Min.Interno: garanzia finanziaria dello straniero durante la procedura di accesso in Italia
ll Ministero dell’Interno ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2023, il Decreto 14 settembre 2023 con le indicazione dell’importo e delle modalità di prestazione della garanzia finanziaria a carico dello straniero durante lo svolgimento della procedura per l’accertamento del diritto di accedere al territorio dello Stato.
Il decreto si applica ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea che sono nelle condizioni di essere trattenuti durante lo svolgimento della procedura in frontiera, di cui all’art. 28-bis, comma 2, lettere b) e b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e fino alla decisione dell’istanza di sospensione di cui all’art. 35-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo, al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato.
La garanzia finanziaria è idonea quando l’importo fissato è in grado di garantire allo straniero, per il periodo massimo di trattenimento, pari a quattro settimane (ventotto giorni), la disponibilità:
- di un alloggio adeguato, sul territorio nazionale;
- della somma occorrente al rimpatrio;
- di mezzi di sussistenza minimi necessari, a persona.
Fonte: Ministero dell’Interno
MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 14 settembre 2023
Indicazione dell’importo e delle modalità di prestazione della garanzia finanziaria a carico dello straniero durante lo svolgimento della procedura per l’accertamento del diritto di accedere al territorio dello Stato. (23A05308)
IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»; Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, «Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato» e, in particolare, il suo art. 28-bis, comma 2, lettere b) e b-bis) che individua i casi di procedura accelerata presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 del predetto articolo, che reca disposizioni in materia di procedure accelerate; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, «Attuazione della direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale», e, in particolare, l'art. 6-bis, che, al comma 1, prevede il trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura in frontiera, di cui all'art. 28-bis del citato decreto legislativo n. 25 del 2008, al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato; Vista la direttiva del Ministro dell'interno del 1° marzo 2000, adottata in attuazione dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato», e, in particolare, gli articoli 2 e 3, in cui si dispone che lo straniero, ai fini dell'ingresso sul territorio nazionale, indichi l'esistenza di idoneo alloggio nel territorio nazionale, la disponibilita' della somma occorrente per il rimpatrio, nonche' comprovi la disponibilita' dei mezzi di sussistenza minimi necessari, a persona; Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 22 dicembre 2018, n. 151, recante «Regolamento di attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impegnano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare» e, in particolare, gli articoli 1 e 3 che, nell'individuare i criteri per la determinazione e l'aggiornamento del costo medio del rimpatrio, stabiliscono che esso sia determinato, in aggiornamento, entro il 30 gennaio di ogni anno; Decreta: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente decreto determina l'importo e le modalita' per la prestazione di idonea garanzia finanziaria, prevista dall'art. 6-bis, comma 2, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. 2. La garanzia finanziaria di cui al comma 1 del presente decreto e' idonea quando l'importo fissato e' in grado di garantire allo straniero, per il periodo massimo di trattenimento, pari a quattro settimane (ventotto giorni), la disponibilita': a) di un alloggio adeguato, sul territorio nazionale; b) della somma occorrente al rimpatrio; c) di mezzi di sussistenza minimi necessari, a persona. 3. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, di seguito indicati come stranieri, che sono nelle condizioni di essere trattenuti durante lo svolgimento della procedura in frontiera, di cui all'art. 28-bis, comma 2, lettere b) e b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e fino alla decisione dell'istanza di sospensione di cui all'art. 35-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo, al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato.
Art. 2 Criteri per la determinazione e per l'aggiornamento dell'importo della garanzia finanziaria 1. L'importo per la prestazione della garanzia finanziaria di cui all'art. 1 del presente decreto e' individuato, per l'anno 2023, in euro 4.938,00. 2. L'aggiornamento dell'importo e' avviato a cadenza biennale, di seguito alla definizione del costo medio del rimpatrio.
Art. 3 Determinazione delle modalita' di prestazione della garanzia finanziaria 1. Allo straniero di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto e' dato immediato avviso della facolta', alternativa al trattenimento, di prestazione della garanzia finanziaria. 2. La garanzia finanziaria e' prestata in unica soluzione mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa ed e' individuale e non puo' essere versata da terzi. 3. La garanzia finanziaria deve essere prestata entro il termine in cui sono effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico ai sensi degli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 e ha durata pari al periodo necessario per lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'art. 28-bis, comma 2, lettere b) e b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e fino alla decisione dell'istanza di sospensione di cui all'art. 35-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo.
Art. 4 Escussione della garanzia finanziaria 1. Nel caso in cui lo straniero si allontani indebitamente, il prefetto del luogo ove e' stata prestata la garanzia finanziaria procede all'escussione della stessa. 2. Le somme derivanti dall'escussione della garanzia in conformita' del presente decreto sono destinate all'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 5 Disposizioni finali ed entrata in vigore 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Roma, 14 settembre 2023 Il Ministro dell'interno Piantedosi Il Ministro della giustizia Nordio Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 3323