MIMS: ristori per il rinnovo del parco rotabile a favore delle imprese di trasporto di persone su strada
Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2022, il Decreto 2 maggio 2022 con le disposizioni di attuazione del decreto 4 novembre 2021, recante i criteri e le modalità per l’erogazione di ristori per il rinnovo del parco rotabile a favore delle imprese di trasporto di persone su strada.
La domanda dovrà essere inoltrata esclusivamente in via telematica tramite la piattaforma https://contributoacquistiautobus.consap.it – compilando l’apposito format online, a partire dal 10 maggio 2022 e non oltre le ore 23,59 del 29 maggio 2022.
Il modello di richiesta di ristoro
Fonte: MIMS
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI
DECRETO 2 maggio 2022
Disposizioni di attuazione del decreto 4 novembre 2021, recante i criteri e le modalita’ per l’erogazione di ristori per il rinnovo del parco rotabile a favore delle imprese di trasporto di persone su strada.
IL DIRETTORE GENERALE per la sicurezza stradale e l'autotrasporto Visto l'art. 85, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 433 del 4 novembre 2021 (nel seguito «Decreto attuativo»), registrato dalla Corte dei conti al n. 2489 in data 22 novembre 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 290 del 6 dicembre 2021, con il quale sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'erogazione dei ristori per l'acquisto di autobus effettuati dalle imprese esercenti servizi di trasporto di persone su strada non soggetti a obblighi di servizio pubblico, in particolare esercenti servizi di noleggio con conducente, ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e i servizi di linea, ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 1073 ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 marzo 2022, n. 78, con il quale sono state apportate alcune integrazioni al citato decreto attuativo al fine di consentire alle imprese di produrre l'istanza per ricevere il ristoro di rate scadute prima di produrre la quietanza di pagamento delle medesime; Vista la decisione C(2021) 7425, con la quale la Commissione UE ha autorizzato gli aiuti di cui alla misura in parola, prevista dal decreto attuativo; Vista la decisione C(2022) 2018 del 28 marzo 2022, con la quale la Commissione UE ha autorizzato gli aiuti di cui alla misura in parola, prevista dal decreto n. 433 del 4 novembre 2021, alla luce della sesta modifica del TF; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», di seguito «Codice Antimafia»; Visto l'art. 3, comma 3, del suddetto decreto attuativo a norma del quale la disciplina delle fasi procedimentali unitamente alle modalita' di presentazione delle domande e della documentazione a supporto e' rimessa ad apposito decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto; Considerato che ai sensi dell'art. 1 del suddetto decreto attuativo la societa' Consap S.p.a. e' stata individuata quale soggetto gestore della misura; Decreta: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. Le disposizioni del presente decreto individuano le modalita' di attuazione del decreto interministeriale (MIMS-MEF) n. 433 del 4 novembre 2021, recante i criteri e le modalita' per l'erogazione di ristori per il rinnovo del parco rotabile, a favore delle imprese di trasporto di persone su strada non soggetti a obblighi di servizio pubblico, avuto riguardo alla modalita' di presentazione delle domande di ammissione, alla fase dell'istruttoria procedimentale delle stesse, alla modalita' di comunicazione degli importi erogabili, rientranti tra le risorse, pari a 20 milioni di euro, di cui all'art. 85, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e a 50 milioni di euro, di cui all'art. 1, commi 113-117, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Art. 2 Ripartizione delle risorse 1. Il ristoro e' relativo alle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa, anche per effetto di dilazione, tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, afferenti gli acquisti di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 effettuati a partire dal 1° gennaio 2018. 2. Le risorse stanziate per la misura sono: a) cinquanta milioni di euro, destinati alle imprese che hanno eseguito gli acquisti di cui al comma 1, ed hanno adibito detti autobus al servizio di noleggio con conducente, ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218; b) venti milioni di euro, per gli acquisti di autobus di cui al comma 1, da parte di imprese esercenti i servizi di linea effettuati mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico. 3. Ai fini del presente decreto, sono imprese esercenti servizi di linea effettuati mediante autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico di cui al comma 2, lettera b), quelle che sono autorizzate a svolgere detti servizi rivestendo qualsiasi ruolo, quali a titolo di esempio di titolare, associata, sub affidataria o sub appaltataria, in base alle autorizzazioni: i. rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285; ii. rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 1073; iii. rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. 4. L'importo del ristoro per le imprese di cui al comma 2, lettera a), ai sensi dell'art. 1, comma 116, legge 27 dicembre 2019, n. 160, per ciascun autobus acquistato, ha il seguente limite: - 20.000,00 euro per autobus di categoria M2; - 40.000,00 euro per autobus di categoria M3. 5. Salvo quanto previsto al comma 6 e quanto dovuto a Consap S.p.a., quale soggetto gestore dell'attivita' istruttoria della misura di cui al presente decreto, il ristoro e' erogabile a ciascuna impresa richiedente, fino a concorrenza delle risorse disponibili per ciascun fondo di cui alle lettere a) e b) del comma 2. 6. Qualora, al termine delle attivita' istruttorie, le risorse finanziarie disponibili per ciascun fondo di cui alle lettere a) e b) del comma 2, siano inferiori all'ammontare complessivo rispettivamente richiesto, l'importo da erogare e' proporzionalmente ridotto per ciascuna impresa richiedente. Il ristoro erogabile e' individuato in due piani di riparto approvati dalla direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto. 7. Il ristoro complessivo erogato a ciascuna impresa, previsto per ciascuna misura di cui alle lettere a) e b) del comma 2, non puo' superare l'importo di due milioni e trecentomila euro e, salve le eccezioni di cui alla lettera c) della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione C (2020) 1863, puo' essere concesso a condizione che l'impresa richiedente alla data del 31 dicembre 2019 non fosse gia' in difficolta'.
Art. 3 Modalita' di presentazione della domanda 1. La domanda per il contributo e' resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione / atto di notorieta' ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 ed e' soggetta alla responsabilita', anche penale, di cui agli articoli 75 e 76 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica in caso di dichiarazioni mendaci. 2. La domanda e' inoltrata esclusivamente in via telematica tramite la piattaforma https://contributoacquistiautobus.consap.it - compilando l'apposito format online, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e non oltre le ore 23,59 del 29 maggio 2022. Non saranno ammesse domande presentate oltre tale termine ed al di fuori del canale web della piattaforma. 3. La domanda e' presentata dal rappresentante legale dell'impresa e contiene, in particolare, le seguenti informazioni, come meglio indicate negli allegati al presente decreto 1A (fondo di cui all'art. 2 comma 2 lettera a) e 1B (fondo di cui all'art. 2 comma 2 lettera b): i. i dati identificativi dell'impresa e il numero di iscrizione al REN; ii. la targa del veicolo acquistato dal 1° gennaio 2018 e la data di iscrizione dello stesso al Pubblico registro automobilistico (PRA); iii. l'importo richiesto a titolo di ristoro, corrispondente all'ammontare complessivo delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa, anche per effetto di dilazione, tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, risultanti dalla documentazione di cui al comma 4, lettera a), afferenti l'acquisto di ciascun autobus; iv. l'IBAN del conto corrente intestato o cointestato all'impresa richiedente il contributo, cosi' come precisato all'art. 4, comma 8; v. che l'impresa non presentava alla data del 31 dicembre 2019 le caratteristiche di impresa in difficolta' ai sensi dell'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 (il ristoro puo' essere concesso a imprese che non erano in difficolta' al 31 dicembre 2019 e/o che hanno incontrato difficolta' o si sono trovate in una situazione di difficolta' successivamente, a seguito dell'epidemia di COVID-19, ai sensi della comunicazione della Commissione C (2020) 1863 e successive modificazioni ed integrazioni - lettera c) sezione 3.1); vi. di non aver prodotto altra domanda per il ristoro delle medesime rate o canoni; vii. per il fondo di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), che l'uso a favore di terzi in servizio di noleggio con conducente a cui e' adibito l'autobus, risulta dalla carta di circolazione, seppure provvisoria, o dal documento unico di circolazione (DUC); viii. per il fondo di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), di essere in possesso di almeno uno dei titoli autorizzativi indicati al comma 3 del medesimo art. 2. 4. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: a) il piano di ammortamento originario del finanziamento o del leasing finanziario per ciascun autobus acquistato, in vigore nel periodo 23 febbraio - 31 dicembre 2020; b) fermo restando quanto previsto dal successivo art. 4, comma 9, le quietanze di pagamento delle rate o dei canoni di leasing o finanziamento, aventi scadenza tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 oppure l'attestazione bancaria o della societa' locatrice, relativa all'ipotesi in cui l'impresa si sia avvalsa, per ciascuna rata o canone di cui si chiede il ristoro, delle facolta' di cui alle disposizioni individuate dall'art. 3-bis del decreto attuativo, oppure di accordi intervenuti direttamente tra l'impresa e predetti soggetti; c) dichiarazione sostitutiva rilasciata dal rappresentante legale dell'impresa, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in merito alla tracciabilita' dei flussi finanziari, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, secondo l'allegato 2 al presente decreto; d) nel caso in cui la misura del contributo richiesto sia superiore a 150.000 euro, le dichiarazioni sostitutive rilasciate, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dai soggetti di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 in merito alla non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, secondo gli allegati 3A e 3B al presente decreto; 5. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili procede ad acquisire l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, cosi' come stabilito dall'art. 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. 6. A pena di inammissibilita', la domanda di cui al comma 1 e' firmata digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa e inoltrata online sulla piattaforma https://contributoacquistiautobus.consap.it -_completa degli allegati indicati al precedente comma 4.
Art. 4 Istruttoria della domanda ed erogazione del contributo 1. L'istruttoria della domanda e' svolta da Consap S.p.a., quale soggetto gestore individuato dall'amministrazione responsabile della misura, e si fonda esclusivamente su quanto in essa riportato ai sensi dell'art. 3, nonche' sulle verifiche effettuate sul registro nazionale degli aiuti di Stato nel rispetto dei limiti di cui al comma 7 dell'art. 2. 2. E' fatta salva la facolta' del gestore di chiedere chiarimenti e integrazioni anche documentali tramite apposita comunicazione all'indirizzo pec indicato dall'impresa richiedente. L'impresa entro dieci giorni dalla richiesta fornisce gli elementi di chiarimento. Decorso inutilmente tale termine la domanda e' rigettata con esito negativo. 3. Il gestore sottopone gli esiti delle istruttorie alla commissione di cui all'art. 4 comma 3 del decreto attuativo per la relativa validazione. 4. L'esito delle istruttorie e' comunicato dal gestore alle imprese richiedenti tramite apposita comunicazione all'indirizzo pec indicato nell'istanza. 5. Concluse le attivita' istruttorie, il gestore redige l'elenco dei beneficiari con l'indicazione dell'importo del contributo erogabile, fermo quanto previsto all'art. 2, comma 6 del presente decreto. 6. La commissione approva il riparto dei due fondi ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto attuativo. 7. Il direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto approva i riparti di cui al comma 6, e dispone di procedere alla relativa pubblicazione nelle pagine web dedicate all'autotrasporto del sito istituzionale www.mit.gov.it 8. Il contributo e' erogato dal gestore con bonifico bancario all'IBAN indicato dall'impresa nell'istanza. L'IBAN deve essere di 27 caratteri secondo il formato standard italiano. Non sono consentiti IBAN relativi a libretti postali e a carte ricaricabili LIS. In caso di conto cointestato e' necessario indicare tutti gli intestatari. 9. Ai fini dell'erogazione del contributo, le imprese che si sono avvalse delle facolta' previste dalle norme di cui all'art. 3-bis del decreto attuativo nonche' a seguito di accordi intervenuti direttamente con la banca o la societa' locatrice, producono tramite la Piattaforma, entro il 31 dicembre 2022, le quietanze delle rate e dei canoni pagati, pena la revoca della concessione ai sensi dell'art. 3-bis, comma 2 del decreto attuativo.
Art. 5 Verifiche e controlli 1. In ogni caso e' fatta salva la facolta' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili di effettuare tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione dei contributi e di procedere, in via di autotutela, alla revoca del relativo provvedimento di accoglimento di cui all'art. 4, comma 7, nonche' di ordinarne la restituzione all'entrata del bilancio dello Stato qualora emergano gravi irregolarita' in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari.
Art. 6 Pubblicazione ed entrata in vigore 1. Il presente decreto direttoriale e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e entra in vigore il giorno successivo. Roma, 2 maggio 2022 Il direttore generale: Di Santo
Allegato Parte di provvedimento in formato grafico