Min.Giustizia: parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense
Il Ministero della Giustizia ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2018, il Decreto n. 37 dell’8 marzo 2018, con Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Il Decreto entra in vigore il 27 aprile 2018.
Le Tabelle
Fonte: Gazzetta Ufficiale
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 8 marzo 2018, n. 37
Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Vigente al: 27-4-2018
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visti gli articoli 1, comma 3, e 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; Sulla proposta del Consiglio nazionale forense pervenuta in data 1° giugno 2017; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 2017; Vista la trasmissione dello schema di regolamento alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la nota del 9 febbraio 2018, con la quale lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale 1. All'articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al terzo periodo le parole «possono essere aumentati, di regola, sino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento»; 2) al quarto periodo le parole «diminuzione di regola fino al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento»; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 e' di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalita' telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonche' la navigazione all'interno dell'atto»; c) al comma 2, primo periodo le parole «20 per cento» e «5 per cento» sono sostituite rispettivamente da «30 per cento» e «10 per cento» e le parole «fino a un massimo di venti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un massimo di trenta»; d) al comma 4 le parole «e' di regola ridotto del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «e' ridotto in misura non superiore al 30 per cento»; e) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: «10-bis. Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio e' di regola aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti motivi aggiunti.».
Art. 2 Modifiche alla disciplina dei parametri concernente i procedimenti arbitrali rituali e irrituali 1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 le parole «agli arbitri sono» sono sostituite dalle parole «a ciascun arbitro e'» e le parole «dovuti i compensi previsti» sono sostituite con le parole «dovuto il compenso previsto».
Art. 3 Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all'attivita' penale 1. All'articolo 12 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo periodo dopo le parole «numero dei documenti» sono inserite le seguenti «e degli atti»; 2) al terzo periodo le parole «possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento»; b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo periodo: dopo le parole «la stessa posizione» sono aggiunte le parole «procedimentale o»; le parole «20 per cento» e «5 per cento» sono sostituite rispettivamente da: «30 per cento» e «10 per cento»; le parole «fino a un massimo di venti» sono sostituite dalle seguenti «fino a un massimo di trenta»; 2) al secondo periodo le parole «il numero delle parti» e' sostituito dalle seguenti «il numero dei soggetti» e le parole «una parte contro piu' parti» sono sostituite con le seguenti: «un singolo soggetto contro piu' soggetti»; 3) al terzo periodo: dopo le parole «l'identita' di posizione» sono inserite le parole «procedimentale o»; la parola «imputati» e' sostituita dalla parola «soggetti»; le parole «e' di regola ridotto del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «e' ridotto in misura non superiore al 30 per cento».
Art. 4 Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all'attivita' stragiudiziale 1. All'articolo 19, comma 1, terzo periodo, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 le parole «possono, di regola, essere aumentati sino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento» sono sostituite con le seguenti: «possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento».
Art. 5 Disciplina dei parametri nei procedimenti di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita nonche' modifiche ai parametri tabellari per i giudizi innanzi al Consiglio di Stato 1. All'articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. L'attivita' svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita e' di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.». 2. La tabella n. 22. allegata al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e' sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto. 3. Dopo la tabella n. 25. allegata al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e' aggiunta la tabella n. 25-bis. Procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita, allegata come tabella B al presente decreto.
Art. 6 Disposizione temporale 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
Art. 7 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 marzo 2018 Il Ministro: Orlando Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2018 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 816