Min.Lavoro: Codice del Terzo Settore – nomina organo di controllo e revisore legale dei conti
La Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la nota n. 11560 del 2 novembre 2020, con la quale risponde ad un quesito in merito alla decorrenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti, al verificarsi dei presupposti previsti dalle disposizioni di legge (art. 30, comma 2e art.31, comma 1 d.lgs. n. 117/2017).
La risposta del Ministero del Lavoro:
“La risposta al quesito deve essere fornita mediante l’applicazione del criterio interpretativo esplicitato nella ministeriale n.12604 del 29.12.2017, secondo la quale sono immediatamente applicabili, a far data dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 117/2017, le norme del codice del Terzo settore che non presentano un nesso di diretta riconducibilità all’istituzione ed all’operatività del registro unico nazionale, ovvero all’adozione di successivi provvedimenti attuativi. Sulla base di tale lettura, gli artt. 30 e 31, in quanto inerenti all’organizzazione interna degli ETS, non presentano alcun vincolo di condizionalità rispetto all’operatività del RUNTS, né tanto meno necessitano dell’adozione di una successiva regolazione pubblicistica di dettaglio. D’altro canto poiché le norme fanno riferimento ad un aspetto temporale diacronico, quale l’esercizio finanziario, si deve ritenere, nella cornice dell’immediata efficacia delle stesse, che il computo dei due esercizi consecutivi debba partire dall’esercizio 2018, sicché la verifica dell’eventuale integrazione dei presupposti dimensionali fissati dal legislatore andrà fatta considerando i dati di consuntivo del bilancio di esercizio relativo agli anni 2018 e 2019.”
Fonte: Ministero del Lavoro