Min.Agricoltura: aiuti alle imprese di Pesca che effettuano l’interruzione temporanea obbligatoria

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Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 7 settembre 2015, il Decreto 6 agosto 2015 con l’individuazione delle risorse e dei  criteri  per  l’erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l’interruzione  temporanea obbligatoria di cui al decreto del 3 luglio 2015.

Per   le   imprese   di   pesca,   autorizzate   all’esercizio dell’attività di pesca con il sistema «strascico» includente le reti a strascico a divergenti, le sfogliare  rapidi,  le  reti  gemelle  a divergenti, che hanno attuato il fermo obbligatorio di cui al decreto ministeriale del 3  luglio  2015  e  rispettato  le  misure  tecniche successive all’interruzione temporanea di cui all’art.  4,  comma  1, del predetto decreto è erogato un aiuto calcolato per il numero di giorni lavorativi di fermo effettuati.

In relazione alla  sospensione  obbligatoria  dell’attività  di pesca non imputabile alla volontà  dell’armatore,  per  i  marittimi imbarcati sulle unità che eseguono l’interruzione temporanea, verrà attivata  presso  il  Ministero del lavoro la  procedura  per  la erogazione   del    trattamento   di   Cassa   integrazione   guadagni straordinaria  in  deroga, a copertura dell’intero periodo di interruzione obbligatoria dell’attività di pesca.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

 


 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 6 agosto 2015

Individuazione delle risorse e dei  criteri  per  l'erogazione  degli
aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione  temporanea
obbligatoria di cui al decreto del 3 luglio 2015. (15A06721) 

(GU n.207 del 7-9-2015)

 
 
 
                     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
           delle politiche agricole alimentari e forestali 
 
  Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005,  e  successive
modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14  luglio
1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima», ed in
particolare l'art. 98; 
  Visto il decreto del Presidente Consiglio dei ministri 27  febbraio
2013 n.105 - Regolamento recante organizzazione del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma
10-ter, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto ministeriale  30  maggio  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 205 del 4  settembre
2014, recante delega di attribuzioni  del  Ministro  delle  politiche
agricole, alimentari e  forestali,  per  taluni  atti  di  competenza
dell'amministrazione, al Sottosegretario di  Stato  On.  le  Giuseppe
Castiglione; 
  Visto lo statuto  della  Regione  siciliana,  approvato  con  regio
decreto  legge  15  maggio  1946,  n.  455,  convertito  nella  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n.  2  e  le  relative  disposizioni
attuative; 
  Vista la legge costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  3,  che  ha
approvato lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna e
le relative disposizioni attuative; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241  e,  in  particolare,  l'art.
21-ter inerente l'esecutorieta' dei provvedimenti amministrativi; 
  Vista  la  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  di  conversione   del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per  ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, ed il relativo
decreto di attuazione; 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,  concernente  le
misure per il riassetto della normativa in  materia  di  pesca  e  di
acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4  giugno  2010,
n. 96; 
  Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012  recante  adeguamento
alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca; 
  Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive  modificazioni
e integrazioni ed in  particolare  l'art.  12  secondo  il  quale  la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili  finanziari
e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a  persone
ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed
alla pubblicazione da parte delle amministrazioni  procedenti,  nelle
forme previste  dai  rispettivi  ordinamenti,  dei  criteri  e  delle
modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi; 
  Visto il Reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre  2006
relativo alle misure di  gestione  per  lo  sfruttamento  sostenibile
delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del
Reg. (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Reg. (CE) n. 1626/94; 
  Visto il Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008
che istituisce un regime comunitario per  prevenire,  scoraggiare  ed
eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata,  che
modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE)  n.
601/2004 e che abroga  i  regolamenti  (CE)  n.  1093/94  e  (CE)  n.
1447/1999; 
  Visto il Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre  2009
che istituisce un regime di controllo comunitario  per  garantire  il
rispetto delle norme della politica comune della pesca, che  modifica
i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002,  (CE)  n.  811/2004,
(CE) n. 768/2005, (CE) n.  2115/2005,  (CE)  n.  2166/2005,  (CE)  n.
388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE)
n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti  (CEE)  n.
2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006; 
  Visto  il  Regolamento  di  esecuzione  (CE)  n.   404/2011   della
Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione  del
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un  regime
di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme  della
politica comune della pesca; 
  Visto il Reg. (UE)  n.  1380/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune  della
pesca, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.  1954/2003  e  (CE)  n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n.  2371/2002
e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche'  la  decisione  2004/585/CE
del Consiglio; 
  Visto il Reg. (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul  Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,  sul  Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e  sul
Fondo europeo per gli affari marittimi  e  la  pesca  e  disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul  Fondo  sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo  europeo  per  gli  affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)  n.  1083/2006
del Consiglio; 
  Visto il Reg.  (UE)  n.  508/2014  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti  (CE)  n.  2328/2003,
(CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del  Consiglio
e il regolamento (UE) n. 1255/2011  del  Parlamento  europeo,  ed  in
particolare l'art. 33, paragrafo 1, lettera c); 
  Visto il Regolamento delegato (UE) 288/2015 della  Commissione  del
17 dicembre 2014 che integra il  regolamento  (UE)  n.  508/2014  del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per  gli
affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le  date
di inammissibilita' delle domande; 
  Visto  il  Programma  operativo,  predisposto  in  conformita'   al
disposto dell'art. 17,  del  citato  Regolamento  (UE)  n.  508/2014,
inviato ufficialmente alla Commissione  europea  in  data  30  aprile
2015; 
  Visti i Piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a
strascico adottati  a  livello  nazionale,  da  ultimo,  con  decreto
direttoriale del 20 maggio 2011,  che  prevedono  riduzioni  graduali
dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel Piano di
adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al  decreto  direttoriale
19 maggio 2011, prorogati con decreto direttoriale n.  11109  del  27
maggio 2015; 
  Considerato che la dotazione finanziaria complessiva del  Programma
FEAMP 2014/2020 e' pari a € 983.914.822,00; 
  Considerato che nel citato Programma operativo sono stati assegnati
alla Priorita' 1 «Promuovere una pesca sostenibile sotto  il  profilo
ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva
e basata sulle conoscenze», articoli 33, 34 e 41 (2) del reg.  UE  n.
508/14, complessivamente € 106.711.970,00; 
  Considerato che la  direzione  generale  della  pesca  marittima  e
dell'acquacoltura e' individuata in qualita' di Autorita' di Gestione
del PO FEAMP 2014/2020; 
  Visto il decreto ministeriale del 3 luglio 2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie  Generale  n.  162
del  15  luglio  2015,  che  dispone   le   interruzioni   temporanee
obbligatorie delle attivita' di pesca inerenti le unita' per le quali
la licenza autorizza al sistema  strascico  comprendenti  i  seguenti
attrezzi: reti a  strascico  a  divergenti,  sfogliare  rapidi,  reti
gemelle a divergenti, per l'annualita' 2015; 
  Ritenuto di dare attuazione all'art. 1 comma 3 del suddetto decreto
del  3  luglio  2015  che  rinvia  ad  un  successivo   provvedimento
ministeriale l'individuazione delle risorse  per  l'erogazione  degli
aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione  temporanea
obbligatoria ai sensi del citato provvedimento; 
  Considerato che ai sensi del citato Programma operativo l'aiuto  in
favore delle imprese di pesca, deve essere  determinato  in  funzione
della stazza dell'imbarcazione e  del  numero  dei  giorni  di  pesca
effettivamente oggetto di arresto temporaneo calcolati  nel  rispetto
dei massimali della tabella ivi previsti; 
  Ritenuto necessario, a tal fine, conformarsi alle norme di  cui  al
citato regolamento FEAMP n. 508/2015  per  il  cofinanziamento  della
misura Arresto temporaneo  obbligatorio  dell'attivita'  di  pesca  -
art.33 del Reg. (UE) n. 508/2014 del Consiglio del 15 maggio 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Aiuto alle imprese di pesca 
 
  1.   Per   le   imprese   di   pesca,   autorizzate   all'esercizio
dell'attivita' di pesca con il sistema «strascico» includente le reti
a strascico a divergenti, le sfogliare  rapidi,  le  reti  gemelle  a
divergenti, che hanno attuato il fermo obbligatorio di cui al decreto
ministeriale del 3  luglio  2015  e  rispettato  le  misure  tecniche
successive all'interruzione temporanea di cui all'art.  4,  comma  1,
del predetto decreto e' erogato un aiuto con  le  modalita'  indicate
nel presente articolo. 
  2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  misura  di  fermo
obbligatorio di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo,  fino  a
concorrenza massima di € 15.000.000,00, si provvede con le specifiche
assegnazioni della Priorita'  1  «Promuovere  una  pesca  sostenibile
sotto il  profilo  ambientale,  efficiente  in  termini  di  risorse,
innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze», articoli 33, 34 e
41 (2) del Regolamento (UE) n. 508/2014. 
  3. Gli aiuti di cui  al  comma  1  sono  concessi  in  applicazione
dell'art. 33,  paragrafo  1,  lettera  c)  del  Regolamento  (UE)  n.
508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del  15  maggio  2014
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 
  4. Gli aiuti di cui al presente  articolo  sono  corrisposti  nella
misura indicata nella tabella allegata al presente decreto, calcolati
per il numero di giorni lavorativi di fermo  effettuati  nei  periodi
stabiliti dall'art. 2 del decreto del 3 luglio 2015,  in  conformita'
al disposto del Programma operativo dell'intervento  comunitario  del
Fondo europeo per gli affari marittimi e della pesca in Italia per il
periodo di programmazione 2014-2020; 
  5. Non accedono  agli  aiuti  previsti  dal  presente  articolo  le
imprese che non abbiano  rispettato  le  misure  tecniche  successive
all'interruzione  temporanea  e/o  che  abbiano  sbarcato   personale
imbarcato  alla   data   di   inizio   dell'interruzione   temporanea
obbligatoria, fatti salvi i casi di  malattia,  infortunio  o  sbarco
volontario  del  lavoratore  ovvero  per  motivi  non  imputabili  al
beneficiario dell'aiuto di cui al presente decreto che pertanto avra'
diritto all'aiuto; 
  6. Ai fini del rispetto di quanto previsto dall'art. 65,  comma  6,
del  Reg.  (UE)  n.  1303/2013,  l'impresa   di   pesca   autorizzata
all'esercizio dell'attivita' di  pesca  con  il  sistema  «strascico»
includente le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi,  le
reti gemelle a divergenti, che attua il fermo obbligatorio di cui  al
decreto  ministeriale  del  3  luglio  2015  per  la   corresponsione
dell'aiuto di cui al presente articolo, deve presentare, entro e  non
oltre la fine del periodo di arresto obbligatorio ovvero delle misure
tecniche    successive    all'interruzione    temporanea,    apposita
manifestazione di  interesse  di  cui  all'allegato  2  del  presente
decreto. In caso di proprietario non  coincidente  con  l'impresa  di
pesca, lo stesso e' tenuto a  sottoscrivere  l'apposita  sezione  del
predetto allegato, pena la non ricevibilita' del medesimo; 
  7. L'aiuto previsto dal presente  articolo  non  sara'  corrisposto
alle imprese che rientrano nelle fattispecie  previste  dall'art.  10
del Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del  15
maggio 2014 e del relativo Regolamento delegato (UE)  288/2015  della
Commissione del 17 dicembre 2014; 
  8. Con decreto del  direttore  generale  della  pesca  marittima  e
dell'acquacoltura sono stabilite le modalita' attuative del  presente
decreto; 
  9.  Gli  eventuali  aiuti  concessi  alle  imprese  di  pesca   che
effettuano  l'interruzione  temporanea,  disposta  con  provvedimento
regionale ai sensi dell'art. 7 del decreto del 3 luglio 2015, gravano
in via esclusiva sui pertinenti fondi regionali  nel  rispetto  della
normativa vigente in materia di aiuti di stato. 
                               Art. 2 
 
 
                  Ammortizzatori sociali in deroga 
 
  1. In relazione alla  sospensione  obbligatoria  dell'attivita'  di
pesca non imputabile alla volonta'  dell'armatore,  per  i  marittimi
imbarcati sulle unita' che eseguono l'interruzione temporanea di  cui
al decreto del 3 luglio 2015, verra' attivata  presso  il  competente
Ministero del lavoro e delle politiche sociali la  procedura  per  la
erogazione   del   trattamento   di   Cassa   integrazione   guadagni
straordinaria  in  deroga,  a  copertura   dell'intero   periodo   di
interruzione obbligatoria dell'attivita' di pesca. 
  Il presente decreto e' trasmesso all'organo  di  controllo  per  la
registrazione,  e'  pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana e  divulgato  attraverso  il  sito  internet  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
    Roma, 6 agosto 2015 
 
                             Il Sottosegretario di Stato: Castiglione 

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2015 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3220 

Allegato 1

Allegato 2

La Redazione

Autore: La Redazione

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