Min.Economia: compensazione nell’anno 2014 delle cartelle esattoriali

MEFIl Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, il Decreto 24 settembre 2014 che prevede la compensazione, nell’anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione.

Le modalita’ per la compensazione sono quelle previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 giugno 2012.

 

Fonte: MEF

 


 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 settembre 2014

Compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali  in  favore
di imprese e  professionisti  titolari  di  crediti  non  prescritti,
certi,  liquidi  ed   esigibili,   nei   confronti   della   pubblica
amministrazione. (14A07789) 

(GU n.236 del 10-10-2014)

 
 
 
             Il MINISTRO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'articolo 12, comma  7-bis  del  decreto-legge  23  dicembre
2013, n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge  21  febbraio
2014,  n.  9,  il  quale  dispone  che  "Con  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico, da emanare entro novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono stabilite nel rispetto degli equilibri di finanza  pubblica,  le
modalita'  per  la  compensazione,  nell'anno  2014,  delle  cartelle
esattoriali  in  favore  delle  imprese  titolari  di   crediti   non
prescritti,  certi,  liquidi  ed  esigibili,  per   somministrazione,
forniture, appalti  e  servizi,  anche  professionali,  maturati  nei
confronti della pubblica amministrazione  e  certificati  secondo  le
modalita' previste dai decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente,
nella Gazzetta Ufficiale n.143 del 21 giugno 2012  e  nella  Gazzetta
Ufficiale n.152 del 2 luglio 2012, qualora la somma iscritta a  ruolo
sia inferiore o pari al credito vantato. Con il  decreto  di  cui  al
primo  periodo  sono  individuati  gli  aventi  diritto,  nonche'  le
modalita' di  trasmissione  dei  relativi  elenchi  all'agente  della
riscossione."; 
  Visto  l'articolo  28-quater  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 in materia di "Compensazioni  di
crediti con somme dovute a  seguito  di  iscrizione  a  ruolo",  come
modificato, dall'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 7 maggio
2012, n. 52, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  luglio
2012,  n.  94,  e,  da  ultimo,  dall'articolo  16,  comma   10   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto l'articolo 7 del decreto-legge n. 35  del  2013,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,  in  materia  di
ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.  46,  concernente
"Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a  norma
dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337"; 
  Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999,  n.  112,  concernente
"Riordino del servizio nazionale  della  riscossione,  in  attuazione
della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337"; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,  recante  "Misure
di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti  in  materia
tributaria e finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre  2005,  n.  248  e,  in  particolare,  l'art.  3,  recante
"Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione"; 
  Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  recante  "Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e
per  ridisegnare  in  funzione  anti-crisi   il   quadro   strategico
nazionale", convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio
2009, n. 2, e, in particolare, l'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter,  in
materia di certificazione dei crediti nei  confronti  delle  regioni,
enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale per somme dovute
per somministrazioni, forniture e appalti; 
  Visto l'articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2  marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile
2012, n. 44, che estende alle amministrazioni statali  ed  agli  enti
pubblici nazionali la disciplina della certificazione dei crediti  di
cui al richiamato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185; 
  Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  e,  in
particolare, l'articolo 13,  comma  2,  il  quale  prevede  che,  con
decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la
Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo
28 agosto 1997,  n.  281,  siano  disciplinate,  nel  rispetto  degli
obiettivi  di  finanza  pubblica  concordati  in  sede  europea,   le
modalita' di attuazione delle disposizioni recate dai commi  3-bis  e
3-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185; 
  Visto l'articolo 13-bis del decreto-legge 7  maggio  2012,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge  6  luglio  2012,  n.  94,
rubricato "Disposizioni in materia di certificazione e  compensazione
dei crediti vantati da fornitori di  beni  e  servizi  nei  confronti
delle Amministrazioni Pubbliche"; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  22
maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno  2012,  n.
143, recante "Modalita' di certificazione del credito, anche in forma
telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti
da parte delle amministrazioni dello  Stato  e  degli  enti  pubblici
nazionali"; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  25
giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2  luglio
2012, recante "Modalita' di  certificazione  del  credito,  anche  in
forma telematica, di somme dovute per somministrazione,  forniture  e
appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali, e degli Enti  del
Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 9,  commi  3-bis  e
3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2  e  successive
modificazioni e integrazioni"; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  25
giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2  luglio
2012, recante "Modalita' con  le  quali  i  crediti  non  prescritti,
certi, liquidi ed esigibili, maturati nei  confronti  delle  Regioni,
degli Enti Locali e degli Enti del Servizio Sanitario  Nazionale  per
somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con
le  somme  dovute  a  seguito  di  iscrizione  a  ruolo,   ai   sensi
dell'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31  maggio  2010  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122"; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  24
settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  2  novembre
2012, n. 256, recante "Modifica del decreto 22 maggio  2012,  recante
"Modalita' di certificazione del credito, anche in forma  telematica,
di somme dovute per somministrazione, forniture e  appalti  da  parte
delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali"; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  19
ottobre 2012  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  259  del  6
novembre 2012, recante "Modifiche al decreto 25 giugno 2012,  recante
"Modalita' di certificazione del credito, anche in forma  telematica,
di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti,  da  parte
delle Regioni, degli Enti locali e degli enti del Servizio  sanitario
nazionale,  di  cui  all'articolo  9,  commi  3-bis  e   3-ter,   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2  e  successive
modificazioni e integrazioni"; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  19
ottobre 2012, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  259  del  6
novembre  2012,  recante  "Modalita'  con  le  quali  i  crediti  non
prescritti certi liquidi ed esigibili maturati  nei  confronti  dello
Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture
e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di
iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 28-quater del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602"; 
  Visto l'articolo 39  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 23 giugno  2014,
che al comma 1-bis dispone: "Agli  articoli  28-quater,  comma  1,  e
28-quinquies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, le parole: "nei confronti dello Stato,  degli
enti pubblici nazionali, delle regioni, degli  enti  locali  e  degli
enti  del  Servizio  sanitario  nazionale"  sono   sostituite   dalle
seguenti: "nei  confronti  delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni". 
  Visto l'articolo 40  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 23 giugno  2014,
che differisce al 30 settembre 2013  il  termine  di  notifica  delle
cartelle esattoriali ai fini  della  compensabilita'  con  i  crediti
certificati. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Compensazione nell'anno 2014 delle cartelle esattoriali 
 
  1. La compensazione, nell'anno  2014,  delle  cartelle  esattoriali
notificate entro il 31 marzo 2014, in favore delle  imprese  titolari
di  crediti  non  prescritti,  certi,  liquidi  ed   esigibili,   per
somministrazioni, forniture,  appalti  e  prestazioni  professionali,
maturati  nei  confronti  delle  amministrazioni  pubbliche  di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni e certificati  secondo  le  modalita'
previste dai decreti del Ministro dell'economia e  delle  finanze  22
maggio 2012 e 25  giugno  2012,  pubblicati,  rispettivamente,  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.143  del  21  giugno  2012  e  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 152 del 2 luglio  2012,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o  pari
al  credito  vantato,  puo'  essere  effettuata,  a   richiesta   del
creditore, in conformita' a quanto previsto  dall'articolo  28-quater
del decreto del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29
settembre 1973. 
  2. Le modalita' per  la  compensazione  sono  quelle  previste  dal
decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  del  25  giugno
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012  e
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012. 
  3. Per le somme iscritte a ruolo che non rientrano  nell'ambito  di
applicazione  del  presente  decreto,  restano  ferme  le   modalita'
previste dai decreti di cui al comma 2, come modificate dall'articolo
9, comma 02, del decreto  legge  n.  35  del  2013,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 64  del  6  giugno  2013  e  successive
modificazioni. 
                               Art. 2 
 
 
                             Decorrenza 
 
  2. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore  lo
stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 24 settembre 2014 
 
                                          Il Ministro dell'economia e 
                                                 delle finanze        
                                                    Padoan            
 
Il Ministro dello sviluppo economico 
               Guidi 
La Redazione

Autore: La Redazione

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