Min.Interno: applicazione del TU Salute e Sicurezza per gli organi di pubblica sicurezza

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Il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero del Lavoro, il Ministero della Salute ed il Ministero per la Pubblica Amministrazione, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2019, il Regolamento recante l’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell’ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell’interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Il Regolamento sarà vigente dal 14 novembre 2019.

Fonte: Ministero dell’Interno

 

 


 

MINISTERO DELL’INTERNO

DECRETO 21 agosto 2019, n. 127 

Regolamento recante l’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell’ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche’ delle strutture del Ministero dell’interno destinate per finalita’ istituzionali alle attivita’ degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Capo I
Disposizioni generali

 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                     E DELLE POLITICHE SOCIALI, 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                                  e 
 
                             IL MINISTRO 
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.  123,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro»; 
  Visto in particolare, l'articolo 3, commi 2 e 3, del citato decreto
legislativo n. 81 del 2008, ove e' previsto che nei luoghi di  lavoro
delle Forze  di  polizia  e  dei  Vigili  del  fuoco,  nonche'  nelle
strutture destinate per finalita' istituzionali alle attivita'  degli
organi con compiti in materia di  ordine  e  sicurezza  pubblica,  la
legislazione  in  materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  sia
applicata tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse
al servizio espletato o alle peculiarita' organizzative,  individuate
con decreti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge
23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto in particolare, l'articolo 13 del citato decreto  legislativo
n. 81 del 2008, ove e' previsto, al comma 1-bis, che  nei  luoghi  di
lavoro delle Forze di polizia e dei Vigili  del  fuoco  la  vigilanza
sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza
sul lavoro sia svolta esclusivamente dai servizi sanitari  e  tecnici
istituiti presso le predette amministrazioni e, al comma  3,  che  le
attribuzioni dei predetti servizi in materia di  salute  e  sicurezza
dei lavoratori restino ferme fino al  riordino  delle  competenze  in
tema di vigilanza nella materia  e  siano  svolte  anche  nelle  aree
riservate o operative e in quelle che presentano  analoghe  esigenze,
da individuarsi con decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  e  il  Ministro
della salute; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in  particolare,  l'art.
6, comma l, lettera z); 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  e,  in
particolare, l'articolo 112, comma 2; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio 2009,  n.  11,  recante  «Misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza
sessuale, nonche' in  tema  di  atti  persecutori»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e, in  particolare,
l'articolo 12-bis, che dispone che gli articoli 1 e 4 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,  n.
1124, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute non
si applicano al personale  delle  Forze  di  polizia  e  delle  Forze
armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi  ordinamenti,  fino
al complessivo riordino della materia; 
  Visto il  decreto  legislativo  3  agosto  2009,  n.  106,  recante
«Disposizioni integrative e  correttive  del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81,  in  materia  di  tutela  della  salute  e  della
sicurezza nei luoghi di lavoro»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, e, in particolare, l'articolo 27, comma 2, lettera d); 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e della previdenza  sociale  e  con  il  Ministro
della sanita' del 15 aprile 1997, recante «Individuazione delle  aree
riservate e operative. Attivita' di vigilanza»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro, della previdenza sociale e della salute  del  30
dicembre   2008,   recante   «Vigilanza    sull'applicazione    della
legislazione in materia di salute e sicurezza nelle  aree  riservate,
operative  e  per  quelle  che  presentano  analoghe  esigenze,   del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa  civile  e  del  Corpo  nazionale  dei  vigili   del   fuoco»,
concernente l'individuazione delle aree operative riservate  ai  fini
dell'applicazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto  legislativo
9 aprile 2008,  n.  81,  limitatamente  alle  sedi  di  servizio  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile ivi comprese le articolazioni  centrali  e  periferiche
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  Considerato che le attivita' del personale della Polizia di Stato e
del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  sono  contraddistinte
dall'immediatezza e dall'urgenza  della  prestazione,  nonche'  dalla
gestione di scenari incidentali non prevedibili e  dalle  conseguenze
non valutabili, per le quali  il  personale  necessita  di  specifica
preparazione tecnica professionale,  di  formazione  e  addestramento
costanti e di visite preventive e periodiche di controllo sanitario; 
  Considerato che, in ragione della natura dei compiti loro affidati,
il Dipartimento della pubblica sicurezza, il Dipartimento dei  vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e le strutture
del Ministero dell'interno,  destinate  per  finalita'  istituzionali
alle attivita' degli organi  con  compiti  in  materia  di  ordine  e
sicurezza pubblica, debbono tutelare le esigenze di riservatezza e di
protezione dei dati attinenti alle attivita' espletate; 
  Ritenuto  opportuno  predisporre   un   unico   provvedimento   per
l'attuazione dell'articolo 3, comma  2,  primo  periodo,  del  citato
decreto legislativo n. 81 del 2008  nei  luoghi  di  lavoro  e  nelle
strutture del Ministero dell'interno interessate; 
  Sentite   le   organizzazioni   sindacali   comparativamente   piu'
rappresentative sul piano nazionale del personale  della  Polizia  di
Stato,   del   Corpo   nazionale   dei    vigili    del    fuoco    e
dell'Amministrazione civile dell'interno; 
  Acquisito il concerto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, del Ministro della salute e del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
espresso nella riunione del 5 ottobre 2017; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 26 ottobre 2017; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali espresso nell'adunanza del 19 luglio 2018; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del  1988,
avvenuta con nota n. 9982 del 22 maggio 2019; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Campo di applicazione delle disposizioni comuni 
 
  1. Il presente capo detta le disposizioni comuni che  si  applicano
nell'ambito delle strutture di cui al comma 2. 
  2. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, di seguito denominato «decreto legislativo n.  81  del  2008»,
tenuto  conto  delle  effettive  particolari  esigenze  connesse   al
servizio espletato o alle peculiarita' organizzative, si applicano: 
  a) nelle articolazioni centrali  e  periferiche  della  Polizia  di
Stato  e  nelle  strutture  centrali  e  periferiche  del   Ministero
dell'interno destinate per  finalita'  istituzionali  alle  attivita'
degli organi con compiti in materia di ordine  e  sicurezza  pubblica
individuate dai decreti interministeriali  di  cui  all'articolo  13,
comma 3, del decreto legislativo  n.  81  del  2008,  secondo  quanto
indicato nel capo II del presente decreto; 
  b) nelle aree e nelle strutture di pertinenza del Dipartimento  dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e  della  difesa  civile,  di
seguito  denominato  «Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco»,   nelle
articolazioni centrali e periferiche del Corpo nazionale  dei  vigili
del fuoco, di seguito denominato  «Corpo  nazionale»,  e  nelle  aree
operative, nonche' nei riguardi del personale permanente e volontario
del Corpo nazionale di cui all'articolo 6 del decreto  legislativo  8
marzo  2006,  n.  139  e  del  personale  in  servizio  nel  medesimo
Dipartimento, compreso quello che opera in situazioni  di  emergenza,
secondo quanto indicato nel capo III del presente decreto. 
 
 
                               Art. 2 
 
 
                 Individuazione del datore di lavoro 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo  n.  81  del  2008,  nel  rispetto  delle
effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato  e  dei
peculiari assetti organizzativi e ordinamentali vigenti, le  funzioni
di datore di  lavoro  sono  assolte  anche  dal  dirigente  al  quale
spettano i poteri di gestione dell'ufficio,  ivi  inclusi  quelli  di
organizzazione del lavoro e  di  autonoma  valutazione  del  rischio,
ovvero dal funzionario non avente qualifica dirigenziale preposto  ad
un   ufficio   avente   autonomia   gestionale,   anche    ai    fini
dell'organizzazione del  lavoro  e  della  valutazione  del  rischio,
ancorche'  non  siano  dotati  di  autonomi  poteri  di   spesa.   La
responsabilita' del  predetto  datore  di  lavoro  e'  limitata  agli
effettivi  poteri   di   gestione   posseduti.   Restano   ferme   le
responsabilita' dei dirigenti o funzionari  che,  per  effetto  delle
disposizioni  previste  dagli  ordinamenti  di  appartenenza,   hanno
l'obbligo di provvedere all'adozione di misure di  prevenzione  e  di
interventi strutturali e di manutenzione, per i quali sono  necessari
autonomi poteri decisionali e di  spesa.  Le  funzioni,  che  possono
essere delegate dal medesimo datore di lavoro, di cui all'articolo 18
del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono  demandate  a  dirigenti
ovvero a funzionari non aventi qualifica dirigenziale, questi  ultimi
nei soli casi  in  cui  siano  preposti  a  uffici  aventi  autonomia
gestionale, ancorche' non siano dotati di autonomi poteri  di  spesa,
ferme restando le responsabilita' agli stessi attribuite  nell'ambito
delle rispettive competenze. 
  2. La  responsabilita'  della  salute  e  sicurezza  del  personale
compete anche ai dirigenti di uffici centrali o periferici  che  sono
responsabili delle determinazioni per la  pianificazione  e  gestione
finanziaria delle  risorse  di  bilancio,  ovvero  dell'assegnazione,
sulla base delle richieste pervenute,  delle  medesime  risorse  agli
uffici di cui all'articolo 1. 
  3. I datori di lavoro sono individuati con uno o piu'  decreti  del
Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto. 
                               Art. 3 
 
 
               Individuazione dei dirigenti e preposti 
 
  1. Per le finalita' previste dalle disposizioni di cui all'articolo
2, comma l, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 81 del 2008,
negli ambienti di lavoro del Ministero dell'interno, si intende per: 
  a) «dirigente»: il soggetto responsabile  di  unita'  organizzativa
che,  in  ragione  delle  competenze  professionali  e   dei   poteri
gerarchici  e   funzionali   adeguati   alla   natura   dell'incarico
conferitogli, attua le direttive del datore  di  lavoro  organizzando
l'attivita' lavorativa e vigilando su di essa; 
  b)  «preposto»:  il  soggetto  che,  in  ragione  delle  competenze
professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati
alla natura  dell'incarico  conferitogli,  sovrintende  all'attivita'
lavorativa del personale dipendente, anche temporanea,  e  garantisce
l'attuazione delle direttive  ricevute,  controllandone  la  corretta
esecuzione  ed  esercitando  un  funzionale  potere  di   iniziativa,
individuato sulla base dell'organizzazione dell'ufficio. 
                               Art. 4 
 
 
                    Comunicazioni e segnalazioni 
 
  1.  Le  segnalazioni  formali  e  la  trasmissione   di   documenti
concernenti la tutela della sicurezza e della  salute  del  personale
della Polizia  di  Stato  e  del  Corpo  nazionale,  comprese  quelle
relative agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali e  ai
nominativi  dei  rappresentanti  dei  lavoratori  per  la  sicurezza,
rimesse dal decreto legislativo n. 81 del 2008 al datore di lavoro  e
al medico competente, si intendono compiute mediante le  segnalazioni
e le trasmissioni agli uffici di vigilanza di cui all'articolo 6  del
presente decreto. 
  2.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo   12-bis   del
decreto-legge 23 febbraio 2009, n.  11,  convertito  dalla  legge  23
aprile 2009, n. 38, e  dall'articolo  l,  comma  3,  punto  22),  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,  n.  1124,  i
dati relativi  agli  infortuni  e  alle  malattie  professionali  del
personale  della  Polizia  di  Stato  e  del  Corpo  nazionale   sono
trasmessi,  a  fini  statistici  e  in  forma  aggregata  e  anonima,
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli  infortuni  sul
lavoro attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione
nei luoghi di lavoro, secondo le modalita' e con la cadenza periodica
previste dal decreto interministeriale di cui all'articolo  8,  comma
4, del decreto legislativo n. 81 del 2008. 
  3. Restano ferme, con riferimento al personale dell'Amministrazione
civile dell'interno, le segnalazioni formali  e  la  trasmissione  di
documenti  alle  amministrazioni  interessate  nei  casi  e  con   le
modalita' previsti in via ordinaria dal decreto legislativo n. 81 del
2008. Le medesime segnalazioni e trasmissioni sono comunque inoltrate
agli uffici di vigilanza di cui all'articolo 6. 
                               Art. 5 
 
 
                Servizio di prevenzione e protezione 
 
  1. Il datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze di riservatezza
e segretezza, istituisce e organizza il  servizio  di  prevenzione  e
protezione,   avvalendosi   in    via    esclusiva    di    personale
dell'Amministrazione in possesso dei requisiti professionali  di  cui
all'articolo 32 del decreto legislativo n. 81 del 2008,  in  servizio
presso le articolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a)  e
b), secondo il rispettivo ambito istituzionale di competenza. 
  2. Gli addetti e il responsabile del servizio di cui  al  comma  l,
devono disporre di mezzi e di tempi adeguati per lo  svolgimento  dei
compiti  loro  assegnati.  Qualora,  per  valutare  compiutamente  le
condizioni di salubrita' e di sicurezza degli ambienti di lavoro, sia
necessario effettuare rilievi,  misurazioni,  indagini  analitiche  e
verifiche tecniche, il datore  di  lavoro,  ove  non  disponga  delle
risorse occorrenti, si puo' avvalere,  ai  sensi  delle  disposizioni
vigenti e sulla base di idonea motivazione, per integrare l'azione di
prevenzione e protezione del servizio di cui al comma l, di personale
tecnico esterno all'Amministrazione. 
                               Art. 6 
 
 
                       Attivita' di vigilanza 
 
  1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia  di
salute e sicurezza nei  luoghi  di  lavoro  e'  demandata,  ai  sensi
dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2008: 
  a) all'ufficio di vigilanza presso l'Ufficio centrale ispettivo del
Dipartimento della pubblica sicurezza,  per  gli  uffici  centrali  e
periferici della Polizia di Stato  e  per  le  strutture  centrali  e
periferiche  del  Ministero  dell'interno  individuate  nei   decreti
interministeriali di  cui  all'articolo  13,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 81 del 2008, con esclusione dei luoghi  di  lavoro  su
cui ha competenza l'ufficio di vigilanza di cui alla lettera  b)  del
presente comma; 
  b) all'ufficio di vigilanza presso l'Ufficio centrale ispettivo del
Dipartimento dei vigili  del  fuoco,  per  le  aree  individuate  con
decreto interministeriale adottato ai sensi dell'articolo  13,  comma
3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, direttamente o avvalendosi
di personale  del  Corpo  nazionale  appositamente  incaricato.  Tale
personale non puo' svolgere attivita' di  vigilanza  nelle  strutture
ove presta servizio o dove svolge il ruolo di medico competente. 
                               Art. 7 
 
 
               Attribuzioni degli uffici di vigilanza 
 
  1. Agli uffici di  cui  all'articolo  6  sono  attribuite,  in  via
esclusiva, le funzioni di vigilanza previste dall'articolo 13,  commi
1-bis e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. In particolare gli
uffici di vigilanza, oltre a  quanto  previsto  dall'articolo  4  del
presente decreto: 
  a) svolgono attivita' di vigilanza presso le  rispettive  strutture
del Ministero dell'interno e presso quelle di  cui  all'articolo  13,
comma 3, del decreto  legislativo  n.  81  del  2008  finalizzate  al
controllo dell'osservanza della normativa  in  materia  di  salute  e
sicurezza nei luoghi di lavoro; 
  b)  effettuano  rilievi  tecnici   e   ambientali   per   attivita'
istruttorie delle autorizzazioni in deroga per i locali  destinati  a
luoghi di lavoro; sui cantieri temporanei e mobili ubicati nelle aree
riservate; per la sicurezza di impianti, per i rischi fisici, chimici
e biologici; 
  c) ricevono, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, le
segnalazioni relative alle inosservanze  in  materia  di  prevenzione
degli infortuni e tutela della salute dei lavoratori  nei  luoghi  di
lavoro; 
  d) svolgono attivita' statistico epidemiologica per  i  profili  di
specifica competenza; 
  e) sentono, ove possibile, in occasione di visite o  verifiche,  le
osservazioni formulate  dai  rappresentanti  dei  lavoratori  per  la
sicurezza. 
  2. I ricorsi avverso i giudizi del medico competente sono esaminati
e decisi da due  commissioni  mediche  composte  di  tre  membri,  in
possesso dei requisiti o titoli professionali di cui all'articolo  38
del  decreto  legislativo   n.   81   del   2008,   individuate   con
provvedimento,  rispettivamente,  del  Capo  del  Dipartimento  della
pubblica sicurezza per il personale in servizio  nelle  strutture  di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), e del Capo del  Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per
il personale in servizio nelle strutture di cui alla lettera b) dello
stesso articolo 1, comma 2. Ai componenti di tali commissioni non  e'
corrisposto  alcun  gettone  di  presenza,  indennita'  o  emolumento
comunque denominato. 
  3. Qualora sia necessario effettuare rilievi, misurazioni, indagini
analitiche  e  verifiche  tecniche  per  accertare  compiutamente  le
condizioni di salubrita' e di  sicurezza  degli  ambienti  di  lavoro
ovvero  per  decidere  i  ricorsi  avverso  i  giudizi   del   medico
competente, le strutture di cui ai commi l e 2,  ove  non  dispongano
delle risorse occorrenti, possono avvalersi, secondo quanto  previsto
dalle disposizioni vigenti, sulla  base  di  idonea  motivazione,  di
personale tecnico esterno all'Amministrazione. 

Capo II
Disposizioni particolari per le articolazioni centrali e periferiche
della Polizia di Stato nonche’ per le strutture del Ministero
dell’interno destinate per finalita’ istituzionali alle attivita’
degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica

                               Art. 8 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  l. Il presente capo disciplina le peculiari e specifiche  modalita'
di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81  del
2008 negli ambienti di lavoro  degli  uffici  centrali  e  periferici
della Polizia di Stato e delle strutture del  Ministero  dell'interno
destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con
compiti in materia di ordine e  sicurezza  pubblica  individuate  dal
decreto interministeriale  di  cui  all'articolo  13,  comma  3,  del
decreto legislativo n. 81 del 2008, relativamente al personale ivi in
servizio,  tenuto  conto  delle  particolari  esigenze  connesse   al
servizio espletato e delle peculiarita' organizzative. 
  2. Le particolari esigenze connesse al  servizio  espletato  ovvero
alle peculiarita' organizzative di cui all'articolo 3, comma  2,  del
decreto legislativo n. 81 del  2008,  sono  di  seguito  definite  in
relazione ai principi  e  alle  finalita'  istituzionali  volte  alla
salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica: 
  a)  direzione  delle  attivita'  funzionali  all'espletamento   dei
compiti istituzionali; 
  b) capacita' e prontezza  di  impiego  del  personale  operativo  e
relativo addestramento; 
  c) tutela delle informazioni relative all'efficienza  dell'apparato
organizzativo, alla tutela dell'ordine e della sicurezza  pubblica  e
al contrasto della criminalita', per le quali,  nell'interesse  della
sicurezza nazionale,  e'  vietata  la  divulgazione  ai  sensi  delle
disposizioni vigenti; 
  d) particolarita'  costruttive  e  di  impiego  di  equipaggiamenti
speciali, strumenti di lavoro, armi,  mezzi  operativi  quali  unita'
navali, aeromobili, mezzi di trasporto e relativo supporto logistico,
nonche' specifici impianti quali  poligoni  di  tiro,  laboratori  di
analisi,  palestre  e  installazioni  operative,  addestrative  e  di
vigilanza, anche con riferimento a quanto previsto dagli articoli  1,
comma 2, lettere d) e g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
17 e 74, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 81 del 2008. 
  3. Fatto salvo il dovere di intervento anche in caso  di  personale
esposizione al pericolo, il personale appartenente  alla  Polizia  di
Stato deve  adottare  le  misure  di  sicurezza  e  protezione  anche
individuali predisposte per lo specifico impiego. 
  4. Negli immobili e nelle aree di pertinenza delle strutture di cui
al presente articolo sono salvaguardate, per le finalita' di  cui  al
comma 2, le caratteristiche strutturali, organizzative  e  funzionali
preordinate a realizzare: 
  a) un adeguato livello di protezione e di tutela del  personale  in
servizio, in relazione alle specifiche condizioni di  impiego,  anche
con riguardo alla prontezza  ed  efficacia  operativa  del  personale
medesimo, nonche' delle sedi  di  servizio,  installazioni  e  mezzi,
contro il pericolo di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed
esplosivi, sabotaggi di sistemi, impianti e apparecchiature; 
  b) la sicurezza e la riservatezza  delle  telecomunicazioni  e  del
trattamento dei dati; 
  c)  la  prevenzione  della  fuga  o  da  aggressioni,  nonche'   la
prevenzione di azioni  di  autolesionismo,  delle  persone  detenute,
arrestate, fermate o trattenute. 
                               Art. 9 
 
 
                    Funzioni di medico competente 
 
  1. Nell'ambito delle attivita' e dei  luoghi  di  cui  al  presente
capo, le funzioni di medico competente sono  svolte  dai  medici  del
ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato  in  possesso
dei titoli o  requisiti  previsti  dall'articolo  38,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 81 del 2008. 
  2. Nel caso in cui, ai fini della sorveglianza sanitaria, il medico
competente richieda accertamenti clinici e  strumentali  che  non  e'
possibile effettuare con personale e mezzi dell'Amministrazione, tali
accertamenti sono eseguiti, anche mediante apposite  convenzioni  con
enti pubblici e privati accreditati operanti in ambito sanitario, con
oneri a carico del datore di lavoro. Analogamente si  procede  quando
non  sia  possibile  impiegare  i  medici  di  cui  al  comma  1  per
l'attivita' di sorveglianza nelle aree riservate  e  operative  e  in
quelle che presentano analoghe esigenze. Il personale esterno di  cui
l'Amministrazione  si  avvale  ai  sensi  del  presente  comma   deve
possedere i requisiti o i titoli professionali previsti dall'articolo
38 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 
  3. Nelle strutture sanitarie cui afferiscono piu' uffici, o  presso
le quali  prestano  servizio  piu'  medici  competenti,  puo'  essere
nominato un medico competente con l'incarico di coordinatore. 
  4. Il Dipartimento della  pubblica  sicurezza  provvede  attraverso
specifici  percorsi  formativi  all'aggiornamento  professionale  dei
medici della Polizia di Stato in servizio che svolgono le funzioni di
medico competente, ai sensi dell'articolo 44 del decreto  legislativo
5 ottobre  2000,  n.  334.  Presso  il  Dipartimento  della  pubblica
sicurezza e' istituito, custodito ed aggiornato, un  apposito  elenco
dei medici della Polizia di Stato che svolgono le funzioni di  medico
competente nell'ambito  delle  attivita'  e  dei  luoghi  di  cui  al
presente capo. 
                               Art. 10 
 
 
           Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
 
  1. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza  del  personale
sono eletti o designati secondo le modalita' previste dagli  articoli
47, 48 e 49 del decreto legislativo n. 81 del  2008  e  nel  rispetto
degli accordi collettivi nazionali di lavoro. 
  2. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza  del  personale
ricevono la prevista formazione a cura  dell'Amministrazione  secondo
quanto previsto dall'articolo 37, comma 10, del  decreto  legislativo
n. 81 del 2008. 
  3. La definizione del numero, delle modalita' di designazione o  di
elezione dei rappresentanti  dei  lavoratori  per  la  sicurezza  del
personale della Polizia di Stato, del tempo di  lavoro  retribuito  e
degli  strumenti  per  l'espletamento  delle  funzioni,  nonche'   le
modalita' e i contenuti della formazione, sono stabiliti in  sede  di
accordo nazionale quadro. 
  4. I rappresentanti dei lavoratori per  la  sicurezza  ricevono  le
informazioni  provenienti  dagli   uffici   di   vigilanza   di   cui
all'articolo 6, comma l, lettera a), ai sensi dell'articolo 50, comma
l, lettera f), del decreto legislativo n. 81 del 2008. 
                               Art. 11 
 
 
              Formazione, informazione e addestramento 
 
  1. Il datore di lavoro assicura  l'informazione,  la  formazione  e
l'addestramento, come previsto dal  decreto  legislativo  n.  81  del
2008. 
  2. L'informazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n.
81 del 2008  viene  erogata  attraverso  l'emanazione  di  circolari,
direttive, avvisi da affiggere in apposite bacheche, nelle  modalita'
ritenute dal datore di lavoro piu' idonee  ad  assicurare  la  facile
comprensione da parte dei lavoratori anche attraverso  l'utilizzo  di
strumenti telematici. 
  3. L'attivita' formativa di base in materia di sicurezza  e  salute
dei  lavoratori,  e'  attuata,  nell'ambito  dei  cicli  formativi  e
addestrativi di base, sia per  l'immissione  nei  ruoli  che  per  la
progressione in carriera del personale, secondo  programmi  didattici
distinti per ruoli di appartenenza, che rispettino  i  contenuti  dei
percorsi formativi previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008. I
programmi didattici sono, altresi', rivolti ai rischi tipici  e  alle
peculiarita' tecniche, operative e organizzative dell'attivita' della
Polizia di Stato. 
  4. Le  attivita'  addestrative  e  formative,  definite  a  livello
centrale, si concludono con il  rilascio  di  apposito  attestato  di
frequenza che costituisce titolo valido ai  fini  delle  trascrizioni
matricolari degli interessati. 
  5. L'attivita' formativa,  articolata  in  seminari,  conferenze  e
cicli di formazione e di aggiornamento, e' svolta presso gli istituti
di formazione del  Ministero  dell'interno  ovvero  presso  strutture
dallo stesso individuate. 
                               Art. 12 
 
 
            Controlli tecnici, verifiche, certificazioni, 
                interventi strutturali e manutenzioni 
 
  1. Fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 22, 23 e 24 del
decreto legislativo n. 81 del 2008,  anche  sulla  base  di  speciali
capitolati tecnici, le uniformi, le armi, gli  strumenti  di  lavoro,
compresi quelli di  dissuasione,  di  difesa  e  di  autodifesa,  gli
specifici impianti, quali poligoni di tiro,  laboratori  di  analisi,
palestre e installazioni addestrative speciali, le  installazioni  di
sicurezza e le attrezzature di protezione individuali e di reparto, e
i mezzi  operativi  sono  disciplinati  sulla  base  di  disposizioni
adottate sulla scorta del capitolato tecnico,  del  contratto  e  del
disciplinare di impiego  o  del  manuale  d'uso,  per  le  specifiche
esigenze di cui all'articolo 8, comma 2,  lettera  d),  del  presente
decreto, previo controllo tecnico, verifica o collaudo  da  parte  di
personale dell'Amministrazione in  possesso  di  specifici  requisiti
tecnici o professionali, se previsti dalla normativa vigente. Qualora
non vi sia la disponibilita' di personale con i  suddetti  requisiti,
ai sensi della normativa e delle disposizioni vigenti, sulla base  di
idonea motivazione, l'Amministrazione  puo'  avvalersi  di  personale
tecnico esterno. 
                               Art. 13 
 
 
                       Valutazione dei rischi 
 
  1. Fermi restando gli  obblighi  del  datore  di  lavoro  ai  sensi
dell'articolo 17, comma l, lettera a), del decreto legislativo n.  81
del 2008, ai fini della valutazione dei rischi nelle attivita' e  nei
luoghi di lavoro, i dirigenti che provvedono all'individuazione delle
disposizioni tecniche e dei capitolati tecnici d'opera dei materiali,
delle armi, delle installazioni e dei mezzi di cui  all'articolo  12,
ovvero al loro approvvigionamento e  fornitura,  hanno  l'obbligo  di
individuare e comunicare ai datori di lavoro  destinatari  finali  le
seguenti informazioni: 
  a) la natura, la tipologia e  le  caratteristiche  costruttive  dei
materiali e dei loro componenti; 
  b) i rischi  per  la  salute  e  la  sicurezza  del  personale,  in
conseguenza del loro utilizzo; 
  c)  le  principali  misure  tecnico-organizzative  e  sanitarie  da
adottare nel loro utilizzo, al fine di eliminare, ridurre o contenere
i rischi per la salute. 
  2. I datori di lavoro, ricevute le informazioni di cui al comma  1,
ne tengono conto nella valutazione dei rischi e nell'elaborazione del
documento previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del
2008. 
  3. Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 28 del  decreto
legislativo  n.  81   del   2008,   la   valutazione   dello   stress
lavoro-correlato  e'  definita  in  base   alle   indicazioni   della
Commissione consultiva permanente per la salute e  la  sicurezza  sul
lavoro, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008,
tenendo conto delle particolari  caratteristiche  e  modalita'  delle
prestazioni lavorative. 
                               Art. 14 
 
 
                   Documento unico di valutazione 
                     dei rischi da interferenze 
 
  l. Ai fini della riservatezza delle informazioni di cui e'  vietata
la divulgazione  nell'interesse  della  tutela  dell'ordine  e  della
sicurezza   pubblica   o   per   evitare   pregiudizio   ai   compiti
istituzionali, si applicano i seguenti criteri: 
  a)   nella   predisposizione   delle   gare   di   appalto   o   di
somministrazione di servizi,  lavori,  opere  o  forniture,  i  costi
relativi alla prevenzione dai rischi da interferenze con le attivita'
delle imprese appaltatrici, sono  indicati  omettendo  le  specifiche
informazioni  di  cui  e'   vietata   o   ritenuta   inopportuna   la
divulgazione; 
  b) il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze tra
le attivita' svolte dal personale in servizio nelle  articolazioni  e
strutture di  cui  all'articolo  l  e  quelle  svolte  dalle  imprese
appaltatrici di servizi, lavori, opere o forniture e'  elaborato  dal
datore di lavoro committente ovvero in tutti i casi in cui il  datore
di lavoro non coincide con il committente, dal soggetto che affida il
contratto e dal datore  di  lavoro  dell'organismo  destinatario  dei
servizi, lavori, opere o forniture, ai sensi dell'articolo 26,  comma
3-ter, del decreto legislativo  n.  81  del  2008.  Alla  valutazione
integrativa dei rischi da interferenze collabora anche il  datore  di
lavoro appaltatore. 
  2. Il documento di cui al comma 1, qualora contenga informazioni di
cui e' vietata la divulgazione: 
  a)  non  e'  allegato  al  contratto  di  appalto,   subappalto   o
somministrazione, ma ne e' fatta esplicita menzione nello  stesso  ed
e'  custodito,  con  le  misure  finalizzate   a   salvaguardare   le
informazioni in esso contenute, presso la sede del datore  di  lavoro
committente. In tutti i casi in cui il datore di lavoro non  coincide
con il committente, il documento e' custodito presso la sede sia  del
committente che del datore di  lavoro  destinatario  dello  specifico
servizio, lavoro, opera o fornitura; 
  b) e' visionato dai rappresentanti dei lavoratori per la  sicurezza
dell'organismo destinatario dei servizi, lavori opere o forniture  e,
limitatamente   alle   parti   di   loro   stretto   interesse,   dai
rappresentanti  dei  lavoratori   per   la   sicurezza   dell'impresa
appaltatrice. 
  3. Nei confronti del personale impiegato dalle imprese appaltatrici
per lo svolgimento dei servizi, opere e forniture, gli obblighi e gli
adempimenti previsti dal decreto n. 81 del 2008  sono  a  carico  del
datore di lavoro delle medesime imprese. 

Capo III
Disposizioni particolari per il Dipartimento dei vigili del fuoco e
il Corpo nazionale

                               Art. 15 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente capo disciplina le peculiari e specifiche  modalita'
di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81  del
2008, nelle aree  e  nelle  strutture  individuate  dal  decreto  del
Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del  lavoro,  della
previdenza sociale e  della  salute  del  30  dicembre  2008  recante
«Vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di  salute
e  sicurezza  nelle  aree  riservate,  operative  e  per  quelle  che
presentano analoghe esigenze, del Dipartimento dei vigili del  fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco» ovvero nelle aree a disposizione  del  Dipartimento
dei vigili del fuoco e nelle articolazioni centrali e periferiche del
Corpo nazionale nonche'  nei  riguardi  del  personale  permanente  e
volontario del Corpo nazionale e del personale in servizio presso  il
medesimo Dipartimento, compreso quello che  opera  in  situazioni  di
emergenza,  tenuto  conto  delle  particolari  esigenze  connesse  al
servizio espletato e delle peculiarita' organizzative. 
  2. Le particolari esigenze connesse al  servizio  prestato,  ovvero
alle peculiarita' organizzative di cui all'articolo 3, comma  2,  del
decreto legislativo n. 81 del  2008,  sono  di  seguito  definite  in
relazione ai principi e alle  finalita'  istituzionali  del  soccorso
pubblico, della difesa civile, della protezione civile e della tutela
della pubblica incolumita': 
  a) direzione,  coordinamento,  gestione  e  conduzione,  funzionali
all'espletamento dei compiti istituzionali; 
  b) capacita' e prontezza di impiego del personale,  in  particolare
quello operativo, e relativo addestramento; 
  c) particolarita'  costruttive  e  di  impiego  di  equipaggiamenti
speciali, strumenti di lavoro, dispositivi,  dotazioni  specifiche  e
mezzi operativi quali unita' navali, aeromobili, mezzi di trasporto e
relativo supporto logistico, mezzi di  movimento  terra,  nonche'  di
specifici impianti, installazioni  operative  o  addestrative,  quali
castelli  di  manovra,  camere  a  fumo,  simulatori   di   incendio,
laboratori di analisi e verifica strumentale, nonche' le attrezzature
e apparecchi individuati all'articolo 74, comma 2, lettere b),  d)  e
g), del decreto legislativo n. 81 del 2008; 
  d) continuita' e tempestivita' dei servizi finalizzati al  soccorso
pubblico, alla difesa civile e alla protezione civile; 
  e)  riservatezza  e  sicurezza  delle   telecomunicazioni   e   del
trattamento dei dati. 
  3. Fatto salvo il dovere di  intervento,  il  personale  del  Corpo
nazionale adotta le misure di tutela della salute e  della  sicurezza
anche individuali predisposte per lo specifico impiego. 
  4.  Compatibilmente  con  le  disposizioni  di   cui   al   decreto
legislativo  n.  81  del  2008,  il  vestiario,   gli   strumenti   e
attrezzature, gli specifici impianti, le  installazioni  addestrative
anche speciali, le attrezzature di protezione individuale e  i  mezzi
operativi  del  Corpo  nazionale  sono  disciplinati  da   specifiche
disposizioni, nel rispetto delle norme europee, anche sulla  base  di
speciali capitolati d'opera, previo  controllo  tecnico,  verifica  o
collaudo da parte del personale del Dipartimento dei vigili del fuoco
in possesso dei  requisiti  professionali  previsti  dalla  normativa
vigente. Nell'ambito di tali accertamenti il Dipartimento dei  vigili
del fuoco puo' comunque avvalersi della  specifica  competenza  degli
organi tecnici di controllo, aventi  compiti  in  materia  di  tutela
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
                               Art. 16 
 
 
              Valutazione dei rischi, luoghi di lavoro, 
                 informazione e formazione specifica 
 
  1. La valutazione dei  rischi  di  cui  al  comma  l,  lettera  a),
dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  n.  81  del  2008  e  la
conseguente redazione del documento di valutazione  dei  rischi  sono
effettuate  dal  datore  di  lavoro  esclusivamente  per  le  sedi  e
infrastrutture di competenza. 
  2. La valutazione dei rischi ai fini della scelta ed individuazione
del vestiario, materiali, automezzi, attrezzature  e  dispositivi  di
protezione individuale forniti al personale del  Corpo  nazionale  e'
effettuata dai dirigenti delle strutture del Dipartimento dei  vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile che provvedono
alla  redazione  del  capitolato,  all'acquisto  e  al  collaudo  del
materiale stesso, salvo i casi in cui sia espressamente previsto  che
il datore di lavoro provveda autonomamente  agli  acquisti.  Ai  soli
fini di cui al primo periodo, i dirigenti ivi menzionati assolvono le
funzioni di datore di lavoro. Il datore di  lavoro  e  il  dirigente,
destinatari delle forniture di cui al presente comma,  verificano  la
completezza della documentazione tecnica  e  la  funzionalita'  delle
forniture medesime e  individuano,  anche  sulla  base  di  direttive
impartite  dal  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  il  personale
abilitato al loro utilizzo.  Il  datore  di  lavoro  e  il  dirigente
assicurano, altresi', al personale assegnatario  delle  forniture  di
cui al presente comma, la formazione  e  l'informazione  relativa  al
loro corretto impiego. 
  3. Non si intendono luoghi di lavoro, le aree in cui  il  personale
del  Corpo  nazionale  interviene  per  la  tutela   della   pubblica
incolumita', dei beni e dell'ambiente,  compresi  i  campi  base,  le
installazioni e gli impianti  messi  in  opera  per  la  gestione  di
situazioni di emergenza o di calamita'. In tali aree gli obblighi  di
cui al comma l, lettera a), dell'articolo 17 del decreto  legislativo
n. 81 del 2008 si  intendono  adempiuti  adottando  uno  o  piu'  dei
seguenti  strumenti  appositamente   predisposti:   corsi   base   di
qualificazione e  di  specializzazione,  attivita'  di  istruzione  e
addestrative  di  aggiornamento,  verifica   e   mantenimento   delle
qualificazioni professionali acquisite, disposizioni interne, manuali
addestrativi e libretti di uso  e  manutenzione  e  note  informative
redatte  dalle  ditte  fornitrici.  Nelle  circostanze  indicate  nel
periodo  precedente,  il  personale  interviene  sulla   base   della
preparazione tecnica e professionale posseduta e adotta le tecniche e
le  procedure  ritenute  piu'  idonee  e  applicabili  in   relazione
all'evento, contemperando la valutazione della  diretta  e  personale
esposizione al pericolo con l'esigenza di  assicurare  la  protezione
propria e di  quanti  sono  presenti  sullo  scenario,  in  relazione
all'urgenza e alla gravita' dell'attivita' da espletare. 
  4. Non si intendono, altresi', luoghi di lavoro le aree in  cui  si
effettuano attivita'  di  addestramento,  esercitazioni  operative  o
manifestazioni a cui il personale partecipa anche al di  fuori  delle
sedi e  infrastrutture  di  pertinenza  del  Corpo  nazionale.  Nelle
circostanze previste nel periodo precedente le operazioni sono svolte
a seguito di specifica pianificazione da effettuare con le  modalita'
di cui al comma 3. 
  5. In occasione di interventi di istituto in cui cooperano soggetti
che non hanno rapporto di impiego con il Ministero dell'interno,  gli
adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul  lavoro
spettano ai datori di lavoro dei soggetti operanti. 
  6. Per il personale operativo del Corpo nazionale la  formazione  e
l'aggiornamento dei dirigenti,  dei  preposti  e  dei  lavoratori  in
materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro  sono
espletati nell'ambito dei corsi di formazione  teorico-pratica  e  di
addestramento per l'immissione in ruolo, dei corsi di progressione in
carriera e di aggiornamento nonche' dell'attivita' di  addestramento,
mantenimento e re-training svolti  presso  le  strutture  centrali  e
periferiche del Corpo nazionale, ai sensi delle disposizioni  vigenti
nonche' su specifica autorizzazione del Corpo nazionale, in occasione
di corsi, seminari e conferenze svolti anche  dalle  amministrazioni,
istituzioni ed enti esterni. 
  7. Per il personale operativo del Corpo nazionale la  formazione  e
l'aggiornamento in materia di primo soccorso e assistenza  medica  di
emergenza, ai sensi dell'articolo 45 del decreto  legislativo  n.  81
del 2008, sono soddisfatti  con  il  corso  di  formazione  di  base,
l'addestramento periodico e l'attivita' di soccorso espletata. 
  8. Ai fini della  registrazione  e  del  controllo  degli  obblighi
formativi per il personale, compresi  quelli  indicati  dall'articolo
37, comma 14, del decreto  legislativo  n.  81  del  2008,  il  Corpo
nazionale opera in conformita' alle disposizioni vigenti, avvalendosi
del  libretto  individuale  della  formazione  ovvero   di   apposite
attestazioni rilasciate dai preposti alla formazione per le attivita'
formative o di addestramento dei lavoratori. 
  9. Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 28 del  decreto
legislativo  n.  81   del   2008,   la   valutazione   dello   stress
lavoro-correlato  e'  definita  tenendo   conto   delle   particolari
caratteristiche e modalita' delle prestazioni lavorative. 
                               Art. 17 
 
 
                  Misure per la salute e sicurezza 
                  nei cantieri temporanei e mobili 
 
  1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel  titolo
IV del decreto legislativo n. 81 del  2008,  la  vigilanza  presso  i
cantieri temporanei o mobili in area riservata, come individuata  nel
decreto interministeriale adottato ai sensi dell'articolo  13,  comma
3, del  decreto  legislativo  n.  81  del  2008,  e'  effettuata  dal
personale dell'ufficio di vigilanza dell'Ufficio  centrale  ispettivo
del Dipartimento dei vigili del fuoco. 
  2. Sono escluse dalla valutazione dei rischi  e  dalla  conseguente
redazione  del  documento  di   valutazione   dei   rischi,   nonche'
dall'ottemperanza di ogni ulteriore obbligo anche previsto dal Titolo
IV del decreto legislativo n. 81 del 2008,  le  attivita'  funzionali
alle operazioni in interventi di soccorso che richiedano l'esecuzione
anche di lavori individuati nell'allegato X del  decreto  legislativo
n. 81 del 2008. Tutte le attivita' di  cui  al  presente  comma  sono
realizzate sotto la direzione tecnica di un  responsabile  operativo,
direttamente  designato  dal  datore  di  lavoro,  in   qualita'   di
dirigente, come definito dall'articolo 3 del presente decreto. 
                               Art. 18 
 
 
               Sorveglianza sanitaria e primo soccorso 
 
  1. Nell'ambito delle attivita' e dei luoghi di  lavoro  di  cui  al
presente capo, le funzioni  di  medico  competente  sono  svolte  dai
medici dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti sanitari
del Corpo nazionale che abbiano esercitato per  almeno  quattro  anni
attivita' di medico nel settore della medicina del lavoro nell'ambito
delle strutture  dipendenti  dal  Ministero  dell'interno  ovvero  in
possesso dei  requisiti  previsti  dall'articolo  38,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 81 del 2008, designati a  livello  centrale  e
periferico. Ove non sia possibile assolvere alle funzioni  di  medico
competente con i medici dei ruoli professionali dei direttivi  e  dei
dirigenti medici del  Corpo  nazionale,  si  provvede  attraverso  le
convenzioni previste dalle norme vigenti. 
  2. In relazione alla peculiarita' dei  compiti  istituzionali,  per
gli aspetti disciplinati dal presente capo, al  personale  del  Corpo
nazionale  si  applicano  le  disposizioni  in  materia  di  libretto
individuale sanitario e di rischio e di idoneita' psicofisica, con le
relative periodicita', diverse da quelle  annuali,  in  relazione  al
settore di impiego, anche per gli adempimenti previsti dagli articoli
25, comma 1, e 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 
  3. La verifica di assenza di condizioni di  alcol-dipendenza  o  di
assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, di cui all'articolo
41, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008, e' disciplinata,
per il personale del Corpo nazionale, con provvedimento del capo  del
Dipartimento dei vigili del fuoco, da emanarsi entro sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto.  Il  medesimo
provvedimento, nel rispetto delle vigenti previsioni  in  materia  di
verifica di assenza di alcol-dipendenza o di assunzione  di  sostanze
psicotrope e stupefacenti  individua,  in  relazione  ai  settori  di
impiego  del  personale,  le  procedure  per  lo  svolgimento   degli
accertamenti, la periodicita' degli stessi e le strutture sanitarie. 
  4. Nelle strutture sanitarie cui afferiscono piu' uffici  o  presso
le quali  prestano  servizio  piu'  medici  competenti,  puo'  essere
nominato un medico competente con l'incarico di coordinatore. 
  5. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del  soccorso  pubblico  e
della  difesa  civile   provvede,   attraverso   specifici   percorsi
formativi,  all'aggiornamento  professionale  dei  medici  del  Corpo
nazionale in servizio che svolgono le funzioni di medico  competente,
ai  sensi  dell'articolo  179,  comma  1,  lettera  d)  del   decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e successive modificazioni. 

Capo IV
Disposizioni varie

                               Art. 19 
 
 
                        Abrogazione di norme 
                     e disposizioni transitorie 
 
  1. E' abrogato il decreto interministeriale 14 giugno 1999, n. 450,
in materia di salute e sicurezza  dei  lavoratori  nell'ambito  delle
strutture  della  Polizia   di   Stato,   del   Corpo   nazionale   e
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. 
  2. Per le strutture del Ministero dell'interno diverse da quelle di
pertinenza  del  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco  e  del  Corpo
nazionale,  fino  alla  data  di  entrata  in  vigore   del   decreto
interministeriale di  cui  all'articolo  13,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 81 del  2008,  le  aree  riservate,  operative  o  che
presentano analoghe esigenze  restano  individuate  dal  decreto  del
Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e  della
previdenza sociale e con il Ministro della sanita' del 15 aprile 1997
recante «Individuazione delle aree riservate e  operative.  Attivita'
di vigilanza»,  che  disciplina  le  aree  operative  riservate,  per
l'Amministrazione dell'interno. 
                               Art. 20 
 
Corpo valdostano dei vigili del fuoco e Corpo permanente  dei  vigili
  del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano 
 
  1. Fermo  restando  quanto  disposto  all'articolo  1  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le norme di cui al presente decreto
sono applicabili anche al Corpo valdostano dei vigili del fuoco e  ai
Corpi permanenti dei vigili del  fuoco  delle  Province  autonome  di
Trento e Bolzano, compatibilmente  con  gli  statuti  speciali  e  le
relative norme di attuazione, fino a  quando  la  materia  non  sara'
disciplinata dalla Regione Valle d'Aosta e dalle Province autonome di
Trento e Bolzano. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 21 agosto 2019 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                               Salvini 
 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Di Maio 
 
 
                      Il Ministro della salute 
                               Grillo 
 
 
                             Il Ministro 
                   per la pubblica amministrazione 
                              Bongiorno 
 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2019 
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa,  reg.ne  succ.  n.
2482 
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