Min.Lavoro: i limiti del contratto a termine per le attività avviate durante l’anno

MLIl Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la lettera circolare prot. 14974 del 1° settembre 2014pdf_icon, con la quale, rispondendo ad un quesito dell’ANCE, fornisce ulteriori chiarimenti in merito ai limiti di carattere quantitativo alla stipula dei contratti a tempo determinato nel caso in cui il datore di lavoro abbia iniziato la propria attività durante l’anno.

Il Ministero, già con la circolare n. 18/2014 pdf_icon aveva chiarito che “il datore di lavoro, in assenza di una diversa disciplina contrattuale applicata, è dunque tenuto a verificare quanti rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato siano vigenti, per le attività iniziate durante l’anno, alla data di assunzione del primo lavoratore a termine (sebbene in tal caso si ricordano le esclusioni dal computo dei contratti a termine previste dall’art. 10, comma 7, lett. a), del D.Lgs. n. 368/2001 o dall’art. 28, comma 3, del D.L. n. 179/2012 conv. da L. n. 221/2012.”

In considerazione di ciò, “Ne deriva che, in assenza di una disciplina contrattuale che regolamenti tale fattispecie e salvo successivi interventi delle parti sociali, le imprese in questione potranno applicare tale criterio, pur in osservanza dei diversi limiti numerici individuati dal c.c.n.l. 

Ne consegue che anche nel settore edile, ai fini dell’individuazione del numero dei contratti a tempo determinato stipulabili – pari al 25% dei lavoratori “stabili”, come già previsto dal relativo c.c.n.l. – andranno considerati i lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione del primo lavoratore a termine, così come indicato con circolare n. 18/2014. 

Resta ferma l’integrale applicazione della disciplina contrattuale già a partire dall’anno successivo a quello di avvio della nuova realtà imprenditoriale.”.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

La Redazione

Autore: La Redazione

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