MIT: il modello unico per partecipare alle gare pubbliche

Ministero-delle-Infrastrutture-e-dei-TrasportiIl Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato, sulla Gazzetta n. 170 del 22 luglio 2016, le Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.

Le Linee guida intendono fornire alle Amministrazioni aggiudicatrici e agli Enti aggiudicatori alcune prime indicazioni in ordine al corretto utilizzo del DGUE nell’ambito del vigente quadro normativo nazionale, allegando, altresì, uno schema di formulario adattato alla lucedelle disposizioni del Codice.

La disposizione prevede un periodo di sperimentazione applicativa, al fine di poter adeguare le presenti Linee guida alleeventuali ed ulteriori esigenze applicative che, medio tempore, dovessero emergere, apportando, per l’effetto, i necessitati chiarimenti integrativi al presente documento.

La finalita’ del DGUE e’ semplificare e ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle amministrazioni aggiudicatrici, sugli enti aggiudicatori e sugli operatori economici attraverso l’adozione di un modello autodichiarativo, previsto in modo standardizzato a livello europeo, e basato sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, destinato a sostituire i singoli moduli predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori per la partecipazione ad ogni singola procedura ad evidenza pubblica.

Il DGUE e’ utilizzato per tutte le procedure di affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali nonche’ per le procedure di affidamento di contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato disciplinate dal Codice.

Il modello di formulario DGUE e’, altresi’, utilizzato per le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, fatta eccezione per le procedure di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), (affidamento diretto di contratti di importo inferiore a 40.000 €) per le quali l’utilizzazione del DGUE e’ rimessa alla discrezionalita’ della singola stazione appaltante.

Il DGUE, compilato dall’operatore economico con le informazioni richieste, accompagna l’offerta nelle procedure aperte e la richiesta di partecipazione nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per l’innovazione.

Esso e’ utilizzato anche nei casi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 63 del Codice, comma 2, lettera a); negli altri casi previsti dal predetto art. 63 la valutazione circa l’opportunita’ del suo utilizzo e’ rimessa alla discrezionalita’ della stazione appaltante procedente.

A decorrere dal 18 aprile 2018, il DGUE e’ reso disponibile esclusivamente in forma elettronica. Prima di tale data, il documento di gara unico europeo potra’ essere compilato in forma cartacea oppure in formato elettronico, avvalendosi di sistemi nazionali informatizzati all’uopo dedicati ovvero del servizio DGUE elettronico messo, gratuitamente, a disposizione dalla Commissione in favore delle Amministrazioni o Enti aggiudicatori e degli operatori economici. Tale servizio consente di compilare il DGUE in forma elettronica, in caso di procedure che ammettano l’utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici, o di stampare il documento compilato elettronicamente per ottenerne una versione cartacea da utilizzare in tutti gli altri casi.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

 


 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

COMUNICATO

Linee  guida  per  la  compilazione  del  modello  di  formulario  di
Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal  regolamento  di
esecuzione  (UE)  2016/7  della  Commissione  del  5  gennaio   2016.
 
 
1. Premesse 
    In data  19  aprile  2016  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 91 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante
«Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture»  (di
seguito Codice). 
    L'art. 85 del prefato provvedimento normativo recepisce l'art. 59
della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici (settori ordinari),
introducendo il documento di gara  unico  europeo  (di  seguito,  per
brevita', DGUE). 
    Il  modello  di  formulario  di  DGUE  e'  stato   adottato   con
regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del  5  gennaio
2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 3/16
del 6 gennaio 2016; in conformita' a quanto previsto dall'art. 2  del
regolamento de quo, lo stesso  e'  entrato  in  vigore  il  ventesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione. 
    Il regolamento in parola e' disponibile alla seguente pagina web:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007
. 
    Ai sensi dell'art. 85, comma 1,  primo  periodo,  del  Codice  al
momento della presentazione delle domande di partecipazione  o  delle
offerte, le stazioni appaltanti, a far data  dall'entrata  in  vigore
del Codice, accettano il DGUE, redatto in conformita' al  modello  di
formulario approvato con  il  citato  regolamento  dalla  Commissione
europea. 
    In seno alle Istruzioni  poste  a  corredo  del  regolamento,  e'
consentita agli Stati membri la  facolta'  di  adottare  Linee  guida
recanti l'utilizzo del DGUE per chiarire e rendere intellegibili, nel
dettaglio, le singole disposizioni normative  nazionali  rilevanti  a
tal fine. 
    Nell'esercizio di tale facolta', con le presenti Linee  guida  si
intendono fornire alle Amministrazioni  aggiudicatrici  e  agli  Enti
aggiudicatori alcune prime indicazioni in ordine al corretto utilizzo
del  DGUE  nell'ambito  del  vigente  quadro   normativo   nazionale,
allegando, altresi', uno schema  di  formulario  adattato  alla  luce
delle disposizioni del Codice.  Si  evidenzia,  peraltro,  che  sara'
necessario un periodo  di  sperimentazione  applicativa  in  subiecta
materia al fine di  poter  adeguare  le  presenti  Linee  guida  alle
eventuali ed  ulteriori  esigenze  applicative  che,  medio  tempore,
dovessero  emergere,  apportando,  per   l'effetto,   i   necessitati
chiarimenti integrativi al presente documento. 
    Le presenti Linee guida sono state  predisposte  sulla  base  dei
contributi forniti dai  Soggetti  istituzionali  all'uopo  coinvolti,
nonche' previo favorevole avviso espresso dall'Ufficio legislativo di
questo Dicastero, con proprie note prot. n. 27635 del 15 luglio  2016
e prot. n. 27819 del 18 luglio 2016. 
2. Finalita', ambito di applicazione e formato del DGUE 
    La finalita'  del  DGUE  e'  semplificare  e  ridurre  gli  oneri
amministrativi  che  gravano  sulle  amministrazioni  aggiudicatrici,
sugli enti  aggiudicatori  e  sugli  operatori  economici  attraverso
l'adozione  di  un  modello  autodichiarativo,   previsto   in   modo
standardizzato a livello europeo, e basato sul possesso dei requisiti
di carattere generale e speciale, destinato a  sostituire  i  singoli
moduli predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli  enti
aggiudicatori per la partecipazione  ad  ogni  singola  procedura  ad
evidenza pubblica. 
    Il DGUE e' utilizzato per tutte le procedure  di  affidamento  di
contratti di appalto di  lavori,  servizi  e  forniture  nei  settori
ordinari  e  nei  settori  speciali  nonche'  per  le  procedure   di
affidamento  di  contratti   di   concessione   e   di   partenariato
pubblico-privato disciplinate dal Codice. 
    Il modello di formulario DGUE e',  altresi',  utilizzato  per  le
procedure di affidamento dei  contratti  di  importo  inferiore  alle
soglie di  cui  all'art.  35  del  Codice,  fatta  eccezione  per  le
procedure di cui all'art.  36,  comma  2,  lettera  a),  (affidamento
diretto di contratti di importo inferiore a 40.000 €)  per  le  quali
l'utilizzazione del  DGUE  e'  rimessa  alla  discrezionalita'  della
singola stazione appaltante. 
    Il DGUE, compilato dall'operatore economico con  le  informazioni
richieste, accompagna l'offerta nelle procedure aperte e la richiesta
di  partecipazione  nelle  procedure   ristrette,   nelle   procedure
competitive  con  negoziazione,  nei  dialoghi  competitivi   o   nei
partenariati per l'innovazione. 
    Esso e' utilizzato anche nei casi di  procedura  negoziata  senza
previa pubblicazione di un bando di  gara  di  cui  all'art.  63  del
Codice, comma 2, lettera a); negli altri casi previsti  dal  predetto
art. 63 la valutazione  circa  l'opportunita'  del  suo  utilizzo  e'
rimessa alla discrezionalita' della stazione appaltante procedente. 
    A decorrere dal 18 aprile  2018,  il  DGUE  e'  reso  disponibile
esclusivamente in forma elettronica. 
    Prima di tale data, il documento di  gara  unico  europeo  potra'
essere compilato in forma cartacea  oppure  in  formato  elettronico,
avvalendosi di sistemi  nazionali  informatizzati  all'uopo  dedicati
ovvero  del  servizio  DGUE  elettronico  messo,   gratuitamente,   a
disposizione dalla Commissione in favore delle Amministrazioni o Enti
aggiudicatori e degli operatori economici. Tale servizio consente  di
compilare il DGUE in forma elettronica,  in  caso  di  procedure  che
ammettano l'utilizzo dei mezzi di  comunicazione  elettronici,  o  di
stampare il documento compilato elettronicamente  per  ottenerne  una
versione cartacea da utilizzare in tutti gli altri casi. 
    Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE compilato  e
utilizzato in una procedura di appalto precedente, purche' confermino
che le  informazioni  ivi  contenute  siano  ancora  valide  e  siano
pertinenti rispetto alla procedura nel corso  della  quale  intendono
riutilizzare il DGUE. Il modo piu' semplice di procedere, e' inserire
le  informazioni  nel  DGUE  avvalendosi  delle  funzionalita'  messe
appositamente a disposizione  per  mezzo  del  citato  servizio  DGUE
elettronico.   Sara',   ovviamente,   possibile    riutilizzare    le
informazioni anche mediante altre forme  di  recupero  dei  dati  (ad
esempio, copia - incolla), contenuti negli strumenti elettronici (pc,
tablet, server...) dell'operatore economico procedente. 
    Successivamente alla procedura  di  aggiudicazione,  in  fase  di
esecuzione del  contratto  d'appalto,  il  formulario  per  il  DGUE,
opportunamente adattato, puo' essere  utilizzato  per  presentare  le
dichiarazioni  del  subappaltatore  ai  fini  dell'autorizzazione  al
subappalto. 
    Le  amministrazioni  aggiudicatrici  e  gli  enti   aggiudicatori
indicano  nei  documenti  di  gara  tutte  le  informazioni  che  gli
operatori economici devono  inserire  nel  DGUE.  Dette  informazioni
devono essere indicate anche con appositi  richiami  nel  modello  di
formulario. 
3. Struttura e modalita' di compilazione del DGUE 
    Il  DGUE  fornisce   una   prova   documentale   preliminare   in
sostituzione dei certificati rilasciati da  Autorita'  pubbliche  e/o
terzi e consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore
economico di: 
      non trovarsi in una  delle  situazioni  di  esclusione  di  cui
all'art. 80 del Codice; 
      soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui all'art. 83
del Codice; 
      rispettare, nei casi previsti, le norme e i  criteri  oggettivi
fissati al fine di limitare il numero  di  candidati  qualificati  da
invitare a partecipare, ai sensi dell'art. 91 del Codice. 
    Il DGUE e' articolato in sei Parti. 
    La Parte I contiene le informazioni sulla procedura di appalto  e
sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore. 
    In tutte le ipotesi in cui le  amministrazioni  aggiudicatrici  o
gli enti aggiudicatori utilizzino il servizio  DGUE  elettronico  per
generare  e  compilare  il  documento  in  formato  elettronico,   le
informazioni   contenute   in   questa   parte   vengono    acquisite
automaticamente per tutte le procedure di appalto rispetto alle quali
sia stato pubblicato un avviso di indizione di  gara  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea. Di converso, per le gare non  soggette
all'obbligo  di  pubblicita'   sovranazionale,   le   Amministrazioni
aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori compilano le informazioni  in
modo  da  permettere  l'individuazione  univoca  della  procedura  di
appalto a cui dette informazioni afferiscono. 
    Se gli appalti sono suddivisi in lotti e i criteri  di  selezione
sono diversi tra i vari lotti occorre compilare un DGUE  per  ciascun
lotto (o gruppo di lotti con identici criteri di selezione). 
    Le informazioni presenti in questa Parte devono essere  integrate
con le seguenti indicazioni: 
      codice fiscale della stazione appaltante; 
      CIG; 
      CUP (ove previsto); 
      codice progetto (ove l'appalto sia  finanziato  o  cofinanziato
con fondi europei). 
    La Parte II, contiene le informazioni sull'operatore economico  e
sui propri rappresentanti, sull'eventuale affidamento a capacita'  di
altri soggetti (a fini dell'avvalimento) e sul ricorso al subappalto. 
    In riferimento alle informazioni contenute nella  suddetta  Parte
si forniscono i seguenti chiarimenti: 
1) Le informazioni da fornire relativamente all'eventuale  iscrizione
dell'operatore economico «in elenchi  ufficiali»  o  al  possesso  di
«certificato equivalente» si riferiscono alle previsioni di cui  agli
articoli 84, 90 e 134 del Codice. 
    In particolare, non sono tenuti alla compilazione della Parte  IV
(Criteri di  selezione)  sezioni  B  e  C  del  DGUE,  ma  forniscono
unicamente le necessarie informazioni nella Sezione A della Parte II: 
      gli  operatori  economici  iscritti  in  elenchi  ufficiali  di
imprenditori, fornitori, o prestatori  di  servizi  o  che  siano  in
possesso di una certificazione rilasciata da  organismi  accreditati,
ai sensi dell'art. 90 del Codice; 
      gli  operatori  economici  in  possesso  di   attestazione   di
qualificazione rilasciata dagli organismi di attestazione  (SOA),  ai
sensi dell'art. 84 del  medesimo  Codice,  per  contratti  di  lavori
pubblici di importo superiore a 150.000 euro; 
      gli operatori economici in possesso di attestazione  rilasciata
da Sistemi di qualificazione di cui all'art. 134 del Codice, nel caso
di appalti nei settori speciali. 
    Qualora l'iscrizione, la certificazione o l'attestazione ut supra
non  soddisfino  tutti  i  criteri   di   selezione   richiesti,   le
informazioni da  fornire  in  ordine  ai  criteri  di  selezione  non
soddisfatti nella suddetta documentazione  dovranno  essere  inserite
nella Parte IV, Sezioni A, B o C. 
2) Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le  forme
previste ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera d),  e),  f),  g)  e
dell'art. 46, comma 1, lettera e)  del  Codice,  per  ciascuno  degli
operatori economici  partecipanti  e'  presentato  un  DGUE  distinto
recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI. 
    Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma
2, lettera b) e c) ed all'art. 46, comma 1, lettera f) del Codice, il
DGUE e' compilato, separatamente, dal consorzio e  dalle  consorziate
esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel  modello  di  formulario  deve
essere indicata la denominazione degli  operatori  economici  facente
parte di un consorzio di cui  al  sopra  citato  art.  45,  comma  2,
lettera b) o c) o di una Societa' di professionisti di cui  al  sopra
citato art. 46, comma 1,  lettera  f)  che  eseguono  le  prestazioni
oggetto del contratto. 
3) In caso di avvalimento (Parte II, Sezione C) l'operatore economico
indica la denominazione degli  operatori  economici  di  cui  intende
avvalersi  e  i  requisiti  oggetto  di   avvalimento.   Le   imprese
ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni  richieste
dalla Sezione A e B della presente  Parte,  dalla  Parte  III,  dalla
Parte IV se espressamente  previsto  dal  bando,  dall'avviso  o  dai
documenti di gara  e  dalla  Parte  VI.  Resta  fermo  l'onere  delle
stazioni appaltanti di verificare il permanere dei requisiti in  capo
alle  imprese  ausiliarie  nelle  successive  fasi  della  procedura,
compresa la fase di esecuzione del contratto. 
    Non  deve  considerarsi  inclusa  nel   DGUE   la   dichiarazione
sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si  obbliga
verso il concorrente e verso  la  stazione  appaltante  a  mettere  a
disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie
di cui e' carente il concorrente.  Detta  dichiarazione  deve  essere
allegata alla documentazione presentata dal concorrente. 
4) In  caso  di  subappalto,  l'operatore  indica  le  prestazioni  o
lavorazioni che intende subappaltare e, nelle ipotesi di cui all'art.
105, comma 6,  del  Codice,  indica  espressamente  i  subappaltatori
proposti;  questi  ultimi  compilano  il  proprio  DGUE  fornendo  le
informazioni richieste nella Sezione A  e  B  della  presente  Parte,
nella Parte III, dalla Parte IV se espressamente previsto dal  bando,
dall'avviso o dai documenti di gara e dalla  Parte  VI.  Resta  fermo
l'onere delle stazioni appaltanti  di  verificare  il  permanere  dei
requisiti in capo alle imprese subappaltatrici nelle successive  fasi
della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto. 
    La Parte III  contiene  l'autodichiarazione  circa  l'assenza  di
motivi di esclusione dalla gara, come disciplinati dall'art.  80  del
Codice. 
    La Sezione A si  riferisce  ai  motivi  di  esclusione  legati  a
condanne penali previsti dall'art. 57, paragrafo  1  della  direttiva
2014/24/UE, che, nel Codice, sono disciplinati ai sensi dell'art. 80,
comma 1. 
    Con riferimento  a  questa  Sezione,  laddove  nel  DGUE  vengano
contemplate le ipotesi di condanna con sentenza  definitiva,  occorre
uniformare il contenuto delle informazioni richieste alle  previsioni
di cui al comma 1 del citato art. 80, inserendo anche il  riferimento
al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla  sentenza
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.  444  del
Codice di procedura penale. 
    Inoltre, e' necessario indicare i soggetti cui tali  condanne  si
riferiscono, facendo espresso riferimento all'art. 80, comma  3,  del
Codice. Nel caso in  cui  le  condanne  si  riferiscano  ai  soggetti
cessati  dalla  carica,  e'  necessario   indicare   le   misure   di
autodisciplina adottate, da parte dell'operatore  economico,  atte  a
dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata. 
    Occorre,  infine,  integrare  le  informazioni  riguardanti  tali
motivi di esclusione inserendo i dati inerenti la tipologia del reato
commesso, la durata della condanna inflitta, nonche' i dati  inerenti
l'eventuale   avvenuta    comminazione    della    pena    accessoria
dell'incapacita' di contrarre con la pubblica  amministrazione  e  la
relativa  durata.  Tali  integrazioni  si  rendono   necessarie   per
consentire alla stazione appaltante di  determinare -  come  previsto
dal comma 7 del sopra citato art. 80 - l'applicabilita' delle  misure
di autodisciplina (self-cleaning) e la conseguente valutazione  delle
misure ivi  contemplate  poste  in  essere  dall'operatore  economico
finalizzate alla decisione di escludere o meno l'operatore  economico
dalla procedura di gara, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 80. 
    A tal fine, si e' provveduto ad inserire in appositi campi  dello
schema di DGUE allegato alle presenti Linee giuda alcune richieste di
informazioni opportunamente dettagliate. 
    La Sezione B si riferisce  ai  motivi  di  esclusione  legati  al
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali,  previsti  al
comma 4 del sopra citato art. 80 del Codice. 
    Le informazioni  contenute  in  questa  Sezione  vanno  integrate
inserendo il riferimento anche alle tasse, coerentemente con le sopra
citate disposizioni del comma 4 dell'art. 80. 
    Inoltre, alla lettera d), nel caso in cui  l'operatore  economico
abbia  ottemperato  agli  obblighi  posti  a  suo  carico  pagando  o
impegnandosi a pagare in  modo  vincolante  le  imposte,  tasse  o  i
contributi  previdenziali  dovuti,  compresi  eventuali  interessi  o
multe, occorrera' indicare  se  il  pagamento  o  la  formalizzazione
dell'impegno siano intervenuti prima della scadenza del  termine  per
la presentazione della domanda di partecipazione alla gara. 
    La Sezione C si riferisce  ai  motivi  di  esclusione  legati  ad
insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali  previsti
al comma 5 del citato art. 80 del Codice. 
    Occorre  integrare  la  parte  disciplinante  la  violazione   di
obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e di lavoro  (art.
30, comma 3, del Codice) con l'indicazione delle eventuali infrazioni
alle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro, coerentemente
alla previsione di cui alla lettera  a)  del  sopra  citato  comma  5
dell'art. 80. 
    Con riferimento ai motivi di esclusione legati ad insolvenza,  le
fattispecie previste nel DGUE vanno conformate alle tipologie di  cui
al comma 5, lettera b)  del  sopra  richiamato  art.  80,  inserendo,
altresi', i riferimenti dell'eventuale  autorizzazione  del  curatore
fallimentare all'esercizio provvisorio di cui all' art. 110, comma 3,
lettera a) del Codice nonche' l'eventuale autorizzazione del  giudice
delegato in caso di impresa  ammessa  a  concordato  con  continuita'
aziendale, ai sensi dell'art. 110, comma 3, lettera  b)  del  Codice.
Tali specifiche previsioni sono state utilmente contemplate  in  seno
all'unito schema di DGUE. 
    Tra le  fattispecie  previste  nella  corrispondente  Parte  III,
Sezione C, dell'Allegato 2 recante il Modello di  formulario  per  il
DGUE al regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 del 5 gennaio  2016  ma
non contemplata nel Codice, vi e' l'ipotesi di cui  alla  lettera  e)
disciplinante l'eventuale stato di amministrazione controllata.  Tale
specifica situazione va eliminata dall'elenco delle ipotesi  previste
nella suddetta parte,  in  quanto  non  prevista,  de  iure  condito,
nell'ambito  del  vigente  ordinamento  nazionale.  Anche   l'ipotesi
prevista sub lettera f) del prefato Modello di formulario annesso  al
regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016, non essendo
contemplata nel Codice, va eliminata. 
    Per quanto concerne le indicazioni riguardanti i  gravi  illeciti
professionali si evidenzia  che  esse  si  riferiscono  alle  ipotesi
contemplate ai sensi dell' art. 80, comma 5, lettera c)  del  Codice.
Pertanto,  sarebbe  opportuno  richiedere,  nel  relativo   riquadro,
indicazioni sulla tipologia di illecito. 
    L'ulteriore ipotesi relativa al motivo di esclusione legato ad un
conflitto di interessi  e'  contemplata  ai  sensi  della  successiva
lettera d) del medesimo art. 80, comma 5, del Codice. 
    Per  quanto  riguarda  la  fattispecie  riportata  nel   riquadro
successivo, essa si riferisce al motivo di  esclusione  di  cui  alla
lettera e) del sopra richiamato comma 5 dell'art. 80 del Codice. 
    Con riferimento alle fattispecie riportate nella presente Sezione
relative,  rispettivamente,  agli  accordi  intesi   a   falsare   la
concorrenza e alla cessazione anticipata di un  precedente  contratto
di appalto o concessione, si evidenzia  che  tali  ipotesi  non  sono
state utilmente contemplate nel vigente  Codice  e,  pertanto,  vanno
eliminate. 
    A  tutte  le  fattispecie  ut  supra  richiamate  nella  presente
Sezione, si applica l'istituto del self-cleaning di cui all'art.  80,
comma 7, il quale prevede, anche con riferimento alle  situazioni  di
cui all'art. 80, comma 5, che un operatore  economico  e'  ammesso  a
provare  di  aver  risarcito  o  di  essersi  impegnato  a  risarcire
qualunque danno causato da reato  o  da  fatto  illecito  e  di  aver
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e
relativi al personale, idonei a prevenire  ulteriori  reati  o  fatti
illeciti. Pertanto, occorre riportare le informazioni necessarie  per
consentire alla stazione  appaltante  di  valutare -  secondo  quanto
previsto dal comma 8 del sopra citato art. 80 -  l'adeguatezza  delle
misure   di   autodisciplina   (self-cleaning)   poste   in    essere
dall'operatore economico, al fine della non esclusione  dello  stesso
dalla procedura di gara. Si precisa che l'istituto del  self-cleaning
non si applica nei casi in cui sia stata inflitta la pena  accessoria
dell'incapacita' di contrarre con la pubblica amministrazione durante
tutto il periodo di durata della stessa. 
    Al fine di meglio esplicitare le ipotesi previste al comma 7  del
citato art. 80  in  ordine  all'istituto  del  self-cleaning,  si  e'
provveduto ad inserire nel  DGUE  allegato,  in  appositi  campi,  le
richieste  di  informazioni  distinte  per   ciascuna   delle   sopra
richiamate ipotesi. 
    Con  specifico  riferimento  all'applicazione  dell'istituto  del
self-cleaning alle ipotesi di cui all'art. 80, comma 5,  lettera  c),
disciplinante gravi illeciti professionali,  e'  opportuno  segnalare
che, come previsto dall'art. 80, comma 13, saranno adottate dall'ANAC
apposite linee guida volte ad uniformare le prassi in uso  presso  le
stazioni appaltanti, relativamente alla valutazione  dell'adeguatezza
dei mezzi di prova ai fini dell'esclusione  o  meno  degli  operatori
economici dalla procedura di gara. 
    In ordine ai contenuti di cui alle lettere a)  e  b)  dell'ultimo
riquadro della presente Sezione, concernenti le  false  dichiarazioni
nel  fornire  le  informazioni  richieste  ai  fini  della   verifica
dell'assenza dei motivi di esclusione o del rispetto dei  criteri  di
selezione, occorre - nel caso in cui si dichiari l'esistenza di  tali
ipotesi  -  specificare  nella  successiva  Sezione  D  gli   estremi
dell'iscrizione nel casellario informatico dell'ANAC di cui  all'art.
213, comma 10, del Codice. 
    Con riferimento alle ipotesi di cui alle  lettere  c)  e  d)  del
riquadro  in  commento,  non  trovando   corrispondenza   in   alcuna
disposizione del Codice, andranno eliminate. 
    La Sezione D concerne motivi di  esclusione  aggiuntivi  previsti
nel Codice. 
    In particolare, i suddetti motivi  di  esclusione  riguardano  le
ipotesi previste all'art. 80, comma 2, comma 5, lettere f),  g),  h),
i), l) e m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo
n. 165/2001. Pertanto, e' necessario richiedere  dettagliatamente  le
informazioni concernenti ciascuna delle suddette fattispecie.  Si  e'
provveduto in tal senso nello schema di DGUE allegato  alle  presenti
Linee guida. 
    Per quanto riguarda le ipotesi (antimafia) previste  al  comma  2
del citato art. 80 (cause di decadenza, di sospensione o  di  divieto
previste dall'art. 67 del decreto legislativo n.  159/2011  o  di  un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma  4,  del
medesimo decreto) e' necessario indicare  nell'apposito  riquadro  il
riferimento ai soggetti previsti dal decreto legislativo n. 159/2011.
Si  segnala,  in  particolare,  che  relativamente  alle  fattispecie
criminose in argomento non si applica l'istituto del self-cleaning. 
    Relativamente alle altre fattispecie  sopra  richiamate  (lettere
f), g), h), i), l) e m)  dell'art.  80,  comma  5),  da  indicare  in
maniera dettagliata, e' necessario prevedere,  in  caso  di  risposta
affermativa e quando ne sia consentita l'applicazione,  l'indicazione
della fonte presso cui reperire la  documentazione  pertinente  e  le
informazioni  necessarie   per   l'applicazione   dell'istituto   del
self-cleaning di cui ai commi 7 e 8 del citato art. 80. 
    Inoltre, l'operatore economico dovra' indicare se si trovi o meno
nella condizione prevista dall'art. 53,  comma  16-ter,  del  decreto
legislativo n. 165/2001 (pantouflage o revolving doors) qualora abbia
stipulato contratti di lavoro subordinato  o  autonomo  ovvero  abbia
attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione  appaltante  che
abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e  che
negli  ultimi  tre  anni  di  servizio  abbiano   esercitato   poteri
autoritativi o negoziali per conto della stessa  stazione  appaltante
nei confronti del medesimo operatore economico. 
    La Parte IV contiene le informazioni  relative  ai  requisiti  di
selezione previsti dall'art. 83 del Codice  (requisiti  di  idoneita'
professionale, capacita' economica e finanziaria, capacita'  tecniche
e professionali) e le informazioni relative  alle  certificazioni  di
qualita' di cui al successivo art. 87. Nella  parte  IV,  Sezione  B,
Punto 6 e nella Sezione C,  Punto  13,  possono  essere  previste  le
dichiarazioni  attinenti  a  requisiti  di  capacita'   economica   e
finanziaria e di capacita' tecniche  e  professionali  richieste  dal
bando  di  gara  che  non  trovino  corrispondenza  nell'elenco   dei
requisiti individuati nei punti precedenti. 
    L'operatore economico fornisce le informazioni ivi elencate  solo
se  espressamente  richieste  dall'Amministrazione  aggiudicatrice  o
dall'Ente aggiudicatore  nell'avviso,  bando  o  documenti  di  gara,
altrimenti si limita a compilare la sezione  α  «Indicazione  globale
per tutti i criteri di  selezione»,  qualora  tale  possibilita'  sia
stata prevista in seno all'avviso, al bando o ai documenti  di  gara.
In tale ultima ipotesi, le Amministrazioni aggiudicatrici o gli  Enti
aggiudicatori reperiscono direttamente  la  documentazione  accedendo
alla Banca dati nazionale degli operatori economici di  cui  all'art.
81 del Codice. 
    La Parte V contiene l'autodichiarazione dell'operatore  economico
che attesta il soddisfacimento dei criteri  e  delle  regole  fissate
dall'Amministrazione aggiudicatrice  o  dall'Ente  aggiudicatore  per
limitare il numero dei candidati, ai sensi dell'art. 91 del Codice. 
    Tale parte deve essere compilata, pertanto, solo  in  ipotesi  di
procedure  ristrette,   procedure   competitive   con   negoziazione,
procedure di dialogo competitivo e partenariati per l'innovazione. 
    La Parte VI contiene le dichiarazioni  finali  con  le  quali  il
dichiarante si assume  la  responsabilita'  della  veridicita'  delle
informazioni rese e attesta di essere  in  grado  di  produrre  -  su
richiesta  e  senza  indugio  -  i  certificati  e  le  altre   prove
documentali pertinenti, a meno che l'Amministrazione aggiudicatrice o
l'Ente  aggiudicatore  abbiano  la  possibilita'  di   acquisire   la
documentazione complementare  accedendo  alla  Banca  dati  nazionale
degli operatori economici di cui  all'art.  81  del  Codice  e  ferma
restando l'obbligatorieta' dell'utilizzo dei mezzi  di  comunicazione
elettronici a decorrere dal 18 aprile 2018. 
    Le dichiarazioni  suddette  devono  richiamare  espressamente  ed
essere rese in conformita' agli articoli 40, 43, 46 e 76 del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 
    Da ultimo,  si  evidenzia  che,  nelle  diverse  Parti  del  DGUE
odiernamente   esaminate,   l'operatore   economico   indica   -   in
corrispondenza  al  singolo  dato,  laddove  ivi  richiesto  -  anche
l'Autorita'  pubblica  o  il  soggetto  terzo  presso  il  quale   le
Amministrazioni  aggiudicatrici  o  gli  Enti  aggiudicatori  possono
acquisire tutta la documentazione complementare a riprova  di  quanto
dichiarato dallo stesso operatore economico. 
    Inoltre, affinche' le Amministrazioni aggiudicatrici o  gli  Enti
aggiudicatori possano ottenere  i  riscontri  direttamente  accedendo
alla Banca dati indicata dallo  stesso  operatore,  il  DGUE  riporta
anche le informazioni necessarie a tale scopo, indicando  l'indirizzo
web della Banca dati unitamente ai propri parametri identificativi. 
    Sotto tale profilo, sembra opportuno rammentare in  questa  sede,
che l'art. 81 del Codice prevede che la documentazione comprovante il
possesso dei requisiti di carattere  generale,  tecnico-professionale
ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure di gara
e' acquisita attraverso  la  Banca  dati  centralizzata  gestita  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati
nazionale degli  operatori  economici,  il  cui  funzionamento  sara'
oggetto di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
sentita l'ANAC e l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID). 
    Occorre, infine, richiamare che, ai sensi del combinato  disposto
di cui agli articoli 88 e 212 del Codice, per il tramite della Cabina
di regia di cui al medesimo art. 212 sara' messo  a  disposizione  ed
aggiornato sul registro e-Certis un elenco completo delle Banche dati
contenenti informazioni sugli operatori economici, consultabili dalle
stazioni appaltanti di altri Stati membri. 
La Redazione

Autore: La Redazione

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