Min.Giustizia: parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense

MingiustiziaIl Ministero della Giustizia ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2018, il Decreto n. 37 dell’8 marzo 2018, con Regolamento recante modifiche  al  decreto  10  marzo  2014,  n.  55, concernente la determinazione dei parametri per la  liquidazione  dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il Decreto entra in vigore il 27 aprile 2018.

Le Tabelle


Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

 


 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 marzo 2018, n. 37 

Regolamento recante modifiche  al  decreto  10  marzo  2014,  n.  55,
concernente la determinazione dei parametri per la  liquidazione  dei
compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma
6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
 Vigente al: 27-4-2018

 

 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visti gli articoli 1, comma 3,  e  13,  comma  6,  della  legge  31
dicembre 2012, n. 247; 
  Sulla proposta del Consiglio nazionale forense pervenuta in data 1°
giugno 2017; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 2017; 
  Vista la trasmissione dello schema di regolamento  alle  competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la nota del 9 febbraio  2018,  con  la  quale  lo  schema  di
regolamento e' stato  comunicato  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche   alla   disciplina   dei   parametri   generali   per   la
           determinazione dei compensi in sede giudiziale 
 
  1. All'articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo
2014, n. 55 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al terzo periodo le parole  «possono  essere  aumentati,  di
regola, sino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «possono essere aumentati di  regola  sino
all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in  ogni  caso  non
oltre il 50 per cento»; 
      2) al quarto periodo le parole «diminuzione di regola  fino  al
70 per cento» sono sostituite dalle seguenti:  «diminuzione  in  ogni
caso non oltre il 70 per cento»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis.  Il  compenso
determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1  e'
di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento  quando  gli  atti
depositati  con  modalita'  telematiche  sono  redatti  con  tecniche
informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione  e,
in  particolare,  quando  esse   consentono   la   ricerca   testuale
all'interno  dell'atto  e  dei   documenti   allegati,   nonche'   la
navigazione all'interno dell'atto»; 
    c) al comma 2, primo periodo le parole «20 per cento»  e  «5  per
cento» sono sostituite rispettivamente da «30 per cento»  e  «10  per
cento» e le parole «fino a un massimo di venti» sono sostituite dalle
seguenti: «fino a un massimo di trenta»; 
    d) al comma 4 le parole «e' di regola ridotto del 30  per  cento»
sono sostituite dalle seguenti: «e' ridotto in misura  non  superiore
al 30 per cento»; 
    e) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: «10-bis. Nel caso di
giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al  Consiglio
di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio  e'
di regola aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti  motivi
aggiunti.». 
                               Art. 2 
 
Modifiche alla disciplina dei parametri  concernente  i  procedimenti
                    arbitrali rituali e irrituali 
 
  1. All'articolo  10,  comma  1,  del  decreto  del  Ministro  della
giustizia 10 marzo 2014, n. 55 le parole  «agli  arbitri  sono»  sono
sostituite dalle parole «a ciascun arbitro e'» e le parole «dovuti  i
compensi previsti» sono sostituite con le parole «dovuto il  compenso
previsto». 
                               Art. 3 
 
Modifiche   alla   disciplina   dei   parametri   generali   per   la
      determinazione dei compensi relativi all'attivita' penale 
 
  1. All'articolo 12 del decreto  del  Ministro  della  giustizia  10
marzo 2014, n. 55 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al primo periodo dopo le parole «numero dei documenti»  sono
inserite le seguenti «e degli atti»; 
      2) al terzo periodo  le  parole  «possono,  di  regola,  essere
aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al  50  per  cento»
sono sostituite dalle seguenti: «possono essere aumentati  di  regola
fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in  ogni  caso
non oltre il 50 per cento»; 
    b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al primo periodo: dopo le parole «la stessa posizione»  sono
aggiunte le parole «procedimentale o»; le parole «20 per cento» e  «5
per cento» sono sostituite rispettivamente da: «30 per cento»  e  «10
per cento»; le parole «fino a un massimo di  venti»  sono  sostituite
dalle seguenti «fino a un massimo di trenta»; 
      2) al secondo periodo le parole  «il  numero  delle  parti»  e'
sostituito dalle seguenti «il numero dei soggetti» e le  parole  «una
parte contro piu' parti» sono sostituite con le seguenti: «un singolo
soggetto contro piu' soggetti»; 
      3) al terzo periodo: dopo le parole «l'identita' di  posizione»
sono inserite le parole «procedimentale o»; la parola  «imputati»  e'
sostituita dalla parola «soggetti»; le parole «e' di  regola  ridotto
del 30 per cento» sono sostituite  dalle  seguenti:  «e'  ridotto  in
misura non superiore al 30 per cento». 
                               Art. 4 
 
Modifiche   alla   disciplina   dei   parametri   generali   per   la
  determinazione dei compensi relativi all'attivita' stragiudiziale 
 
  1. All'articolo  19,  comma  1,  terzo  periodo,  del  decreto  del
Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 le parole «possono,  di
regola, essere aumentati sino all'80 per cento, o diminuiti  fino  al
50 per cento»  sono  sostituite  con  le  seguenti:  «possono  essere
aumentati di regola sino all'80  per  cento,  ovvero  possono  essere
diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento». 
                               Art. 5 
 
Disciplina dei parametri  nei  procedimenti  di  mediazione  e  nella
  procedura di negoziazione assistita nonche' modifiche ai  parametri
  tabellari per i giudizi innanzi al Consiglio di Stato 
 
  1. All'articolo 20 del decreto  del  Ministro  della  giustizia  10
marzo 2014, n. 55, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:  «1-bis.
L'attivita' svolta dall'avvocato nel  procedimento  di  mediazione  e
nella procedura di negoziazione assistita e' di regola  liquidata  in
base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.». 
  2. La tabella  n.  22.  allegata  al  decreto  del  Ministro  della
giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e' sostituita dalla tabella A allegata
al presente decreto. 
  3. Dopo la tabella n. 25. allegata al decreto  del  Ministro  della
giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e'  aggiunta  la  tabella  n.  25-bis.
Procedimento  di  mediazione  e  nella  procedura   di   negoziazione
assistita, allegata come tabella B al presente decreto. 
                               Art. 6 
 
                       Disposizione temporale 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente  decreto  si  applicano  alle
liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. 
                               Art. 7 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 8 marzo 2018 
 
                                                 Il Ministro: Orlando 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2018 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne succ. n. 816 
La Redazione

Autore: La Redazione

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