. (20A05213)

(GU n.242 del 30-9-2020)

Capo I
Classifica dei patentini di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore e di acqua surriscaldata alimentati a fuoco diretto o a fuoco indiretto con rischio di surriscaldamento, non esonerati dalla conduzione abilitata e requisiti generali per l’abilitazione

 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Vista la legge 10  dicembre  2014,  n.  183,  recante  «Deleghe  al
Governo in materia  di  riforma  degli  ammortizzatori  sociali,  dei
servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di
riordino della disciplina dei rapporti  di  lavoro  e  dell'attivita'
ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita
e di lavoro»; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  151,  recante
«Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle  procedure
e  degli  adempimenti  a  carico  di  cittadini  e  imprese  e  altre
disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita', in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e,  in  particolare,
l'art. 20, comma 1,  lettera  m),  che  introduce  l'art.  73-bis  al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
  Visto il predetto art. 73-bis del decreto  legislativo  n.  81  del
2008 che, al comma 2, dispone:  «2.  Con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle  politiche  sociali  sono  disciplinati  i  gradi  dei
patentini di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore,  i
requisiti per l'ammissione agli esami, le  modalita'  di  svolgimento
delle prove e di rilascio e rinnovo dei patentini.  Con  il  medesimo
decreto e', altresi', determinata l'equipollenza dei patentini e  dei
titoli rilasciati in base alla normativa vigente»; 
  Visto il decreto legislativo  25  febbraio  2000,  n.  93,  recante
«Attuazione della direttiva n. 97/23/CE in materia di attrezzature  a
pressione   e   della    direttiva    n.    2014/68/UE    concernente
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative  alla
messa  a  disposizione  sul  mercato  di  attrezzature  a   pressione
(rifusione), che ne dispone l'abrogazione»; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  1°
dicembre 2004, n. 329 recante «Regolamento recante norme per la messa
in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione  e  degli
insiemi di cui all'art. 19 del decreto legislativo 25 febbraio  2000,
n. 93»; 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
«Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al  riconoscimento
delle  qualifiche   professionali,   nonche'   della   direttiva   n.
2006/100/CE   che   adegua   determinate   direttive   sulla   libera
circolazione delle persone a  seguito  dell'adesione  di  Bulgaria  e
Romania.»; 
  Visto il  decreto  legislativo  28  gennaio  2016,  n.  15  recante
«Attuazione della direttiva n. 2013/55/UE del  Parlamento  europeo  e
del  Consiglio,  recante  modifica  della  direttiva  n.   2005/36/CE
relativa al  riconoscimento  delle  qualifiche  professionali  e  del
regolamento   (UE)   n.   1024/2012,   relativo   alla   cooperazione
amministrativa attraverso il  sistema  di  informazione  del  mercato
interno (Regolamento IMI); 
  Vista la legge 3 maggio  2019,  n.  37  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2018»; 
  Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per
la definizione delle norme generali  sull'istruzione  e  dei  livelli
essenziali delle prestazioni in materia di  istruzione  e  formazione
professionale» e, in particolare,  l'art.  2,  comma  1,  lettera  c)
relativa al diritto all'istruzione e alla formazione; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
1° marzo 1974, recante «Norme per l'abilitazione alla  conduzione  di
generatori di vapore», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  16
aprile 1974, n. 99; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
30 giugno 2015, recante «Definizione di un quadro  operativo  per  il
riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni  regionali  e
delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio  nazionale  dei
titoli  di   istruzione   e   formazione   e   delle   qualificazioni
professionali di cui all'art. 8 del decreto  legislativo  16  gennaio
2013, n. 13», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2015,
n. 166; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica  4  agosto  2000,  recante  «Determinazione
delle classi delle lauree universitarie», pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 19 ottobre 2000, n. 245; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000,  recante  «Determinazione
delle classi delle lauree universitarie  specialistiche»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2001, n. 18; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  16
marzo  2007,  recante  «Determinazione  delle  classi  delle   lauree
universitarie», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  6  luglio
2007, n. 155; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  16
marzo  2007,  recante  «Determinazione   delle   classi   di   laurea
magistrale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9  luglio  2007,
n. 157; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                      Patentino di abilitazione 
 
  1. I patentini di abilitazione alla  conduzione  di  generatori  di
vapore sono articolati in quattro gradi: 
    a) il patentino di 1° grado abilita alla conduzione di generatori
di vapore di qualsiasi tipo e di qualsiasi superficie; 
    b) il patentino di 2° grado abilita alla conduzione di generatori
di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilita' fino a 20  t/h
di vapore; 
    c) il patentino di 3° grado abilita alla conduzione di generatori
di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilita' fino a  3  t/h
di vapore; 
    d) il patentino di 4° grado abilita alla conduzione di generatori
di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilita' fino a  1  t/h
di vapore. 
  2. Il titolare del patentino di cui  al  comma  1,  al  fine  della
conduzione del generatore di vapore, deve essere idoneo alla mansione
specifica ai sensi dell'art. 41  del  decreto  legislativo  9  aprile
2008, n. 81. Salvi i casi particolari che  richiedono  una  frequenza
diversa stabilita dal medico competente, la periodicita' della visita
medica di controllo viene stabilita in una volta  ogni  cinque  anni,
ridotti  a  due  anni  per  i  soggetti  che  abbiano   compiuto   il
sessantesimo anno di eta'. 
  3.  All'atto  di  affidamento  dell'incarico  di   conduzione   del
generatore di vapore, l'utilizzatore acquisisce copia del patentino e
copia del giudizio di idoneita' specifica alla mansione in  corso  di
validita'. 
  4.  Per  i  generatori  di  vapore   di   cui   all'allegato   III,
l'utilizzatore puo' richiedere l'esonero dalla  conduzione  abilitata
secondo le modalita' previste nel medesimo allegato. 
  5. I generatori di vapore di piccola potenzialita', per i quali  il
prodotto della pressione ammissibile (PS) in  bar  per  la  capacita'
totale (V) in litri e' tale che PS x V ≤ 300 bar x litri e  PS  ≤  10
bar, nonche' i generatori aventi V≤ 25 litri e  PS  ≤  32  bar,  sono
esclusi  dal  campo  di  applicazione  del  presente  decreto,  fermo
restando che la loro conduzione deve in ogni caso essere  affidata  a
persona che abbia compiuto il diciottesimo anno di eta' e  sia  stata
giudicata idonea alla mansione specifica ai sensi  dell'art.  41  del
decreto legislativo n. 81 del 2008. 
                               Art. 2 
 
                 Determinazione della producibilita' 
 
  1. Il valore della producibilita' del  generatore  da  prendere  in
considerazione ai fini dei gradi  stabiliti  dall'art.  1  e'  quello
della producibilita' massima continua dichiarata dal costruttore. 
  2. Se il valore  di  cui  al  comma  1  non  e'  specificato,  sono
stabiliti i seguenti limiti: 
    a) il patentino di 4°  grado  e'  valido  per  la  conduzione  di
generatori di vapore aventi superficie di riscaldamento non superiore
a 30 m²; 
    b) il patentino di 3°  grado  e'  valido  per  la  conduzione  di
generatori di vapore  aventi  una  superficie  di  riscaldamento  non
superiore a 100 m²; 
    c) il patentino di 2°  grado  e'  valido  per  la  conduzione  di
generatori di vapore aventi superfici di riscaldamento non  superiore
a 500 m²; 
    d) il patentino di 1°  grado  e'  valido  per  la  conduzione  di
generatori di vapore senza alcuna limitazione. 
                               Art. 3 
 
 Modalita' e requisiti per il rilascio dei patentini di abilitazione 
 
  1. I patentini di abilitazione sono rilasciati, previo  superamento
dell'esame di  cui  all'art.  8,  dall'Ispettorato  territoriale  del
lavoro competente. 
  2. Per l'ammissione all'esame di  abilitazione  il  candidato  deve
aver compiuto il diciottesimo anno di eta' entro la data di  scadenza
del bando. 
  3. Il candidato presenta all'Ispettorato  territoriale  del  lavoro
nella  cui  circoscrizione   ha   luogo   la   sessione   di   esami,
indipendentemente dalla  propria  provincia  di  residenza,  apposita
domanda  di  partecipazione,  nella  quale  dichiara  il   grado   di
abilitazione che intende conseguire, secondo le  modalita'  stabilite
dall'Ispettorato nazionale del lavoro. 
  4. Il patentino di abilitazione ha validita' fino al compimento del
settantesimo anno di eta'. Tale  disposizione  si  applica  anche  ai
patentini gia' rilasciati alla data  di  pubblicazione  del  presente
decreto. 

Capo II
Formazione tecnica e pratica

                               Art. 4 
 
             Requisiti di accesso ai corsi di formazione 
 
  1.  Ai  fini  dell'ammissione  all'esame  di  abilitazione  di  cui
all'art.  8,  il  candidato  deve  frequentare  appositi   corsi   di
formazione teorico-pratica i cui contenuti,  durata  e  modalita'  di
svolgimento sono indicati nell'allegato II. 
  2. Possono essere  ammessi  al  corso  di  formazione  propedeutico
all'esame di abilitazione di 1° grado i candidati in possesso  di  un
patentino di 2° grado rilasciato da almeno un anno o in  possesso  di
uno dei seguenti titoli di studio: 
    a) laurea in ingegneria o laurea in chimica o chimica industriale
ottenute ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652; 
    b) laurea magistrale in una delle seguenti classi: LM-20,  LM-21,
LM-22, LM-25, LM-29 LM-30, LM-33, LM-34, LM-53, LM-54 e LM-71 di  cui
al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 16 marzo
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007,  n.  157
ovvero laurea specialistica conseguita nelle  seguenti  classi:  25S,
26S, 27S, 29S, 32S, 33S, 36S, 37S, 61S, 62S, 81S di  cui  al  decreto
del  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica del 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 23 gennaio 2001, n. 18; 
    c) laurea, conseguita nelle seguenti classi: L9, L27, L28 di  cui
al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 16 marzo
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2007,  n.  155
ovvero laurea conseguita nelle seguenti classi: 10, 21, 22  e  25  di
cui  al  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca
scientifica  e  tecnologica  del  4  agosto  2000,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2000, n. 245; 
    d) diploma di istituto tecnico nautico - sezione macchinisti o di
istituto    tecnico    industriale    (ITIS)    limitatamente    alle
specializzazioni:  fisica  industriale,  industrie   metalmeccaniche,
industria  navalmeccanica,  meccanica,   meccanica   di   precisione,
termotecnica  o  di  diploma  di  maturita'  professionale   (IPSIA),
riconosciuto ad essi equipollente. 
  3. Possono essere  ammessi  al  corso  di  formazione  propedeutico
all'esame di abilitazione di 2° grado i candidati in possesso  di  un
patentino di 3° grado rilasciato da almeno un anno o in possesso  del
diploma di scuola secondaria di secondo grado. 
  4. Possono essere  ammessi  al  corso  di  formazione  propedeutico
all'esame di abilitazione di 3° grado  i  candidati  in  possesso  un
patentino di 4° grado da almeno un anno o in  possesso  dei  seguenti
titoli di studio ovvero professionali: 
    a) se minori di anni 18, la qualifica triennale di cui al sistema
di  Istruzione  e  Formazione  professionale  (IeFP),   che   attesta
l'adempimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione  di
cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53; 
    b) se maggiori di anni 18, diploma di scuola secondaria di  primo
grado e l'assolvimento dell'obbligo di istruzione. 
  5. Possono essere  ammessi  al  corso  di  formazione  propedeutico
all'esame di abilitazione di 4° grado i  candidati  in  possesso  dei
seguenti titoli di studio ovvero professionali: 
    a) se minori di anni 18, la qualifica triennale di cui al sistema
di  Istruzione  e  Formazione  professionale  (IeFP),   che   attesta
l'adempimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione  di
cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della legge n. 53 del 2003; 
    b) se maggiori di anni 18, diploma di scuola secondaria di  primo
grado e l'assolvimento dell'obbligo di istruzione. 
                               Art. 5 
 
                     Validita' del corso pratico 
 
  1. La parte pratica del corso di cui all'art. 4, comma 1, e' valida
per la partecipazione ad una sola sessione di esami. 
  2. Qualora durante lo svolgimento della parte pratica del corso  si
verifichino variazioni riguardanti  il  generatore  di  vapore  o  il
formatore, le stesse devono  essere  riportate  nella  documentazione
relativa al corso da parte del soggetto formatore. 
  3. Per tutti i gradi di abilitazione, ai fini della validita' della
parte pratica, tra la data di completamento del  corso  e  quella  di
presentazione della domanda di esame non deve intercorrere un periodo
di tempo superiore ad un anno. 
  4. Il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  sentito
l'Ispettorato nazionale del lavoro, puo'  riconoscere,  ai  fini  del
conseguimento della parte pratica  del  corso,  il  periodo  compiuto
all'estero nella conduzione di generatori di vapore. Tale periodo  di
servizio e l'indicazione della producibilita' massima continua o,  in
mancanza, della superficie di riscaldamento del generatore di  vapore
devono risultare  dalla  documentazione  rilasciata  da  un'autorita'
competente in  un  altro  Stato  membro,  designata  ai  sensi  delle
disposizioni legislative,  regolamentari  o  amministrative  di  tale
Stato membro, ai sensi del decreto legislativo 9  novembre  2007,  n.
206. 
                               Art. 6 
 
              Corso pratico e formazione supplementare 
 
  1. In caso di mancato superamento dell'esame  di  cui  all'art.  8,
ferma restando la  validita'  della  parte  teorica  del  corso  gia'
seguito, il candidato per essere ammesso ad altra sessione  di  esami
deve frequentare un corso  supplementare  di  carattere  pratico.  La
durata di tale corso e' equivalente alla  meta'  della  durata  della
parte pratica del corso prescritto per il tipo di abilitazione che si
intende conseguire. 
  2.  Il  corso  supplementare  deve  essere  effettuato  secondo  le
modalita' previste nell'allegato II al presente decreto. 

Capo III
Esami per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore

                               Art. 7 
 
       Composizione e funzioni delle commissioni esaminatrici 
 
  1. Con provvedimento del  direttore  dell'Ispettorato  territoriale
del lavoro competente, per ogni sede di esame di cui  all'allegato  I
e'  istituita  una   commissione   esaminatrice   per   il   rilascio
dell'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore. 
  2. Le commissioni di cui comma 1 sono composte da: 
    a) due rappresentanti, uno effettivo e uno supplente,  funzionari
tecnici  con  laurea  magistrale  in   ingegneria,   dell'Ispettorato
nazionale del lavoro, con funzione di Presidente; 
    b) due rappresentanti, uno effettivo e uno supplente,  funzionari
tecnici con laurea magistrale in ingegneria,  dell'Azienda  sanitaria
locale competente per territorio o, ove previsto, due  rappresentanti
funzionari tecnici con laurea magistrale in ingegneria,  dell'Agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente; 
    c) due rappresentanti, uno effettivo e uno supplente,  funzionari
tecnici  preferibilmente  con  laurea   magistrale   in   ingegneria,
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni  sul
lavoro della competente unita' operativa territoriale. 
  3. Le funzioni di  segreteria  delle  commissioni  sono  assicurate
dall'Ispettorato territoriale del lavoro  competente.  La  segreteria
provvede   all'istruttoria   della   documentazione   delle   domande
presentate dai candidati e comunica le  risultanze  alla  commissione
che ne decide sull'ammissibilita'. 
  4. L'Ispettorato nazionale  del  lavoro  provvede  con  le  proprie
risorse, ordinariamente  previste,  al  normale  funzionamento  delle
commissioni nonche' allo svolgimento  delle  sessioni  di  esame.  Ai
componenti e alla  segreteria  delle  commissioni  non  spetta  alcun
compenso,  indennita',  gettone  di  presenza,   rimborso   spese   o
emolumento comunque denominato. 
                               Art. 8 
 
                        Esami di abilitazione 
 
  1. Gli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla conduzione
di generatori di vapore sono svolti nei mesi e  nelle  sedi  indicati
nell'allegato I al presente decreto. 
  2. Il direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro competente
stabilisce  le  date  degli  esami  secondo  il  calendario  di   cui
all'allegato I e le pubblica sul sito internet istituzionale. 
  3. Gli esami di abilitazione  consistono  in  prove  finalizzate  a
valutare l'acquisizione, da parte  del  candidato,  delle  necessarie
conoscenze teorico-pratiche  per  la  conduzione  dei  generatori  di
vapore,  da  effettuarsi  su  un  generatore   di   vapore   soggetto
all'obbligo di conduzione ai sensi del presente decreto. 
  4. Per ciascuna seduta d'esame  e'  redatto  apposito  verbale  dal
quale  risulta  l'esito  della  valutazione  dei  singoli  candidati,
riportando in  particolare  per  ciascun  candidato  non  ammesso  le
motivazioni  dell'esclusione.   Il   verbale   e'   trasmesso   dalla
commissione al direttore  dell'Ispettorato  territoriale  del  lavoro
competente. 
  5. Gli elenchi dei  candidati  abilitati  al  relativo  grado  sono
pubblicati mediante affissione all'esterno del locale degli  esami  e
sul sito istituzionale  internet  dell'Ispettorato  territoriale  del
lavoro competente. 

Capo IV
Riconoscimenti e duplicati

                               Art. 9 
 
 Riconoscimento del patentino di abilitazione conseguito all'estero 
 
  1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali riconosce  con
proprio decreto la  validita'  dei  patentini  di  abilitazione  alla
conduzione  di  generatori  di  vapore  rilasciati  da   un'autorita'
competente in uno Stato membro dell'Unione  europea,  da  enti  o  da
organismi dello spazio economico europeo, della Svizzera e dei  paesi
extra europei, secondo le  disposizioni  del  decreto  legislativo  9
novembre  2007,  n.  206,  recante  «Attuazione  della  direttiva  n.
2005/36/CE    relativa    al    riconoscimento    delle    qualifiche
professionali». 
  2.  L'Ispettorato  territoriale  del  lavoro  rilascia,  a  domanda
dell'interessato, il patentino di abilitazione sul quale  annota  gli
estremi del decreto di riconoscimento e  gli  estremi  del  documento
originale. 
                               Art. 10 
 
               Duplicati dei patentini di abilitazione 
 
  1.  Possono  essere   rilasciati   duplicati   dei   patentini   di
abilitazione solo nei casi di smarrimento, furto o di  deterioramento
dei patentini originali. 
  2. L'Ispettorato territoriale  del  lavoro  che  ha  rilasciato  il
patentino originale provvede a domanda dell'interessato  al  rilascio
del duplicato. 

Capo V
Disposizioni transitorie e finali

                               Art. 11 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le sessioni di esame gia' pubblicate prima della data di entrata
in vigore del presente decreto, restano disciplinate dal decreto  del
Ministro del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  1°  marzo  1974,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1974, n. 99. 
  2. Le disposizioni del presente decreto, ad esclusione di quella di
cui all'art. 3, comma 4, entrano in vigore decorsi dodici mesi  dalla
data di pubblicazione. 
  3. Gli allegati I, II e III  sono  parte  integrante  del  presente
decreto.  L'allegato  I  e'  modificato  con  decreto  del  direttore
generale dei rapporti di lavoro e  delle  relazioni  industriali  del
Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  sentito  il  Capo
dell'Ispettorato nazionale del lavoro. 
  4. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente  decreto  non
comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed e'
assicurata con le  risorse  finanziarie,  umane  e  strumentali  gia'
previste a legislazione vigente. 
  5. Decorsi dodici mesi dalla data  di  pubblicazione  del  presente
decreto, e' abrogato il decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale 1° marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 16 aprile 1974, n. 99. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e reso altresi'  disponibile  sul  sito  internet
istituzionale del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
all'indirizzo www.lavoro.gov.it - sezione pubblicita' legale. 
    Roma, 7 agosto 2020 
 
                                                 Il Ministro: Catalfo 
 
                               ______ 
 
Avvertenza: 
    Il testo del decreto, comprensivo degli allegati, e' consultabile
sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Sezione
pubblicita'         legale,         al         seguente         link:
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/pubblicita-legale 
 
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Autore: La Redazione

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