MIT: il modello unico per partecipare alle gare pubbliche
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato, sulla Gazzetta n. 170 del 22 luglio 2016, le Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.
Le Linee guida intendono fornire alle Amministrazioni aggiudicatrici e agli Enti aggiudicatori alcune prime indicazioni in ordine al corretto utilizzo del DGUE nell’ambito del vigente quadro normativo nazionale, allegando, altresì, uno schema di formulario adattato alla lucedelle disposizioni del Codice.
La disposizione prevede un periodo di sperimentazione applicativa, al fine di poter adeguare le presenti Linee guida alleeventuali ed ulteriori esigenze applicative che, medio tempore, dovessero emergere, apportando, per l’effetto, i necessitati chiarimenti integrativi al presente documento.
La finalita’ del DGUE e’ semplificare e ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle amministrazioni aggiudicatrici, sugli enti aggiudicatori e sugli operatori economici attraverso l’adozione di un modello autodichiarativo, previsto in modo standardizzato a livello europeo, e basato sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, destinato a sostituire i singoli moduli predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori per la partecipazione ad ogni singola procedura ad evidenza pubblica.
Il DGUE e’ utilizzato per tutte le procedure di affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali nonche’ per le procedure di affidamento di contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato disciplinate dal Codice.
Il modello di formulario DGUE e’, altresi’, utilizzato per le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, fatta eccezione per le procedure di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), (affidamento diretto di contratti di importo inferiore a 40.000 €) per le quali l’utilizzazione del DGUE e’ rimessa alla discrezionalita’ della singola stazione appaltante.
Il DGUE, compilato dall’operatore economico con le informazioni richieste, accompagna l’offerta nelle procedure aperte e la richiesta di partecipazione nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per l’innovazione.
Esso e’ utilizzato anche nei casi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 63 del Codice, comma 2, lettera a); negli altri casi previsti dal predetto art. 63 la valutazione circa l’opportunita’ del suo utilizzo e’ rimessa alla discrezionalita’ della stazione appaltante procedente.
A decorrere dal 18 aprile 2018, il DGUE e’ reso disponibile esclusivamente in forma elettronica. Prima di tale data, il documento di gara unico europeo potra’ essere compilato in forma cartacea oppure in formato elettronico, avvalendosi di sistemi nazionali informatizzati all’uopo dedicati ovvero del servizio DGUE elettronico messo, gratuitamente, a disposizione dalla Commissione in favore delle Amministrazioni o Enti aggiudicatori e degli operatori economici. Tale servizio consente di compilare il DGUE in forma elettronica, in caso di procedure che ammettano l’utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici, o di stampare il documento compilato elettronicamente per ottenerne una versione cartacea da utilizzare in tutti gli altri casi.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
COMUNICATO
Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. 1. Premesse In data 19 aprile 2016 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (di seguito Codice). L'art. 85 del prefato provvedimento normativo recepisce l'art. 59 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici (settori ordinari), introducendo il documento di gara unico europeo (di seguito, per brevita', DGUE). Il modello di formulario di DGUE e' stato adottato con regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 3/16 del 6 gennaio 2016; in conformita' a quanto previsto dall'art. 2 del regolamento de quo, lo stesso e' entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione. Il regolamento in parola e' disponibile alla seguente pagina web: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007 . Ai sensi dell'art. 85, comma 1, primo periodo, del Codice al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti, a far data dall'entrata in vigore del Codice, accettano il DGUE, redatto in conformita' al modello di formulario approvato con il citato regolamento dalla Commissione europea. In seno alle Istruzioni poste a corredo del regolamento, e' consentita agli Stati membri la facolta' di adottare Linee guida recanti l'utilizzo del DGUE per chiarire e rendere intellegibili, nel dettaglio, le singole disposizioni normative nazionali rilevanti a tal fine. Nell'esercizio di tale facolta', con le presenti Linee guida si intendono fornire alle Amministrazioni aggiudicatrici e agli Enti aggiudicatori alcune prime indicazioni in ordine al corretto utilizzo del DGUE nell'ambito del vigente quadro normativo nazionale, allegando, altresi', uno schema di formulario adattato alla luce delle disposizioni del Codice. Si evidenzia, peraltro, che sara' necessario un periodo di sperimentazione applicativa in subiecta materia al fine di poter adeguare le presenti Linee guida alle eventuali ed ulteriori esigenze applicative che, medio tempore, dovessero emergere, apportando, per l'effetto, i necessitati chiarimenti integrativi al presente documento. Le presenti Linee guida sono state predisposte sulla base dei contributi forniti dai Soggetti istituzionali all'uopo coinvolti, nonche' previo favorevole avviso espresso dall'Ufficio legislativo di questo Dicastero, con proprie note prot. n. 27635 del 15 luglio 2016 e prot. n. 27819 del 18 luglio 2016. 2. Finalita', ambito di applicazione e formato del DGUE La finalita' del DGUE e' semplificare e ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle amministrazioni aggiudicatrici, sugli enti aggiudicatori e sugli operatori economici attraverso l'adozione di un modello autodichiarativo, previsto in modo standardizzato a livello europeo, e basato sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, destinato a sostituire i singoli moduli predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori per la partecipazione ad ogni singola procedura ad evidenza pubblica. Il DGUE e' utilizzato per tutte le procedure di affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali nonche' per le procedure di affidamento di contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato disciplinate dal Codice. Il modello di formulario DGUE e', altresi', utilizzato per le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, fatta eccezione per le procedure di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), (affidamento diretto di contratti di importo inferiore a 40.000 €) per le quali l'utilizzazione del DGUE e' rimessa alla discrezionalita' della singola stazione appaltante. Il DGUE, compilato dall'operatore economico con le informazioni richieste, accompagna l'offerta nelle procedure aperte e la richiesta di partecipazione nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per l'innovazione. Esso e' utilizzato anche nei casi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 del Codice, comma 2, lettera a); negli altri casi previsti dal predetto art. 63 la valutazione circa l'opportunita' del suo utilizzo e' rimessa alla discrezionalita' della stazione appaltante procedente. A decorrere dal 18 aprile 2018, il DGUE e' reso disponibile esclusivamente in forma elettronica. Prima di tale data, il documento di gara unico europeo potra' essere compilato in forma cartacea oppure in formato elettronico, avvalendosi di sistemi nazionali informatizzati all'uopo dedicati ovvero del servizio DGUE elettronico messo, gratuitamente, a disposizione dalla Commissione in favore delle Amministrazioni o Enti aggiudicatori e degli operatori economici. Tale servizio consente di compilare il DGUE in forma elettronica, in caso di procedure che ammettano l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici, o di stampare il documento compilato elettronicamente per ottenerne una versione cartacea da utilizzare in tutti gli altri casi. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE compilato e utilizzato in una procedura di appalto precedente, purche' confermino che le informazioni ivi contenute siano ancora valide e siano pertinenti rispetto alla procedura nel corso della quale intendono riutilizzare il DGUE. Il modo piu' semplice di procedere, e' inserire le informazioni nel DGUE avvalendosi delle funzionalita' messe appositamente a disposizione per mezzo del citato servizio DGUE elettronico. Sara', ovviamente, possibile riutilizzare le informazioni anche mediante altre forme di recupero dei dati (ad esempio, copia - incolla), contenuti negli strumenti elettronici (pc, tablet, server...) dell'operatore economico procedente. Successivamente alla procedura di aggiudicazione, in fase di esecuzione del contratto d'appalto, il formulario per il DGUE, opportunamente adattato, puo' essere utilizzato per presentare le dichiarazioni del subappaltatore ai fini dell'autorizzazione al subappalto. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori indicano nei documenti di gara tutte le informazioni che gli operatori economici devono inserire nel DGUE. Dette informazioni devono essere indicate anche con appositi richiami nel modello di formulario. 3. Struttura e modalita' di compilazione del DGUE Il DGUE fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da Autorita' pubbliche e/o terzi e consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di: non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice; soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice; rispettare, nei casi previsti, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare, ai sensi dell'art. 91 del Codice. Il DGUE e' articolato in sei Parti. La Parte I contiene le informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore. In tutte le ipotesi in cui le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori utilizzino il servizio DGUE elettronico per generare e compilare il documento in formato elettronico, le informazioni contenute in questa parte vengono acquisite automaticamente per tutte le procedure di appalto rispetto alle quali sia stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Di converso, per le gare non soggette all'obbligo di pubblicita' sovranazionale, le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori compilano le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto a cui dette informazioni afferiscono. Se gli appalti sono suddivisi in lotti e i criteri di selezione sono diversi tra i vari lotti occorre compilare un DGUE per ciascun lotto (o gruppo di lotti con identici criteri di selezione). Le informazioni presenti in questa Parte devono essere integrate con le seguenti indicazioni: codice fiscale della stazione appaltante; CIG; CUP (ove previsto); codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei). La Parte II, contiene le informazioni sull'operatore economico e sui propri rappresentanti, sull'eventuale affidamento a capacita' di altri soggetti (a fini dell'avvalimento) e sul ricorso al subappalto. In riferimento alle informazioni contenute nella suddetta Parte si forniscono i seguenti chiarimenti: 1) Le informazioni da fornire relativamente all'eventuale iscrizione dell'operatore economico «in elenchi ufficiali» o al possesso di «certificato equivalente» si riferiscono alle previsioni di cui agli articoli 84, 90 e 134 del Codice. In particolare, non sono tenuti alla compilazione della Parte IV (Criteri di selezione) sezioni B e C del DGUE, ma forniscono unicamente le necessarie informazioni nella Sezione A della Parte II: gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o che siano in possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'art. 90 del Codice; gli operatori economici in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata dagli organismi di attestazione (SOA), ai sensi dell'art. 84 del medesimo Codice, per contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro; gli operatori economici in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all'art. 134 del Codice, nel caso di appalti nei settori speciali. Qualora l'iscrizione, la certificazione o l'attestazione ut supra non soddisfino tutti i criteri di selezione richiesti, le informazioni da fornire in ordine ai criteri di selezione non soddisfatti nella suddetta documentazione dovranno essere inserite nella Parte IV, Sezioni A, B o C. 2) Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera d), e), f), g) e dell'art. 46, comma 1, lettera e) del Codice, per ciascuno degli operatori economici partecipanti e' presentato un DGUE distinto recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI. Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) ed all'art. 46, comma 1, lettera f) del Codice, il DGUE e' compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facente parte di un consorzio di cui al sopra citato art. 45, comma 2, lettera b) o c) o di una Societa' di professionisti di cui al sopra citato art. 46, comma 1, lettera f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. 3) In caso di avvalimento (Parte II, Sezione C) l'operatore economico indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della presente Parte, dalla Parte III, dalla Parte IV se espressamente previsto dal bando, dall'avviso o dai documenti di gara e dalla Parte VI. Resta fermo l'onere delle stazioni appaltanti di verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese ausiliarie nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto. Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui e' carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente. 4) In caso di subappalto, l'operatore indica le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare e, nelle ipotesi di cui all'art. 105, comma 6, del Codice, indica espressamente i subappaltatori proposti; questi ultimi compilano il proprio DGUE fornendo le informazioni richieste nella Sezione A e B della presente Parte, nella Parte III, dalla Parte IV se espressamente previsto dal bando, dall'avviso o dai documenti di gara e dalla Parte VI. Resta fermo l'onere delle stazioni appaltanti di verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese subappaltatrici nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto. La Parte III contiene l'autodichiarazione circa l'assenza di motivi di esclusione dalla gara, come disciplinati dall'art. 80 del Codice. La Sezione A si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali previsti dall'art. 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE, che, nel Codice, sono disciplinati ai sensi dell'art. 80, comma 1. Con riferimento a questa Sezione, laddove nel DGUE vengano contemplate le ipotesi di condanna con sentenza definitiva, occorre uniformare il contenuto delle informazioni richieste alle previsioni di cui al comma 1 del citato art. 80, inserendo anche il riferimento al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale. Inoltre, e' necessario indicare i soggetti cui tali condanne si riferiscono, facendo espresso riferimento all'art. 80, comma 3, del Codice. Nel caso in cui le condanne si riferiscano ai soggetti cessati dalla carica, e' necessario indicare le misure di autodisciplina adottate, da parte dell'operatore economico, atte a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Occorre, infine, integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonche' i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacita' di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. Tali integrazioni si rendono necessarie per consentire alla stazione appaltante di determinare - come previsto dal comma 7 del sopra citato art. 80 - l'applicabilita' delle misure di autodisciplina (self-cleaning) e la conseguente valutazione delle misure ivi contemplate poste in essere dall'operatore economico finalizzate alla decisione di escludere o meno l'operatore economico dalla procedura di gara, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 80. A tal fine, si e' provveduto ad inserire in appositi campi dello schema di DGUE allegato alle presenti Linee giuda alcune richieste di informazioni opportunamente dettagliate. La Sezione B si riferisce ai motivi di esclusione legati al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, previsti al comma 4 del sopra citato art. 80 del Codice. Le informazioni contenute in questa Sezione vanno integrate inserendo il riferimento anche alle tasse, coerentemente con le sopra citate disposizioni del comma 4 dell'art. 80. Inoltre, alla lettera d), nel caso in cui l'operatore economico abbia ottemperato agli obblighi posti a suo carico pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante le imposte, tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, occorrera' indicare se il pagamento o la formalizzazione dell'impegno siano intervenuti prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara. La Sezione C si riferisce ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali previsti al comma 5 del citato art. 80 del Codice. Occorre integrare la parte disciplinante la violazione di obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e di lavoro (art. 30, comma 3, del Codice) con l'indicazione delle eventuali infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro, coerentemente alla previsione di cui alla lettera a) del sopra citato comma 5 dell'art. 80. Con riferimento ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, le fattispecie previste nel DGUE vanno conformate alle tipologie di cui al comma 5, lettera b) del sopra richiamato art. 80, inserendo, altresi', i riferimenti dell'eventuale autorizzazione del curatore fallimentare all'esercizio provvisorio di cui all' art. 110, comma 3, lettera a) del Codice nonche' l'eventuale autorizzazione del giudice delegato in caso di impresa ammessa a concordato con continuita' aziendale, ai sensi dell'art. 110, comma 3, lettera b) del Codice. Tali specifiche previsioni sono state utilmente contemplate in seno all'unito schema di DGUE. Tra le fattispecie previste nella corrispondente Parte III, Sezione C, dell'Allegato 2 recante il Modello di formulario per il DGUE al regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016 ma non contemplata nel Codice, vi e' l'ipotesi di cui alla lettera e) disciplinante l'eventuale stato di amministrazione controllata. Tale specifica situazione va eliminata dall'elenco delle ipotesi previste nella suddetta parte, in quanto non prevista, de iure condito, nell'ambito del vigente ordinamento nazionale. Anche l'ipotesi prevista sub lettera f) del prefato Modello di formulario annesso al regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016, non essendo contemplata nel Codice, va eliminata. Per quanto concerne le indicazioni riguardanti i gravi illeciti professionali si evidenzia che esse si riferiscono alle ipotesi contemplate ai sensi dell' art. 80, comma 5, lettera c) del Codice. Pertanto, sarebbe opportuno richiedere, nel relativo riquadro, indicazioni sulla tipologia di illecito. L'ulteriore ipotesi relativa al motivo di esclusione legato ad un conflitto di interessi e' contemplata ai sensi della successiva lettera d) del medesimo art. 80, comma 5, del Codice. Per quanto riguarda la fattispecie riportata nel riquadro successivo, essa si riferisce al motivo di esclusione di cui alla lettera e) del sopra richiamato comma 5 dell'art. 80 del Codice. Con riferimento alle fattispecie riportate nella presente Sezione relative, rispettivamente, agli accordi intesi a falsare la concorrenza e alla cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto o concessione, si evidenzia che tali ipotesi non sono state utilmente contemplate nel vigente Codice e, pertanto, vanno eliminate. A tutte le fattispecie ut supra richiamate nella presente Sezione, si applica l'istituto del self-cleaning di cui all'art. 80, comma 7, il quale prevede, anche con riferimento alle situazioni di cui all'art. 80, comma 5, che un operatore economico e' ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato da reato o da fatto illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o fatti illeciti. Pertanto, occorre riportare le informazioni necessarie per consentire alla stazione appaltante di valutare - secondo quanto previsto dal comma 8 del sopra citato art. 80 - l'adeguatezza delle misure di autodisciplina (self-cleaning) poste in essere dall'operatore economico, al fine della non esclusione dello stesso dalla procedura di gara. Si precisa che l'istituto del self-cleaning non si applica nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'incapacita' di contrarre con la pubblica amministrazione durante tutto il periodo di durata della stessa. Al fine di meglio esplicitare le ipotesi previste al comma 7 del citato art. 80 in ordine all'istituto del self-cleaning, si e' provveduto ad inserire nel DGUE allegato, in appositi campi, le richieste di informazioni distinte per ciascuna delle sopra richiamate ipotesi. Con specifico riferimento all'applicazione dell'istituto del self-cleaning alle ipotesi di cui all'art. 80, comma 5, lettera c), disciplinante gravi illeciti professionali, e' opportuno segnalare che, come previsto dall'art. 80, comma 13, saranno adottate dall'ANAC apposite linee guida volte ad uniformare le prassi in uso presso le stazioni appaltanti, relativamente alla valutazione dell'adeguatezza dei mezzi di prova ai fini dell'esclusione o meno degli operatori economici dalla procedura di gara. In ordine ai contenuti di cui alle lettere a) e b) dell'ultimo riquadro della presente Sezione, concernenti le false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di selezione, occorre - nel caso in cui si dichiari l'esistenza di tali ipotesi - specificare nella successiva Sezione D gli estremi dell'iscrizione nel casellario informatico dell'ANAC di cui all'art. 213, comma 10, del Codice. Con riferimento alle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del riquadro in commento, non trovando corrispondenza in alcuna disposizione del Codice, andranno eliminate. La Sezione D concerne motivi di esclusione aggiuntivi previsti nel Codice. In particolare, i suddetti motivi di esclusione riguardano le ipotesi previste all'art. 80, comma 2, comma 5, lettere f), g), h), i), l) e m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001. Pertanto, e' necessario richiedere dettagliatamente le informazioni concernenti ciascuna delle suddette fattispecie. Si e' provveduto in tal senso nello schema di DGUE allegato alle presenti Linee guida. Per quanto riguarda le ipotesi (antimafia) previste al comma 2 del citato art. 80 (cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto) e' necessario indicare nell'apposito riquadro il riferimento ai soggetti previsti dal decreto legislativo n. 159/2011. Si segnala, in particolare, che relativamente alle fattispecie criminose in argomento non si applica l'istituto del self-cleaning. Relativamente alle altre fattispecie sopra richiamate (lettere f), g), h), i), l) e m) dell'art. 80, comma 5), da indicare in maniera dettagliata, e' necessario prevedere, in caso di risposta affermativa e quando ne sia consentita l'applicazione, l'indicazione della fonte presso cui reperire la documentazione pertinente e le informazioni necessarie per l'applicazione dell'istituto del self-cleaning di cui ai commi 7 e 8 del citato art. 80. Inoltre, l'operatore economico dovra' indicare se si trovi o meno nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 (pantouflage o revolving doors) qualora abbia stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo ovvero abbia attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico. La Parte IV contiene le informazioni relative ai requisiti di selezione previsti dall'art. 83 del Codice (requisiti di idoneita' professionale, capacita' economica e finanziaria, capacita' tecniche e professionali) e le informazioni relative alle certificazioni di qualita' di cui al successivo art. 87. Nella parte IV, Sezione B, Punto 6 e nella Sezione C, Punto 13, possono essere previste le dichiarazioni attinenti a requisiti di capacita' economica e finanziaria e di capacita' tecniche e professionali richieste dal bando di gara che non trovino corrispondenza nell'elenco dei requisiti individuati nei punti precedenti. L'operatore economico fornisce le informazioni ivi elencate solo se espressamente richieste dall'Amministrazione aggiudicatrice o dall'Ente aggiudicatore nell'avviso, bando o documenti di gara, altrimenti si limita a compilare la sezione α «Indicazione globale per tutti i criteri di selezione», qualora tale possibilita' sia stata prevista in seno all'avviso, al bando o ai documenti di gara. In tale ultima ipotesi, le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori reperiscono direttamente la documentazione accedendo alla Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del Codice. La Parte V contiene l'autodichiarazione dell'operatore economico che attesta il soddisfacimento dei criteri e delle regole fissate dall'Amministrazione aggiudicatrice o dall'Ente aggiudicatore per limitare il numero dei candidati, ai sensi dell'art. 91 del Codice. Tale parte deve essere compilata, pertanto, solo in ipotesi di procedure ristrette, procedure competitive con negoziazione, procedure di dialogo competitivo e partenariati per l'innovazione. La Parte VI contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilita' della veridicita' delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre - su richiesta e senza indugio - i certificati e le altre prove documentali pertinenti, a meno che l'Amministrazione aggiudicatrice o l'Ente aggiudicatore abbiano la possibilita' di acquisire la documentazione complementare accedendo alla Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del Codice e ferma restando l'obbligatorieta' dell'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici a decorrere dal 18 aprile 2018. Le dichiarazioni suddette devono richiamare espressamente ed essere rese in conformita' agli articoli 40, 43, 46 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Da ultimo, si evidenzia che, nelle diverse Parti del DGUE odiernamente esaminate, l'operatore economico indica - in corrispondenza al singolo dato, laddove ivi richiesto - anche l'Autorita' pubblica o il soggetto terzo presso il quale le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori possono acquisire tutta la documentazione complementare a riprova di quanto dichiarato dallo stesso operatore economico. Inoltre, affinche' le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori possano ottenere i riscontri direttamente accedendo alla Banca dati indicata dallo stesso operatore, il DGUE riporta anche le informazioni necessarie a tale scopo, indicando l'indirizzo web della Banca dati unitamente ai propri parametri identificativi. Sotto tale profilo, sembra opportuno rammentare in questa sede, che l'art. 81 del Codice prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure di gara e' acquisita attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici, il cui funzionamento sara' oggetto di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentita l'ANAC e l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID). Occorre, infine, richiamare che, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 88 e 212 del Codice, per il tramite della Cabina di regia di cui al medesimo art. 212 sara' messo a disposizione ed aggiornato sul registro e-Certis un elenco completo delle Banche dati contenenti informazioni sugli operatori economici, consultabili dalle stazioni appaltanti di altri Stati membri.