Min.Giustizia: disciplina dei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato
Il Ministero della Giustizia ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2018, il Decreto n. 17 del 9 febbraio 2018, con il Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell’articolo 43, comma 2, della della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Il Decreto entra in vigore il 31 marzo 2018.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 9 febbraio 2018, n. 17
Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; Visto l'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247; Visti gli articoli 15, 40, 41, 44, 45 e 46 della legge 31 dicembre 2012, n. 247; Visto l'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98; Visto l'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111; Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense in data 26 maggio 2017; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 giugno 2017; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota del 12 dicembre 2017; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto del decreto e definizioni 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di istituzione e di frequenza dei corsi di formazione previsti dall'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 2. Ai fini del presente regolamento: a) per «legge professionale» si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247; b) per «corsi di formazione» i corsi di cui all'articolo 43 della legge professionale.
Art. 2 Organizzazione dei corsi di formazione 1. I corsi di formazione possono essere organizzati dai consigli dell'ordine e dalle associazioni forensi giudicate idonee, nonche' dagli altri soggetti previsti dalla legge, incluse le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398. 2. Nel caso di organizzazione da parte degli altri soggetti previsti dalla legge e delle associazioni forensi, i corsi devono essere accreditati dai consigli dell'ordine, sentito il Consiglio nazionale forense, che si esprime entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di accreditamento, o dallo stesso Consiglio qualora i corsi abbiano rilevanza nazionale. In tale ultima ipotesi il Consiglio nazionale forense adotta il relativo provvedimento entro il termine di trenta giorni trascorso il quale la richiesta di accreditamento si intende accolta in assenza di un provvedimento di rigetto espresso e motivato. 3. L'interessato presenta istanza di accreditamento contenente: a) denominazione e dati identificativi del soggetto formatore; b) esaustive indicazioni su organizzazione e durata del corso, date di inizio e fine delle attivita' formative, sede e spazi disponibili, capacita' ricettiva, sistema di controllo delle presenze; c) individuazione del comitato tecnico scientifico con indicazione dei nominativi e del curriculum vitae dei componenti; d) indicazione della quota di iscrizione richiesta e dei finanziamenti eventualmente ricevuti; e) programma del corso e indicazione della metodologia didattica; f) curriculum vitae dei docenti, che non devono aver subito sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento. 4. Per le istanze presentate al consiglio circondariale la richiesta, in assenza di un provvedimento di rigetto espresso e motivato, si intende accolta trascorsi sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di accreditamento, previa acquisizione del parere di cui al comma 2. 5. I consigli dell'ordine provvedono di regola all'organizzazione dei corsi di formazione attraverso le scuole forensi di cui all'articolo 29, comma 1, lettera c) della legge professionale. 6. Qualora la scuola forense non sia stata istituita, il consiglio dell'ordine puo' organizzare direttamente il corso di formazione, anche in collaborazione con le associazioni forensi o con altri ordini del medesimo distretto di Corte d'appello o con fondazioni forensi che abbiano la formazione come scopo sociale. Ai fini di detta collaborazione tali soggetti sono ritenuti idonei dal consiglio dell'ordine in base al programma formativo proposto e al curriculum vitae dei docenti. Il consiglio dell'ordine puo' organizzare i corsi anche attraverso apposite convenzioni con le Universita', ai sensi dell'articolo 40 della legge professionale. 7. Il Consiglio nazionale forense, anche tramite la Scuola superiore dell'avvocatura, ed i consigli dell'ordine circondariali, anche tramite le scuole forensi, pubblicano in un'area dedicata del proprio sito istituzionale l'elenco dei corsi istituiti o accreditati con link che rimanda al programma.
Art. 3 Contenuti del corso di formazione 1. I corsi di formazione, a contenuto sia teorico che pratico, sono articolati in modo tale da sostenere e integrare la preparazione del tirocinante necessaria allo svolgimento dell'attivita' professionale e all'espletamento delle prove previste dall'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense. I corsi devono altresi' assicurare nei tirocinanti la consapevolezza dei principi deontologici ai quali il concreto esercizio della professione deve essere improntato. 2. I corsi prevedono, in conformita' all'articolo 41, comma 1, all'articolo 43, comma 2, lettera b), e all'articolo 46, commi 2 e 3, della legge professionale, approfondimenti nell'ambito delle seguenti materie: a) diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo; b) diritto processuale civile, penale e amministrativo, anche con riferimento al processo telematico, alle tecniche impugnatorie e alle procedure alternative per la risoluzione delle controversie; c) ordinamento e deontologia forense; d) tecnica di redazione degli atti giudiziari in conformita' al principio di sinteticita' e dei pareri stragiudiziali nelle varie materie del diritto sostanziale e processuale; e) tecniche della ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprudenziale; f) teoria e pratica del linguaggio giuridico; argomentazione forense; g) diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico; h) organizzazione e amministrazione dello studio professionale; i) profili contributivi e tributari della professione di avvocato; previdenza forense; l) elementi di ordinamento giudiziario e penitenziario. 3. Al fine di garantire l'omogeneita' di preparazione e di giudizio sul territorio nazionale di cui all'articolo 43, comma 2, lettera d), della legge professionale, il corso dovra' essere strutturato tenendo conto delle linee guida fornite dal Consiglio nazionale forense.
Art. 4 Docenti 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, provvedono alla scelta dei docenti tra avvocati, magistrati, docenti universitari, nonche' tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell'avvocato. 2. Nella scelta dei docenti, sono altresi' valutati, sulla base dei curricula, i titoli, le pubblicazioni nelle materie oggetto del corso, l'esperienza gia' maturata come formatori e la frequenza di corsi di preparazione all'attivita' di formatore. 3. E' ostativo alla nomina del docente la presenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento.
Art. 5 Durata del corso 1. Il corso ha una durata minima non inferiore a centosessanta ore, distribuite in maniera omogenea nell'arco dei diciotto mesi di tirocinio, secondo modalita' ed orari idonei a consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio professionale, senza pregiudicare l'assistenza alle udienze nonche' la frequenza dello studio professionale, dell'Avvocatura dello Stato, degli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 44 della legge professionale o di altro ufficio legale presso il quale il tirocinante svolge la pratica ai sensi dell'articolo 41, comma 6, lettere a) e b), della legge professionale. Per assicurare la massima vicinanza temporale tra iscrizione nel registro dei praticanti, inizio del corso e verifiche intermedie e finali, i corsi sono organizzati secondo i seguenti moduli semestrali: novembre-aprile; maggio-ottobre. Le iscrizioni sono consentite almeno ogni sei mesi. 2. Nel caso di trasferimento del tirocinante presso altro ordine, questi puo' chiedere di essere ammesso a proseguire il corso di formazione nel circondario del nuovo ordine. L'ordine di provenienza, all'atto della valutazione del periodo di pratica gia' svolto ai fini della nuova iscrizione, da' conto dell'avvenuta frequenza complessiva dei corsi di formazione per consentire la convalida dei periodi di frequenza svolti prima del trasferimento.
Art. 6 Costi dei corsi di formazione e borse di studio 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento possono prevedere la corresponsione di una quota di iscrizione, destinata alla copertura delle spese di organizzazione e degli eventuali compensi ai docenti. 2. Le linee guida di cui all'articolo 3, comma 3, sono predisposte dal Consiglio nazionale forense in modo da garantire il contenimento dei costi dei corsi di formazione, ferma restando la qualita' e l'omogeneita' dell'offerta formativa. 3. I soggetti organizzatori dei corsi di formazione di cui all'articolo 2, comma 1, possono prevedere borse di studio in favore dei tirocinanti piu' meritevoli da attribuire anche sulla base di requisiti di reddito. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 7 Partecipazione ai corsi 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento possono programmare il numero delle iscrizioni a ciascun corso, tenuto conto del numero degli iscritti al registro dei praticanti, delle concrete possibilita' di assicurare l'effettivita' della formazione e dell'offerta formativa complessivamente esistente nei circondari interessati, in conformita' a quanto previsto all'articolo 2, comma 3, lettera b) del presente regolamento. Deve comunque essere garantita ad ogni tirocinante la possibilita' di accedere ai corsi, tenendo conto dell'offerta formativa esistente nel circondario interessato ed in quelli limitrofi. A tal fine i consigli dell'ordine possono stipulare con le Universita' accordi ai sensi dell'articolo 40 della legge professionale e, ove necessario, attivare modalita' telematiche di formazione a distanza certificate dal Consiglio nazionale forense. Le sessioni organizzate secondo le predette modalita' telematiche non possono superare il limite massimo delle cinquanta ore nell'arco dei diciotto mesi di tirocinio. Devono essere predisposte forme adeguate di controllo per assicurare che lo svolgimento a distanza delle attivita' non pregiudichi l'effettivita' della formazione. 2. Il tirocinante e' esonerato dall'obbligo di frequenza dei corsi di formazione per la durata del tirocinio svolto in altro Paese dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 41, comma 6, lettera c) della legge professionale nel limite massimo di sei mesi.
Art. 8 Verifiche intermedie e verifica finale 1. Al termine dei primi due semestri, ovvero nei mesi di aprile e ottobre secondo le cadenze temporali di cui all'articolo 5, comma 1, del presente regolamento, e alla conclusione del corso, sono previste verifiche da parte dei soggetti formatori di cui all'articolo 2 del presente regolamento. 2. La verifica del profitto consiste in un test a risposta multipla su argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica. Il test e' composto da trenta domande in caso di verifica intermedia, mentre per la verifica finale il test si compone di quaranta domande; in entrambi i casi, la verifica si intende superata in caso di risposta esatta ad almeno due terzi delle domande. Le domande sono scelte tra quelle elaborate dalla Commissione nazionale di cui all'articolo 9 del presente regolamento. 3. L'accesso alle verifiche e' consentito unicamente a coloro che abbiano frequentato almeno l'ottanta per cento delle lezioni. Il mancato superamento di una verifica intermedia comporta la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione e della relativa verifica al successivo appello. 4. L'accesso alla verifica finale e' consentito a coloro che hanno frequentato almeno l'ottanta per cento delle lezioni di ogni semestre e superato le due verifiche intermedie. Il mancato superamento della verifica finale impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'articolo 45 della legge professionale e richiede la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione seguito e della relativa verifica.
Art. 9 Commissione nazionale per la tenuta della banca dati 1. Presso il Ministero della giustizia e' istituita la Commissione nazionale per la creazione e l'aggiornamento delle domande relative alle materie oggetto delle verifiche di cui all'articolo 8 del presente regolamento. La Commissione e' nominata con decreto del Ministro della giustizia ed e' composta da nove componenti e da un presidente designato dal Consiglio nazionale forense. Della commissione fanno parte, oltre ad avvocati iscritti all'albo designati dal Consiglio nazionale forense, magistrati, anche a riposo, e docenti universitari di ruolo in materie giuridiche, che non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive. La Commissione puo' operare anche attraverso l'articolazione in sottocommissioni. Quando un membro della Commissione cessa, per qualunque causa, dalle proprie funzioni, si procede alla sua sostituzione con le stesse modalita' previste per la nomina. L'incarico di membro della commissione e' incompatibile con la carica di Presidente o consigliere del Consiglio nazionale forense, nonche' con l'eventuale attivita' di docente di cui all'articolo 4 del presente regolamento. 2. La Commissione dura in carica quattro anni. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennita' o gettoni di presenza, in qualsiasi forma. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione nazionale viene nominata secondo le modalita' indicate nel presente articolo. 3. La commissione elabora, in conformita' a quanto previsto dal presente regolamento e tenendo conto delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 3, le domande a risposta multipla da sottoporre in sede di verifica locale e predispone la banca dati in modo da: a) fornire le domande per le verifiche da espletare nelle materie di cui all'articolo 3; b) curarne l'aggiornamento ogni 6 mesi. 4. Le linee guida di cui all'articolo 3, comma 3, indicano anche le date, l'ora e la durata in cui devono essere espletate le verifiche intermedie e finale, per ciascun semestre del corso. Le domande della Commissione nazionale sono trasmesse telematicamente al Segretario del Consiglio dell'ordine territoriale entro le ore 12 del giorno fissato per la verifica, che le mette a disposizione dei soggetti formatori di cui all'articolo 2 in una piattaforma telematica accessibile esclusivamente dai medesimi. 5. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento designano la commissione di valutazione interna composta in conformita' all'articolo 43, comma 2, lettera d) della legge professionale che svolge i compiti previsti dall'articolo 8 del presente regolamento. La commissione dura in carica due anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta per altri due. Ai componenti non sono riconosciuti compensi, indennita' o gettoni di presenza, in qualsiasi forma. Agli stessi puo' essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni. 6. Gli oneri derivanti dalle spese di funzionamento della Commissione nazionale di cui al comma 1 e delle commissioni di valutazione interne di cui al comma 5 sono posti integralmente a carico dei Consigli dell'ordine o delle associazioni forensi, nonche' degli altri soggetti organizzatori previsti dalla legge.
Art. 10 Decorrenza degli effetti 1. Il presente regolamento si applica ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza posteriore al centottantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 febbraio 2018 Il Ministro: Orlando Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2018 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 395