Min.Lavoro: perequazione automatica delle pensioni 2014 e valore definitivo 2013
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014, il Decreto 20 novembre 2014 , con la perequazione automatica delle pensioni per l’anno 2014 e valore definitivo per l’anno 2013.
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2013 è determinata in misura pari a +1,1 dal 1° gennaio 2014.
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2014 è determinata in misura pari a +0,3 dal 1° gennaio 2015, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 novembre 2014
Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2014 e valore definitivo per l'anno 2013. (14A09260)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno; Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno; Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni; Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni; Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto 20 novembre 2013 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 280 del 29 novembre 2013) concernente: "Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2013 e valore definitivo per l'anno 2012"; Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 10 novembre 2014, prot. n. 22134, dalla quale si rileva che: la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2012 ed il periodo gennaio - dicembre 2013 e' risultata pari a + 1,1; la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2013 ed il periodo gennaio - dicembre 2014 e' risultata pari a + 0,3, ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014 una variazione dell'indice pari a +0,1 per ciascun mese; Considerata la necessita': di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2014; di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2015, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014; di indicare le modalita' di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali e' corrisposta l'indennita' integrativa speciale; Decreta: Art. 1 La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2013 e' determinata in misura pari a +1,1 dal 1° gennaio 2014.
Art. 2 La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2014 e' determinata in misura pari a +0,3 dal 1° gennaio 2015, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.
Art. 3 Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennita' integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 20 novembre 2014 Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti