Min.Giustizia: disciplina dei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato

MingiustiziaIl Ministero della Giustizia ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2018, il Decreto n. 17 del 9 febbraio 2018, con il Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell’articolo 43, comma 2, della della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il Decreto entra in vigore il 31 marzo 2018.


Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

 


 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 febbraio 2018, n. 17

Regolamento  recante  la  disciplina  dei  corsi  di  formazione  per
l'accesso alla professione di avvocato, ai  sensi  dell'articolo  43,
comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; 
  Visto l'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247; 
  Visti gli articoli 15, 40, 41, 44, 45 e 46 della legge 31  dicembre
2012, n. 247; 
  Visto l'articolo 73  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98; 
  Visto l'articolo  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111; 
  Acquisito il parere del Consiglio  nazionale  forense  in  data  26
maggio 2017; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 giugno 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
effettuata con nota del 12 dicembre 2017; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto del decreto e definizioni 
 
  1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di istituzione e
di frequenza dei corsi di formazione previsti dall'articolo 43  della
legge 31 dicembre 2012, n. 247. 
  2. Ai fini del presente regolamento: 
    a) per «legge professionale» si  intende  la  legge  31  dicembre
2012, n. 247; 
    b) per «corsi di formazione» i corsi di cui all'articolo 43 della
legge professionale. 
                               Art. 2 
 
               Organizzazione dei corsi di formazione 
 
  1. I corsi di formazione possono essere  organizzati  dai  consigli
dell'ordine e dalle associazioni forensi  giudicate  idonee,  nonche'
dagli altri soggetti previsti  dalla  legge,  incluse  le  scuole  di
specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398. 
  2. Nel  caso  di  organizzazione  da  parte  degli  altri  soggetti
previsti dalla legge e delle associazioni  forensi,  i  corsi  devono
essere accreditati dai consigli  dell'ordine,  sentito  il  Consiglio
nazionale  forense,  che  si  esprime  entro  trenta   giorni   dalla
presentazione  dell'istanza  di  accreditamento,   o   dallo   stesso
Consiglio qualora i corsi abbiano rilevanza nazionale. In tale ultima
ipotesi  il  Consiglio   nazionale   forense   adotta   il   relativo
provvedimento entro il termine di trenta giorni trascorso il quale la
richiesta di accreditamento si  intende  accolta  in  assenza  di  un
provvedimento di rigetto espresso e motivato. 
  3. L'interessato presenta istanza di accreditamento contenente: 
    a) denominazione e dati identificativi del soggetto formatore; 
    b) esaustive indicazioni su organizzazione e  durata  del  corso,
date di inizio  e  fine  delle  attivita'  formative,  sede  e  spazi
disponibili,  capacita'  ricettiva,  sistema   di   controllo   delle
presenze; 
    c)  individuazione   del   comitato   tecnico   scientifico   con
indicazione dei nominativi e del curriculum vitae dei componenti; 
    d)  indicazione  della  quota  di  iscrizione  richiesta  e   dei
finanziamenti eventualmente ricevuti; 
    e) programma del corso e indicazione della metodologia didattica; 
    f) curriculum vitae dei  docenti,  che  non  devono  aver  subito
sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento. 
  4.  Per  le  istanze  presentate  al  consiglio  circondariale   la
richiesta, in assenza di  un  provvedimento  di  rigetto  espresso  e
motivato,  si  intende  accolta  trascorsi  sessanta   giorni   dalla
presentazione dell'istanza di accreditamento, previa acquisizione del
parere di cui al comma 2. 
  5. I consigli dell'ordine provvedono di  regola  all'organizzazione
dei  corsi  di  formazione  attraverso  le  scuole  forensi  di   cui
all'articolo 29, comma 1, lettera c) della legge professionale. 
  6. Qualora la scuola forense non sia stata istituita, il  consiglio
dell'ordine puo' organizzare direttamente  il  corso  di  formazione,
anche in collaborazione con  le  associazioni  forensi  o  con  altri
ordini del medesimo distretto di Corte  d'appello  o  con  fondazioni
forensi che abbiano la formazione come  scopo  sociale.  Ai  fini  di
detta collaborazione tali soggetti sono ritenuti idonei dal consiglio
dell'ordine in base al programma formativo proposto e  al  curriculum
vitae dei docenti. Il consiglio dell'ordine puo' organizzare i  corsi
anche attraverso apposite convenzioni con le  Universita',  ai  sensi
dell'articolo 40 della legge professionale. 
  7.  Il  Consiglio  nazionale  forense,  anche  tramite  la   Scuola
superiore dell'avvocatura, ed i consigli  dell'ordine  circondariali,
anche tramite le scuole forensi, pubblicano in un'area  dedicata  del
proprio sito istituzionale l'elenco dei corsi istituiti o accreditati
con link che rimanda al programma. 
                               Art. 3 
 
                  Contenuti del corso di formazione 
 
  1. I corsi di formazione, a contenuto sia teorico che pratico, sono
articolati in modo tale da sostenere e integrare la preparazione  del
tirocinante necessaria allo svolgimento dell'attivita'  professionale
e all'espletamento delle  prove  previste  dall'esame  di  Stato  per
l'abilitazione alla professione  forense.  I  corsi  devono  altresi'
assicurare   nei   tirocinanti   la   consapevolezza   dei   principi
deontologici ai quali il concreto esercizio  della  professione  deve
essere improntato. 
  2. I corsi prevedono, in  conformita'  all'articolo  41,  comma  1,
all'articolo 43, comma 2, lettera b), e all'articolo 46, commi 2 e 3,
della legge professionale, approfondimenti nell'ambito delle seguenti
materie: 
    a) diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo; 
    b) diritto processuale civile, penale e amministrativo, anche con
riferimento al processo telematico, alle tecniche impugnatorie e alle
procedure alternative per la risoluzione delle controversie; 
    c) ordinamento e deontologia forense; 
    d) tecnica di redazione degli atti giudiziari in  conformita'  al
principio di sinteticita' e dei  pareri  stragiudiziali  nelle  varie
materie del diritto sostanziale e processuale; 
    e) tecniche della ricerca anche  telematica  delle  fonti  e  del
precedente giurisprudenziale; 
    f) teoria e  pratica  del  linguaggio  giuridico;  argomentazione
forense; 
    g)  diritto   costituzionale,   diritto   del   lavoro,   diritto
commerciale,  diritto  dell'Unione  europea,  diritto  internazionale
privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico; 
    h) organizzazione e amministrazione dello studio professionale; 
    i)  profili  contributivi  e  tributari  della   professione   di
avvocato; previdenza forense; 
    l) elementi di ordinamento giudiziario e penitenziario. 
  3. Al fine di garantire l'omogeneita' di preparazione e di giudizio
sul territorio nazionale di cui all'articolo 43, comma 2, lettera d),
della legge professionale, il corso dovra' essere strutturato tenendo
conto delle linee guida fornite dal Consiglio nazionale forense. 
                               Art. 4 
 
                               Docenti 
 
  1. I soggetti di cui  all'articolo  2,  comma  1,  provvedono  alla
scelta dei docenti tra avvocati,  magistrati,  docenti  universitari,
nonche' tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali  alla
formazione professionale dell'avvocato. 
  2. Nella scelta dei docenti, sono altresi' valutati, sulla base dei
curricula, i titoli,  le  pubblicazioni  nelle  materie  oggetto  del
corso, l'esperienza gia' maturata come formatori e  la  frequenza  di
corsi di preparazione all'attivita' di formatore. 
  3. E' ostativo alla nomina del  docente  la  presenza  di  sanzioni
disciplinari definitive superiori all'avvertimento. 
                               Art. 5 
 
                          Durata del corso 
 
  1. Il corso ha una durata minima non inferiore a centosessanta ore,
distribuite in  maniera  omogenea  nell'arco  dei  diciotto  mesi  di
tirocinio, secondo modalita' ed orari idonei a consentire l'effettivo
svolgimento   del   tirocinio   professionale,   senza   pregiudicare
l'assistenza  alle  udienze  nonche'  la   frequenza   dello   studio
professionale, dell'Avvocatura dello Stato, degli  uffici  giudiziari
ai sensi dell'articolo  44  della  legge  professionale  o  di  altro
ufficio legale presso il quale il tirocinante svolge  la  pratica  ai
sensi dell'articolo 41,  comma  6,  lettere  a)  e  b),  della  legge
professionale. Per assicurare  la  massima  vicinanza  temporale  tra
iscrizione nel registro dei praticanti, inizio del corso e  verifiche
intermedie e finali, i corsi  sono  organizzati  secondo  i  seguenti
moduli semestrali:  novembre-aprile;  maggio-ottobre.  Le  iscrizioni
sono consentite almeno ogni sei mesi. 
  2. Nel caso di trasferimento del tirocinante presso  altro  ordine,
questi puo' chiedere di essere  ammesso  a  proseguire  il  corso  di
formazione nel circondario del nuovo ordine. L'ordine di provenienza,
all'atto della valutazione del periodo di pratica gia' svolto ai fini
della nuova iscrizione, da' conto dell'avvenuta frequenza complessiva
dei corsi di formazione per consentire la convalida  dei  periodi  di
frequenza svolti prima del trasferimento. 
                               Art. 6 
 
           Costi dei corsi di formazione e borse di studio 
 
  1. I  soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  del  presente
regolamento possono prevedere  la  corresponsione  di  una  quota  di
iscrizione, destinata alla copertura delle spese di organizzazione  e
degli eventuali compensi ai docenti. 
  2. Le linee guida di cui all'articolo 3, comma 3, sono  predisposte
dal Consiglio nazionale forense in modo da garantire il  contenimento
dei costi dei corsi di  formazione,  ferma  restando  la  qualita'  e
l'omogeneita' dell'offerta formativa. 
  3.  I  soggetti  organizzatori  dei  corsi  di  formazione  di  cui
all'articolo 2, comma 1, possono prevedere borse di studio in  favore
dei tirocinanti piu' meritevoli da attribuire  anche  sulla  base  di
requisiti di reddito. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
                               Art. 7 
 
                       Partecipazione ai corsi 
 
  1. I  soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  del  presente
regolamento possono programmare il numero delle iscrizioni a  ciascun
corso, tenuto  conto  del  numero  degli  iscritti  al  registro  dei
praticanti, delle concrete possibilita' di assicurare  l'effettivita'
della formazione e dell'offerta formativa complessivamente  esistente
nei  circondari  interessati,  in  conformita'  a   quanto   previsto
all'articolo 2, comma 3, lettera b) del  presente  regolamento.  Deve
comunque essere garantita ad  ogni  tirocinante  la  possibilita'  di
accedere ai corsi, tenendo conto dell'offerta formativa esistente nel
circondario interessato ed in quelli limitrofi. A tal fine i consigli
dell'ordine possono stipulare con le  Universita'  accordi  ai  sensi
dell'articolo  40  della  legge  professionale  e,  ove   necessario,
attivare modalita' telematiche di formazione a  distanza  certificate
dal Consiglio nazionale forense. Le sessioni organizzate  secondo  le
predette modalita' telematiche non possono superare il limite massimo
delle cinquanta ore nell'arco dei diciotto mesi di tirocinio.  Devono
essere predisposte forme adeguate di controllo per assicurare che  lo
svolgimento a distanza delle attivita' non pregiudichi l'effettivita'
della formazione. 
  2. Il tirocinante e' esonerato dall'obbligo di frequenza dei  corsi
di formazione per la durata  del  tirocinio  svolto  in  altro  Paese
dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 41, comma  6,  lettera  c)
della legge professionale nel limite massimo di sei mesi. 
                               Art. 8 
 
               Verifiche intermedie e verifica finale 
 
  1. Al termine dei primi due semestri, ovvero nei mesi di  aprile  e
ottobre secondo le cadenze temporali di cui all'articolo 5, comma  1,
del presente regolamento, e alla conclusione del corso, sono previste
verifiche da parte dei soggetti formatori di cui all'articolo  2  del
presente regolamento. 
  2. La verifica del profitto consiste in un test a risposta multipla
su argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di
verifica. Il test e' composto da trenta domande in caso  di  verifica
intermedia, mentre per la verifica  finale  il  test  si  compone  di
quaranta domande; in entrambi i casi, la verifica si intende superata
in caso di risposta esatta ad almeno  due  terzi  delle  domande.  Le
domande sono scelte tra quelle elaborate dalla Commissione  nazionale
di cui all'articolo 9 del presente regolamento. 
  3. L'accesso alle verifiche e' consentito unicamente a  coloro  che
abbiano frequentato almeno l'ottanta  per  cento  delle  lezioni.  Il
mancato  superamento  di  una   verifica   intermedia   comporta   la
ripetizione  dell'ultimo  ciclo  semestrale  di  formazione  e  della
relativa verifica al successivo appello. 
  4. L'accesso alla verifica finale e' consentito a coloro che  hanno
frequentato almeno l'ottanta per cento delle lezioni di ogni semestre
e superato le due verifiche intermedie. Il mancato superamento  della
verifica finale impedisce il rilascio  del  certificato  di  compiuto
tirocinio di cui all'articolo 45 della legge professionale e richiede
la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione  seguito  e
della relativa verifica. 
                               Art. 9 
 
        Commissione nazionale per la tenuta della banca dati 
 
  1. Presso il Ministero della giustizia e' istituita la  Commissione
nazionale per la creazione e l'aggiornamento delle  domande  relative
alle materie oggetto  delle  verifiche  di  cui  all'articolo  8  del
presente regolamento. La Commissione  e'  nominata  con  decreto  del
Ministro della giustizia ed e' composta da nove componenti  e  da  un
presidente  designato  dal   Consiglio   nazionale   forense.   Della
commissione  fanno  parte,  oltre  ad  avvocati   iscritti   all'albo
designati  dal  Consiglio  nazionale  forense,  magistrati,  anche  a
riposo, e docenti universitari di ruolo in  materie  giuridiche,  che
non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive.  La  Commissione
puo' operare anche attraverso  l'articolazione  in  sottocommissioni.
Quando un membro della Commissione cessa, per qualunque causa,  dalle
proprie funzioni, si procede alla  sua  sostituzione  con  le  stesse
modalita'  previste  per  la  nomina.  L'incarico  di  membro   della
commissione  e'  incompatibile  con  la  carica   di   Presidente   o
consigliere del Consiglio nazionale forense, nonche' con  l'eventuale
attivita' di docente di cui all'articolo 4 del presente regolamento. 
  2. La Commissione dura in carica quattro anni. Ai componenti  della
commissione non sono riconosciuti compensi, indennita' o  gettoni  di
presenza, in qualsiasi forma. Entro novanta giorni dalla  entrata  in
vigore del  presente  regolamento,  la  Commissione  nazionale  viene
nominata secondo le modalita' indicate nel presente articolo. 
  3. La commissione elabora, in conformita'  a  quanto  previsto  dal
presente regolamento  e  tenendo  conto  delle  linee  guida  di  cui
all'articolo 3, comma 3, le domande a risposta multipla da sottoporre
in sede di verifica locale e predispone la banca dati in modo da: 
    a) fornire le domande per le verifiche da espletare nelle materie
di cui all'articolo 3; 
    b) curarne l'aggiornamento ogni 6 mesi. 
  4. Le linee guida di cui all'articolo 3, comma 3, indicano anche le
date, l'ora e la durata in cui devono essere espletate  le  verifiche
intermedie e finale, per ciascun semestre del corso. Le domande della
Commissione nazionale sono trasmesse  telematicamente  al  Segretario
del Consiglio dell'ordine territoriale entro le  ore  12  del  giorno
fissato per la verifica, che le mette  a  disposizione  dei  soggetti
formatori  di  cui  all'articolo  2  in  una  piattaforma  telematica
accessibile esclusivamente dai medesimi. 
  5. I  soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  del  presente
regolamento designano la commissione di valutazione interna  composta
in conformita' all'articolo 43,  comma  2,  lettera  d)  della  legge
professionale che svolge  i  compiti  previsti  dall'articolo  8  del
presente regolamento. La commissione dura in carica  due  anni  ed  i
suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta per  altri
due. Ai componenti  non  sono  riconosciuti  compensi,  indennita'  o
gettoni di presenza, in qualsiasi  forma.  Agli  stessi  puo'  essere
riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio  delle
proprie funzioni. 
  6.  Gli  oneri  derivanti  dalle  spese  di   funzionamento   della
Commissione nazionale di cui  al  comma  1  e  delle  commissioni  di
valutazione interne di cui al comma  5  sono  posti  integralmente  a
carico dei Consigli dell'ordine o delle associazioni forensi, nonche'
degli altri soggetti organizzatori previsti dalla legge. 
                               Art. 10 
 
                      Decorrenza degli effetti 
 
  1. Il presente regolamento si applica ai tirocinanti  iscritti  nel
registro dei praticanti con decorrenza posteriore al  centottantesimo
giorno successivo alla sua entrata in vigore. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 9 febbraio 2018 
 
                                                 Il Ministro: Orlando 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2018 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 395 

 

La Redazione

Autore: La Redazione

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