Min.Economia: contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, il Decreto 6 ottobre 2011 con il contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno (ai sensi dell’art. 1, comma 22, lett. b) della Legge 15 luglio 2009, n. 94).

La misura del contributo per il rilascio e  rinnovo  del permesso di soggiorno a carico dello straniero di età  superiore  ai 18 anni è la seguente:

a) 80,00 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;    

b) 100,00 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;    

c) 200,00 euro per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  e  s.m.i.

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 ottobre 2011

Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso  di  soggiorno.
(11A16810) 
 
 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286  e  successive
modificazioni   ed   integrazioni,   recante   «Testo   unico   delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla  condizione  giuridica  dello  straniero  in  Italia»   e,   in
particolare, gli  articoli  5,  comma  2-ter  e  14-bis  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato  dalla  legge  15
luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni  in  materia  di  sicurezza
pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, in materia  di
riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini  della
sua trasformazione in societa' per azioni, a norma degli articoli  11
e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e la successiva delibera CIPE 2
agosto 2002, n. 59,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
generale - n. 244, del 17  ottobre  2002,  con  la  quale  l'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato a decorrere dalla data del 17 ottobre
2002 e' stato trasformato in societa' per azioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni,   recante   il
regolamento di attuazione del Testo unico in materia di immigrazione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre  1999,
n.  469  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,   denominato
«Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il
versamento di somme  all'Entrata  e  la  riassegnazione  alle  unita'
previsionali di base per la  spesa  del  bilancio  dello  Stato,  con
particolare riferimento  ai  finanziamenti  dell'Unione  europea,  ai
sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il regolamento (CE) n.  1030/2002  del  13  giugno  2002  che
istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati
a  cittadini  di  Paesi  terzi,  come   modificato   dal   successivo
regolamento (CE) n. 380/2008 del 18  aprile  2008,  recante  «Modello
uniforme per i permessi di soggiorno nell'Unione europea»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  4
agosto 2003  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante
«Istruzioni per la disciplina dei servizi di  vigilanza  e  controllo
sulla produzione delle carte  valori  e  degli  stampati  a  rigoroso
rendiconto»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro della Pubblica Amministrazione e Innovazione, del  3  agosto
2004 recante «Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso  ed
alla carta di soggiorno»; 
  Visto l'art.7-vicies ter, lettera b), della legge 31 marzo 2005, n.
43, che prevede, a decorrere dal 1° gennaio  2006,  il  rilascio  del
permesso di soggiorno elettronico  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002; 
  Visto l'art.7-vicies quater della citata legge n. 43/2005 che,  tra
l'altro: 
    pone a carico dei soggetti richiedenti la  corresponsione  di  un
importo pari  almeno  alle  spese  necessarie  per  la  produzione  e
spedizione del documento,  nonche'  per  la  manutenzione  necessaria
all'espletamento dei servizi connessi; 
    prevede che l'importo e le modalita' di riscossione dei documenti
elettronici siano determinati con decreti del Ministro  dell'economia
e delle finanze, di concerto col Ministro dell'interno; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'interno, in data 4 aprile 2006, recante
«Determinazione dell'importo  delle  spese  da  porre  a  carico  dei
soggetti  richiedenti  il  permesso  di  soggiorno   elettronico»   e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  in
data 29 maggio 2007, con il quale sono state approvate le «Istruzioni
sul Servizio di Tesoreria dello Stato»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del 12 ottobre 2005, con
il  quale  e'  stato  stabilito   l'importo   dell'onere   a   carico
dell'interessato per il rilascio e rinnovo dei permessi e della carta
di  soggiorno  nell'ambito  della  convenzione,  stipulata  ai  sensi
dell'art. 39, comma 4-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, tra  il
Ministero dell'interno e Poste italiane S.p.A.; 
  Vista la convenzione stipulata il 25 marzo 2009  tra  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e Poste italiane S.p.A. per la gestione
degli incassi dei corrispettivi dovuti per il rilascio  dei  permessi
di soggiorno elettronici, la quale stabilisce, tra l'altro, che  tali
servizi sono compensati con un importo  pari  ad  € 0,50,  aggiuntivo
rispetto all'importo del pagamento; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 7-vicies quater,  sesto  comma,
della legge 31 marzo 2005, n. 43, e' escluso qualsiasi onere a carico
della finanza pubblica e, quindi, anche  il  costo  dei  servizi  che
Poste  italiane  S.p.A.  dovra'  fornire  in  base  alla   menzionata
convenzione non dovra' gravare sull'Erario; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
     Contributo per il rilascio e rinnovo permesso di soggiorno 
 
  1. Ai sensi dell'art. l , comma 22, lett. b) della legge 15  luglio
2009, n. 94, la misura del contributo per il rilascio e  rinnovo  del
permesso di soggiorno a carico dello straniero di eta'  superiore  ad
anni diciotto e' determinata come segue: 
    a) Euro 80,00 per i permessi di soggiorno di durata  superiore  a
tre mesi e inferiore o pari a un anno; 
    b) Euro 100,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore  a
un anno e inferiore o pari a due anni; 
    c) Euro 200,00 per il rilascio del permesso di soggiorno  Ce  per
soggiornanti di lungo periodo e per  i  richiedenti  il  permesso  di
soggiorno ai sensi dell'art. 27,  comma  1,  lett.  a),  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998,  n.  286  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. 
  2. Rimangono invariati gli oneri relativi al costo del permesso  di
soggiorno in formato elettronico  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'interno del 4 aprile 2006, gia' posti a carico  dello  straniero
per le istanze di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno e  del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo  periodo,  nonche'
quelli relativi al servizio di accettazione delle istanze  sottoposte
ad imposta di bollo di cui al decreto del Ministro  dell'interno  del
12 ottobre 2005. 

        
                               Art. 2 
 
 
              Importi dovuti e modalita' di versamento 
 
  1. Oltre all'importo spettante tra quelli di cui alle  lettere  a),
b) e c) del precedente art. 1, e' dovuta dai richiedenti la somma  di
euro 27,50 di cui al  decreto  4  aprile  2006  citato  in  premessa,
relativa alle spese da porre a carico  dei  soggetti  richiedenti  il
permesso di soggiorno elettronico. 
  2. Il contributo di cui all'art. 1 e la somma di euro 27,50 vengono
versati, in unica soluzione, dal richiedente, tramite bollettino, sul
conto  corrente  postale  n.   67422402,   intestato   al   Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, con  causale
«importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico». 

        
                               Art. 3 
 
 
                         Casi di esclusione 
 
  1. Le disposizioni di cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,  non
trovano applicazione nei confronti di: 
    a)  cittadini  stranieri  regolarmente  presenti  sul  territorio
nazionale di eta' inferiore ai 18 anni; 
    b) cittadini stranieri di cui all'art. 29, comma 1, lett  b)  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
    c) cittadini stranieri che entrano nel territorio  nazionale  per
ricevere cure mediche, nonche' loro  accompagnatori,  secondo  quanto
previsto dall'art. 36, comma 1, del  decreto  legislativo  25  luglio
1998, n. 286; 
    d) cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il  rinnovo  del
permesso  di  soggiorno  per  asilo,  per  richiesta  di  asilo,  per
protezione sussidiaria, per motivi umanitari; 
    e)  cittadini  stranieri   richiedenti   l'aggiornamento   o   la
conversione del permesso di soggiorno in corso di validita'. 

        
                               Art. 4 
 
 
                           Fondo rimpatri 
 
  1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno
e'  istituito,  nell'ambito  della  missione   «Ordine   pubblico   e
sicurezza», un Fondo  rimpatri  finalizzato  a  finanziare  le  spese
connesse  al  rimpatrio  dei  cittadini  stranieri  rintracciati   in
posizione irregolare sul  territorio  nazionale  verso  il  paese  di
origine, ovvero di provenienza. 
  2. Con le modalita' previste al successivo art. 5 una quota pari al
cinquanta per cento del contributo di cui alle lettere a),  b)  e  c)
del precedente art. 1 affluisce, al netto  del  costo  del  documento
elettronico pari ad  euro  27,50,  al  «Fondo  rimpatri»  di  cui  al
precedente comma 1. 
  3.  La  restante  quota  del  gettito  conseguito   attraverso   la
riscossione del contributo di  cui  all'art.  1,  e'  riassegnata  ai
pertinenti  capitoli  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero dell'interno, come segue: 
    40% alla missione «Ordine pubblico e Sicurezza» di competenza del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza; 
    30% alla  missione  «Amministrazione  generale  e  supporto  alla
rappresentanza di Governo e dello Stato sul territorio» di competenza
del Dipartimento per le  politiche  del  personale  finalizzata  alle
attivita' di competenza degli Sportelli unici; 
    30% alla  missione  «Immigrazione,  accoglienza  e  garanzia  dei
diritti» di competenza del Dipartimento  per  le  Liberta'  civili  e
l'immigrazione  per  l'attuazione  del  Regolamento  sull'Accordo  di
integrazione previsto dall'art.  4-bis  del  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286. 

        
                               Art. 5 
 
 
Modalita' e procedure per il  riversamento  delle  somme  all'entrata
                             dello Stato 
 
  1. A valere sulle disponibilita' affluite, ai  sensi  del  presente
decreto,  sul  conto  corrente  postale  n.  67422402,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro  -  Direzione
VI, effettua, con cadenza mensile, appositi riversamenti  all'Entrata
dello Stato, con imputazione: 
    al capitolo 3354,  art.  1  -  Capo  X  -,  per  quanto  riguarda
l'importo di Euro 27,50 di cui al precedente art. 2; 
    al capitolo 2439, art. 22 - Capo XIV -  per  quanto  concerne  le
somme da destinare, ai  sensi  della  citata  legge  n.  94/2009,  al
Ministero dell'interno. 
  2. A seguito dei predetti riversamenti all'Entrata dello Stato, con
appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,  vengono
effettuate riassegnazioni, per pari importi, ai  pertinenti  capitoli
degli stati di previsione della spesa del Ministero  dell'economia  e
delle finanze e del Ministero dell'interno. 
  Il presente decreto sara' registrato a norma di  legge,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  ed  entrera'  in
vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione. 
    Roma, 6 ottobre 2011 
 
                            Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                                                             Tremonti 
 
Il Ministro dell'interno 
Maroni 

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2011 
Ufficio controllo Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  11,
Economia e finanze, foglio n. 52 

Roberto Camera

Autore: Roberto Camera

Esperto di diritto del Lavoro, relatore in corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia di lavoro e ideatore del sito Dottrina Per il Lavoro (ex DPLModena) - @CameraRoberto

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