Min.Lavoro: Lavoratori stranieri partecipanti all’ESPO – definite le procedure di ingresso

MinLavoroIl Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – di concerto con il Ministero dell’Interno – ha definito, con la circolare congiunta del 21 luglio 2014 pdf_icon,  le procedure di ingresso per i Lavoratori stranieri partecipanti all’Esposizione Universale di Milano del 2015. Tali ingressi vengono resi possibili grazie alla definizione delle procedure per l’invio delle domande e la messa a disposizioni, sul sito del Ministero dell’Interno web, dei relativi moduli.

Il decreto di Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale ed altre categorie per l’anno 2014 web ha previsto, all’articolo 2, l’ammissione sul territorio nazionale di 2.000 lavoratori stranieri partecipanti all’Esposizione Universale di Milano del 2015.

La circolare chiarisce che l’ingresso nell’ambito di tali quote è consentito ai lavoratori stranieri che si occupano della costruzione, dell’allestimento e del successivo smantellamento dei padiglioni Expo. Gli ingressi saranno possibili per la costruzione e l’allestimento fino al 31 marzo 2015 e per il successivo smantellamento dal dicembre 2015 fino al completo esaurimento dell’attività di smantellamento e, comunque, non oltre il 30 giugno 2016.

 

La procedura

Molte le novità rispetto alle ordinarie procedure di ingresso, alcune già rese note nelle linee guida “Expo Milano 2015” web.

Le aziende che lavorano alla costruzione ed all’allestimento dell’EXPO 2015, chiarisce la circolare, per ottenere l’ingresso del lavoratore straniero devono rivolgersi al Commissario Generale di Expo, o al Commissario di Sezione dei Paesi Partecipanti o al Direttore dei Partecipanti non Ufficiali, che disporranno delle credenziali per la compilazione dei moduli di domanda.

Tali figure rappresentano, ai fini dei procedimenti in argomento, i garanti del puntuale rispetto, da parte delle aziende operanti nel Padiglione di pertinenza, della normativa italiana in materia di condizioni di lavoro, sicurezza sul lavoro e tutela assicurativa e previdenziale, prevista a favore dei lavoratori.

 

Tipologie di ingresso consentite

Due le tipologie di ingresso consentite:

 

1) Assunzione di lavoratori stranieri da parte di aziende italiane o stabilite in Italia

La comunicazione deve essere inviata compilando il modello EXPO-A (allegato 1). Dopo il controllo di sicurezza effettuato dalla Questura, l’impegno della quota avviene automaticamente, senza la necessità del rilascio del parere da parte della Direzione Territoriale del Lavoro. La comunicazione verrà, quindi, inviata alla Rappresentanza Consolare Italiana del Paese di residenza del lavoratore straniero, che rilascerà il visto di ingresso per lavoro subordinato.

Il lavoratore entrato per lavoro subordinato, entro 8 giorni dall’ingresso in Italia dovrà quindi recarsi, unitamente al legale rappresentante della Ditta richiedente, presso la sede dedicata dello Sportello Unico dell’Immigrazione presso le strutture di Expo per la firma del contratto di soggiorno per lavoro con cui si assolve anche alla comunicazione obbligatoria di assunzione

Contestualmente verrà rilasciato al lavoratore il modulo già precompilato di richiesta di permesso di soggiorno per lavoro (modello 209 EXPO 2015), che dovrà essere spedito presso l’Ufficio Postale per il successivo inoltro alla Questura.

 

2) Distacco di lavoratori stranieri dipendenti da aziende straniere

 

La comunicazione deve essere inviata compilando il modello EXPO-D (allegato 2), nel quale possono essere scelte due diverse tipologie di distacco:

• Distacco di un lavoratore dipendente da azienda straniera presso la sede dell’azienda stabilita in Italia.

• Distacco di un lavoratore dipendente da azienda straniera che non ha filiali in Italia.

In entrambi i casi, dopo il controllo di sicurezza effettuato dalla Questura la comunicazione viene inviata alla Rappresentanza Consolare Italiana del Paese di residenza del lavoratore straniero, che rilascerà il visto di ingresso per lavoro subordinato.

Anche nel caso di distacco il lavoratore, entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, deve recarsi presso la sede dedicata dello Sportello Unico dell’Immigrazione per il ritiro del modulo già precompilato di richiesta di permesso di soggiorno per lavoro (modello 209 EXPO 2015), che dovrà essere spedito presso l’Ufficio Postale per il successivo inoltro alla Questura.

In tal caso non è prevista né la firma del contratto di soggiorno per lavoro né l’invio della comunicazione obbligatoria di assunzione.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

La Redazione

Autore: La Redazione

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