Min.Economia: credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo

MEF

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015, il Decreto 27 maggio 2015 di attuazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo.

Il decreto individua le disposizioni applicative necessarie per poter dare attuazione al credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, cosi’ come sostituito dall’art. 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

  1. lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalita’ l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili,   senza   che   siano   previste applicazioni o usi commerciali diretti;
  2. ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca   industriale,   ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
  3. acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla   definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e   servizi;   tali   attività   possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché’ non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
  4. produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell’agevolazione tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché’ dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Fonte: MEF

 

 


 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 maggio 2015

Attuazione del credito d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo.
 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
  Visto  il  decreto-legge  23  dicembre  2013,   n.   145,   recante
"Interventi urgenti di avvio del piano Destinazione  Italia,  per  il
contenimento   delle   tariffe   elettriche   e    del    gas,    per
l'internazionalizzazione, lo sviluppo  e  la  digitalizzazione  delle
imprese, nonche' misure per la realizzazione di  opere  pubbliche  ed
EXPO 2015", convertito, con modificazioni, dalla  legge  21  febbraio
2014, n. 9; 
  Visto, in particolare, l'art. 3 del sopra citato  decreto-legge  n.
145/2013, che istituisce un credito d'imposta a favore delle  imprese
che  investono  in  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo,  cosi'  come
sostituito dall'art. 1, comma 35, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190; 
  Visto il comma 14 del predetto art. 3, che dispone che con  decreto
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro dello sviluppo  economico,  sono  adottate  le  disposizioni
applicative necessarie, nonche' le modalita' di verifica e  controllo
dell'effettivita' delle spese sostenute,  le  cause  di  decadenza  e
revoca del  beneficio,  le  modalita'  di  restituzione  del  credito
d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente; 
  Visto il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica del 22 dicembre  1986,  n.  917,  con
particolare riferimento agli articoli 61 e 109, comma 5; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  recante  norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; 
  Visto il comma 9 del citato art. 3, in base  al  quale  al  credito
d'imposta ivi previsto non si applicano i limiti di cui  all'art.  1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art.  34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 24 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134  che  disciplina
il contributo tramite credito d'imposta per le  nuove  assunzioni  di
profili altamente qualificati; 
  Visto l'art. 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
  Visto l'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30  dicembre  2004,
n. 311; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Il  presente  decreto  individua  le  disposizioni  applicative
necessarie  per  poter  dare  attuazione  al  credito  d'imposta  per
investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del
decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,  cosi'  come  sostituito
dall'art. 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  nonche'
le modalita' di verifica e controllo  dell'effettivita'  delle  spese
sostenute a decorrere dal periodo d'imposta successivo  a  quello  in
corso al 31 dicembre 2014, le cause di  decadenza  e  di  revoca  del
beneficio,  le  modalita'  di  restituzione  del  credito   d'imposta
indebitamente fruito. 
                               Art. 2 
 
 
                        Attivita' ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti  attivita'  di
ricerca e sviluppo: 
    a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale  principale
finalita'  l'acquisizione  di  nuove  conoscenze  sui  fondamenti  di
fenomeni  e  di  fatti  osservabili,   senza   che   siano   previste
applicazioni o usi commerciali diretti; 
    b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti  ad  acquisire
nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto  nuovi  prodotti,
processi o  servizi  o  permettere  un  miglioramento  dei  prodotti,
processi o servizi esistenti ovvero la  creazione  di  componenti  di
sistemi  complessi,  necessaria  per  la  ricerca   industriale,   ad
esclusione dei prototipi di cui alla lettera c); 
    c) acquisizione, combinazione, strutturazione  e  utilizzo  delle
conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e
commerciale allo scopo di produrre  piani,  progetti  o  disegni  per
prodotti, processi o servizi nuovi,  modificati  o  migliorati;  puo'
trattarsi  anche  di  altre  attivita'  destinate  alla   definizione
concettuale, alla pianificazione e  alla  documentazione  concernenti
nuovi  prodotti,  processi  e   servizi;   tali   attivita'   possono
comprendere  l'elaborazione  di  progetti,  disegni,  piani  e  altra
documentazione, inclusi gli studi di fattibilita', purche' non  siano
destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi  utilizzabili
per scopi commerciali e di progetti pilota  destinati  a  esperimenti
tecnologici o commerciali, quando il prototipo e' necessariamente  il
prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo
elevato per poterlo usare soltanto  a  fini  di  dimostrazione  e  di
convalida; 
    d) produzione e collaudo  di  prodotti,  processi  e  servizi,  a
condizione  che  non  siano  impiegati  o  trasformati  in  vista  di
applicazioni industriali o per finalita' commerciali. 
  2. Non si considerano attivita' di ricerca e sviluppo le  modifiche
ordinarie o periodiche apportate a  prodotti,  linee  di  produzione,
processi di fabbricazione, servizi esistenti e  altre  operazioni  in
corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. 
                               Art. 3 
 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono beneficiare dell'agevolazione di cui al presente decreto
tutte  le  imprese,  indipendentemente  dalla  forma  giuridica,  dal
settore  economico  in  cui  operano  nonche'  dal  regime  contabile
adottato, che effettuano  investimenti  in  attivita'  di  ricerca  e
sviluppo a decorrere dal periodo d'imposta  successivo  a  quello  in
corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in  corso  al  31  dicembre
2019. 
                               Art. 4 
 
 
                Costi eleggibili al credito d'imposta 
 
  1.  Ai  fini  della  determinazione  del  credito  d'imposta   sono
ammissibili i costi di competenza, ai sensi dell'art. 109  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917,  del  periodo  d'imposta  di  riferimento  direttamente
connessi allo svolgimento  delle  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo
ammissibili, quali: 
    a)  i  costi  relativi  al  personale  altamente  qualificato  in
possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero  iscritto  ad  un
ciclo di dottorato presso una universita' italiana o  estera,  ovvero
in possesso di laurea magistrale in discipline di  ambito  tecnico  o
scientifico secondo la classificazione  UNESCO  Isced  (International
Standard Classification of Education) o di cui all'allegato 1 annesso
al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, che sia: 
      1)  dipendente  dell'impresa,  impiegato  nelle  attivita'   di
ricerca e sviluppo di cui all'art. 2, comma 1, del presente  decreto,
con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e
commerciali, ovvero 
      2) in rapporto di collaborazione con  l'impresa,  compresi  gli
esercenti arti e professioni, impiegato nelle attivita' di ricerca  e
sviluppo di  cui  all'art.  2,  comma  1,  del  presente  decreto,  a
condizione che svolga la propria attivita' presso le strutture  della
medesima impresa; 
    b)  quote  di  ammortamento  delle  spese   di   acquisizione   o
utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei  limiti
dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti  stabiliti
con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre  1988,  pubblicato
nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n.  27  del  2
febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo  per
l'attivita' di ricerca e sviluppo e comunque con  un  costo  unitario
non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto; 
    c)  spese  relative  a  contratti  di   ricerca   stipulati   con
universita', enti di ricerca e  organismi  equiparati,  e  con  altre
imprese, comprese le start-up  innovative  di  cui  all'art.  25  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  diverse  da  quelle  che
direttamente  o  indirettamente  controllano   l'impresa,   ne   sono
controllate o sono controllate dalla stessa  societa'  che  controlla
l'impresa; 
    d)  competenze  tecniche  e  privative  industriali  relative   a
un'invenzione industriale  o  biotecnologica,  a  una  topografia  di
prodotto a semiconduttori o a  una  nuova  varieta'  vegetale,  anche
acquisite da fonti esterne. 
  2. Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive
di un collegio sindacale sono ammissibili, entro il limite massimo di
euro 5.000, le spese  sostenute  per  l'attivita'  di  certificazione
contabile. 
  3. Con riferimento alle spese di cui alla lettera a) del  comma  1,
deve essere preso in considerazione il costo effettivamente sostenuto
dall'impresa  per  i  lavoratori  dipendenti   o   in   rapporto   di
collaborazione in possesso dei titoli richiesti, intendendo come tale
l'importo costituito dalla retribuzione lorda prima delle  imposte  e
dai  contributi  obbligatori,  quali  gli  oneri  previdenziali  e  i
contributi  assistenziali  obbligatori   per   legge,   in   rapporto
all'effettivo impiego dei  medesimi  lavoratori  nelle  attivita'  di
ricerca e sviluppo. 
  4. Ai fini dell'ammissibilita' dei costi di cui alla lettera b) del
comma 1, gli strumenti e le attrezzature di laboratorio devono essere
acquisiti dall'impresa, a titolo di proprieta'  o  di  utilizzo.  Nel
caso di acquisizione degli  stessi  mediante  locazione  finanziaria,
alla  determinazione  dei  costi  ammissibili  concorrono  le   quote
capitali  dei  canoni,  nella   misura   corrispondente   all'importo
deducibile ai sensi dell'art. 102, comma 7,  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  in  rapporto  all'effettivo
impiego per le attivita' di ricerca e sviluppo. Per gli  strumenti  e
le attrezzature  di  laboratorio  acquisiti  mediante  locazione  non
finanziaria, il valore al quale applicare i coefficienti  di  cui  al
decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 e'  rappresentato
dal costo storico del  bene,  che,  ai  fini  dei  controlli  di  cui
all'art.  8  del  presente  decreto,  deve  risultare  dal   relativo
contratto di locazione, ovvero da  una  specifica  dichiarazione  del
locatore. 
  5. Ai fini dell'ammissibilita' dei costi di cui alla lettera c) del
comma 1, i contratti di ricerca devono essere stipulati  con  imprese
residenti o localizzate in Stati membri dell'Ue,  in  Stati  aderenti
all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) ovvero  in  Paesi  e
territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. 
                               Art. 5 
 
 
                      Agevolazione concedibile 
 
  1. Il credito d'imposta spetta, fino ad un importo massimo  annuale
di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, nella misura indicata  al
comma 3 ed e' riconosciuto a condizione che la spesa complessiva  per
investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo effettuata in ciascun
periodo  d'imposta  in  relazione  al   quale   si   intende   fruire
dell'agevolazione ammonti almeno ad euro 30.000 ed  ecceda  la  media
dei  medesimi  investimenti  realizzati  nei  tre  periodi  d'imposta
precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015  ovvero  nel  minore
periodo di cui al comma 2. 
  2. Per le imprese in attivita' da meno di tre periodi d'imposta, la
media degli investimenti  in  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo  da
considerare per il calcolo della spesa  incrementale  complessiva  e'
calcolata sul minor  periodo  a  decorrere  dalla  costituzione.  Per
«spesa incrementale complessiva» si intende  la  differenza  positiva
tra l'ammontare complessivo delle spese per investimenti in attivita'
di ricerca e sviluppo di cui al comma 1  dell'art.  4  sostenute  nel
periodo  d'imposta  in  relazione  al   quale   si   intende   fruire
dell'agevolazione e la media annuale delle medesime spese  realizzate
nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre
2015 ovvero nel minor periodo dalla data di costituzione. 
  3. Ferme restando le condizioni di cui  al  comma  1  del  presente
articolo, il credito d'imposta e' riconosciuto nella  misura  del  50
per cento della spesa incrementale relativa  ai  costi  di  cui  alle
lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 4 e  del  25  per  cento  della
spesa incrementale relativa ai costi di cui alle lettere b) e d)  del
medesimo comma 1 dell'art. 4. Per «spesa incrementale» ai  sensi  del
precedente periodo si intende  l'ammontare  dei  costi  di  cui  alle
lettere a) e c) ovvero di cui alle  lettere  b)  e  d)  del  comma  1
dell'art. 4 sostenuti nel periodo d'imposta per il quale  si  intende
fruire dell'agevolazione in eccedenza  rispetto  alla  media  annuale
riferita ai rispettivi  medesimi  costi  sostenuti  nei  tre  periodi
d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 ovvero nel
minor periodo dalla data di costituzione. Il credito d'imposta e', in
ogni caso, calcolato sulla spesa incrementale riferita  ai  costi  di
cui alle lettere a) e c) ovvero di cui alle lettere b) e d) del comma
1 dell'art. 4 nei limiti della spesa incrementale complessiva. 
                               Art. 6 
 
 
            Modalita' di fruizione del credito d'imposta 
 
  1. Il credito d'imposta di cui  al  presente  decreto  deve  essere
indicato  nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa   al   periodo
d'imposta nel corso del quale sono stati sostenuti  i  costi  di  cui
all'art. 4. 
  2. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito  e
della  base  imponibile  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 
  3.  Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni,  a  decorrere  dal  periodo
d'imposta successivo a quello in cui i costi di cui all'art.  4  sono
stati sostenuti. 
  4. Al credito d'imposta di cui al presente decreto non si applicano
i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  e
successive modificazioni. 
                               Art. 7 
 
 
                           Documentazione 
 
  1. I controlli sono svolti dall'Agenzia delle entrate sulla base di
apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato
della  revisione  legale  o  dal   collegio   sindacale   o   da   un
professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di  cui  al
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione  deve
essere allegata al bilancio. 
  2. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive  di
un collegio sindacale devono comunque avvalersi della  certificazione
di un revisore legale dei conti o di una societa' di revisione legale
dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui  all'art.  6  del
citato decreto legislativo n. 39 del 2010.  Il  revisore  legale  dei
conti o il professionista responsabile  della  revisione  legale  dei
conti,  nell'assunzione  dell'incarico,   osserva   i   principi   di
indipendenza elaborati ai  sensi  dell'art.  10  del  citato  decreto
legislativo n. 39 del 2010,  e,  in  attesa  della  loro  emanazione,
quelli previsti dal codice  etico  dell'International  Federation  of
Accountants (IFAC). 
  3. Le imprese con bilancio certificato sono esenti  dagli  obblighi
previsti dai precedenti commi. 
  4. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista
responsabile della revisione legale dei conti che  incorre  in  colpa
grave nell'esecuzione degli  atti  che  gli  sono  richiesti  per  il
rilascio della certificazione di cui all'art. 7 del presente  decreto
si applicano le disposizioni dell'art. 64  del  codice  di  procedura
civile. 
  5. In ogni caso, le imprese beneficiarie sono tenute  a  conservare
con riferimento ai costi sulla base dei quali e' stato determinato il
credito d'imposta di cui al presente decreto, tutta la documentazione
utile a dimostrare l'ammissibilita' e l'effettivita' degli stessi  e,
in particolare: 
    a) per quanto riguarda i costi del personale di cui  all'art.  4,
comma 1, lettera a), i fogli di presenza  nominativi  riportanti  per
ciascun giorno le ore impiegate nell'attivita' di ricerca e sviluppo,
firmati dal legale rappresentante dell'impresa  beneficiaria,  ovvero
dal responsabile dell'attivita' di ricerca e sviluppo; 
    b) per  quanto  riguarda  gli  strumenti  e  le  attrezzature  di
laboratorio di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), la  dichiarazione
del  legale  rappresentante  dell'impresa,  ovvero  del  responsabile
dell'attivita' di ricerca e  sviluppo,  relativa  alla  misura  e  al
periodo in cui gli stessi sono stati utilizzati  per  l'attivita'  di
ricerca e sviluppo; 
    c) per quanto concerne  i  contratti  di  ricerca  stipulati  con
universita', enti di ricerca e  organismi  equiparati,  e  con  altre
imprese, comprese le start-up innovative, di cui all'art. 4, comma 1,
lettera c),  i  contratti  e  una  relazione  sottoscritta  da  detti
soggetti concernente le attivita' svolte nel periodo d'imposta cui il
costo sostenuto si riferisce. 
                               Art. 8 
 
 
                              Controlli 
 
  1. Per la verifica della corretta fruizione del  credito  d'imposta
di  cui  al  presente  decreto,  l'Agenzia  delle  entrate   effettua
controlli finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni di
accesso al beneficio, la conformita' delle attivita' e dei  costi  di
ricerca e sviluppo effettuati a quanto previsto dal presente decreto. 
  2. Qualora, nell'ambito delle attivita' di verifica e di  controllo
effettuate  dall'Agenzia  delle  entrate,   si   rendano   necessarie
valutazioni di carattere  tecnico  in  ordine  all'ammissibilita'  di
specifiche attivita' ovvero alla pertinenza e  congruita'  dei  costi
sostenuti, la predetta Agenzia puo'  richiedere  al  Ministero  dello
sviluppo economico di esprimere il proprio parere. 
  3. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si accerti  l'indebita
fruizione, anche parziale,  del  credito  d'imposta  per  il  mancato
rispetto    delle    condizioni    richieste    ovvero    a     causa
dell'inammissibilita'  dei  costi  sulla  base  dei  quali  e'  stato
determinato l'importo fruito, l'Agenzia  delle  entrate  provvede  al
recupero del relativo importo, maggiorato  di  interessi  e  sanzioni
secondo legge. Sono  fatte  salve  le  eventuali  responsabilita'  di
ordine civile, penale e amministrativo. 
                               Art. 9 
 
 
                               Cumulo 
 
  1. Il credito d'imposta di cui al presente  decreto  e'  cumulabile
con l'agevolazione prevista dall'art. 24 del decreto-legge 22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134. 
                               Art. 10 
 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua, con cadenza
mensile, il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui
al presente decreto, ai fini di quanto previsto dall'art.  17,  comma
13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  per  la  verifica  che  le
stesse avvengano nei limiti dell'onere ascritto al credito  d'imposta
stesso, valutato in 255,5 milioni di euro per il 2015, 428,7  milioni
di euro per il 2016, 519,7 milioni di euro per il 2017,  547  milioni
di euro per gli anni 2018 e 2019 e 164 milioni  di  euro  per  l'anno
2020. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  e  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 27 maggio 2015 
 
                                            Il Ministro dell'economia 
                                                 e delle finanze      
                                                      Padoan          
 
Il Ministro dello sviluppo economico 
                Guidi                
 

Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2015 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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La Redazione

Autore: La Redazione

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