MIMIT: start-up innovative e microimprese – voucher per l’innovazione
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 setembre 2024, il Decreto 8 agosto 2024, con la concessione, per l’anno 2024, della misura agevolativa del voucher 3I.
Possono beneficiare del voucher 3I le start-up innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese (di cui all’art. 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012) e le microimprese, come definite dall’allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014, che occupano meno di 10 persone e che realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, per la valorizzazione del proprio processo di innovazione.
Tramite il voucher 3I sarà possibile acquisire i seguenti servizi:
- servizi di consulenza relativi all’effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive e alla verifica della brevettabilità dell’invenzione;
- servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi;
- servizi di consulenza relativi al deposito all’estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.
Fonte: MIMIT
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DECRETO 8 agosto 2024
Concessione, per l’anno 2024, della misura agevolativa del voucher 3I.
IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante «Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273»; Visto l'art. 6 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, che al comma 1 cosi' dispone: «Al fine di promuovere la conoscenza e la consapevolezza delle potenzialita' connesse alla brevettazione delle invenzioni e di sostenere la valorizzazione dei processi di innovazione, alle start up innovative e alle microimprese e' concesso, per l'anno 2024, il voucher 3I - Investire in Innovazione. A tale fine e' autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per l'anno 2024»; Considerato che il comma 2 del predetto art. 6 prevede che il voucher 3I puo' essere utilizzato per l'acquisto di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilita' dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorita' preventive, alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso la Direzione generale per la proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi, all'estensione all'estero della domanda nazionale; Visto il comma 3 del predetto art. 6 che prevede che i criteri e le modalita' di attuazione del voucher 3I siano definiti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Tenuto conto che il medesimo comma 3 prevede altresi' che per lo svolgimento delle attivita' inerenti l'attuazione del voucher 3I, il Ministero delle imprese e del made in Italy possa avvalersi di un soggetto gestore e dei soggetti di cui al Capo VI del Codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, con oneri a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del medesimo art. 6, nel limite dell'1,5 per cento della stessa; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy» e, in particolare, l'art. 3, comma 3, lettera b), che elenca le funzioni attribuite alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese, e l'art. 5, comma 2, lettera b), riguardante le funzioni attribuite alla Direzione generale per la proprieta' industriale-Ufficio italiano brevetti e marchi; Visto il comma 5 dell'art. 6 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, che prevede la concessione del voucher 3I nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato; Visto l'art. 44-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica», e, in particolare, il comma 1, ai sensi del quale «Le amministrazioni dello Stato possono gestire risorse presso il sistema bancario e postale solo nel caso in cui cio' sia previsto da norma di legge o da disposizione regolamentare. In assenza di apposita previsione normativa, l'apertura di un conto bancario o postale e' autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato su richiesta dell'amministrazione competente, debitamente motivata e documentata. L'autorizzazione e' concessa entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.»; Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», e, in particolare, il comma 1, il quale prevede che, a decorrere dal 1º gennaio 2003, per le finalita' di cui all'art. 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalita' della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonche' ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, e' dotato di un «Codice unico di progetto», che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE; Visto il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 15 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Visto l'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»; Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni»; Visto l'art. 32, commi da 7 a 10, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni con legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», che ha istituito la misura agevolativa denominata «Voucher 3I - Investire in Innovazione» - al fine di supportare, nel periodo 2019-2021, la valorizzazione del processo di innovazione delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni con legge 17 dicembre 2012, n. 221; Considerato necessario definire i criteri e le modalita' di attuazione del voucher 3I nonche' individuare il soggetto gestore in applicazione della sopramenzionata disposizione di cui al comma 3 della legge 27 dicembre 2023, n. 206; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) start-up innovative: le imprese di cui all'art. 25, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 179/2012; b) microimprese: le microimprese come definite dall'allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014, che occupano meno di dieci persone e che realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro; c) domanda di brevetto: la domanda di brevetto per invenzione industriale di cui al Capo II, Sezione IV del Codice della proprieta' industriale; d) domanda di brevetto che rivendica la priorita' di una precedente domanda: la domanda che rivendica in uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Unione di Parigi, il diritto di priorita' di una precedente domanda nazionale, secondo le disposizioni dell'art. 4 della citata Convenzione richiamato dall'art. 4 del Codice della proprieta' industriale (decreto legislativo n. 30/2005); e) servizi di consulenza relativi al deposito all'estero di una domanda nazionale: i servizi relativi sia alla stesura della documentazione brevettuale in lingua diversa dall'italiano, che al deposito della domanda presso l'Ufficio estero; f) fornitori di servizi: i consulenti e gli avvocati appositamente abilitati; g) soggetto gestore: il soggetto, individuato dal successivo art. 7, titolare dei procedimenti di esame e valutazione delle domande di erogazione del contributo nonche' di erogazione del voucher.
Art. 2 Imprese beneficiarie 1. Possono beneficiare del voucher 3I per la valorizzazione del proprio processo di innovazione le start-up innovative e le microimprese, come definite dall'art. 1 del presente decreto.
Art. 3 Servizi acquisibili tramite il voucher 3I 1. Tramite il voucher 3I e' possibile acquisire i seguenti servizi: a) servizi di consulenza relativi all'effettuazione delle ricerche di anteriorita' preventive e alla verifica della brevettabilita' dell'invenzione; b) servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi; c) servizi di consulenza relativi al deposito all'estero di una domanda che rivendica la priorita' di una precedente domanda nazionale di brevetto. 2. I servizi di cui al comma 1, per l'acquisizione dei quali e' possibile utilizzare il voucher 3I, possono essere forniti esclusivamente dai consulenti in proprieta' industriale e dagli avvocati, iscritti in appositi elenchi predisposti, rispettivamente, dall'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale e dal Consiglio nazionale forense sulla base di criteri e modalita' fissati con i successivi articoli 5 e 6 del presente decreto. L'inclusione dei soggetti fornitori negli elenchi avviene su base volontaria, tramite la presentazione della propria candidatura. 3. Ciascun soggetto di cui all'art. 2 puo' richiedere la concessione di un solo voucher 3I, per un solo servizio fermo restando che, per la richiesta del voucher relativo ai servizi di cui alla lettera c) del comma 1, il soggetto beneficiario deve essere in possesso di una domanda di brevetto nazionale. 4. L'impresa utilizzera' il voucher 3I concesso per fruire del servizio richiesto, le cui modalita' di pagamento sono disciplinate all'art. 4, comma 7. 5. Non possono essere richiesti servizi per i quali il soggetto beneficiario abbia gia' ricevuto un voucher 3I ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, con legge 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 4 Criteri e condizioni per l'erogazione del voucher 1. L'importo del voucher 3I e' concesso, ai sensi e nei limiti di cui al regolamento (UE) 2023/2831 in materia di aiuti «de minimis», nelle seguenti misure: a) euro 1.000,00 + IVA per i servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilita' dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorita' preventive; b) euro 3.000,00 + IVA, per i servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi; c) euro 4.000,00 + IVA, per i servizi di consulenza relativi al deposito all'estero della domanda nazionale di brevetto. 2. Il voucher non include gli oneri relativi a tasse e diritti concernenti il deposito delle domande di brevetto. 3. L'agevolazione e' concessa sulla base di una procedura automatica a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Per potere accedere all'agevolazione, il soggetto richiedente presenta apposita domanda al soggetto gestore nella quale deve essere indicata la tipologia del servizio di consulenza di cui intende beneficiare, nonche' il fornitore individuato e la relativa accettazione dell'incarico. 5. Ricevuta la domanda, il soggetto gestore fornisce riscontro al richiedente dell'avvenuta ricezione della stessa unitamente alla trasmissione del codice unico di progetto (CUP) assegnato alla richiesta e procede con la verifica dei requisiti per l'accesso all'agevolazione previsti dal presente decreto. 6. Il soggetto gestore, in caso di esito positivo, della valutazione di cui al comma 5, rilascia il voucher notificandolo ai soggetti interessati. In caso di esito negativo, il soggetto gestore procede con il diniego dell'istanza, dandone comunicazione al soggetto richiedente. 7. L'iter di valutazione sara' espletato nel rispetto del termine indicato nel successivo decreto di cui all'art. 8. 8. A seguito dell'esito dei controlli effettuati dal soggetto gestore sull'effettiva erogazione del servizio, secondo le modalita' e nei termini indicati nel decreto di cui all'art. 8, il fornitore del servizio emette relativa fattura con indicazione nell'apposito campo del relativo CUP ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13. Il soggetto gestore procede al pagamento per l'intero importo della fattura in favore del singolo fornitore di servizi, entro trenta giorni dalla ricezione della fattura stessa. Nel caso dei servizi di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), l'esito positivo dei controlli e' vincolato al superamento delle verifiche preliminari di ricevibilita', da parte della Direzione generale per la proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi, della domanda di brevetto presentata. 9. Ai fini di quanto previsto al precedente comma, le risorse finanziarie stanziate per l'intervento sono trasferite, solo successivamente all'individuazione dei beneficiari, al soggetto gestore presso un apposito conto corrente bancario da esso gestito, previa autorizzazione all'apertura da richiedere ai sensi dell'art. 44-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 10. Non sono ammessi al pagamento tramite il voucher 3I i servizi erogati da soggetti non inclusi negli elenchi di cui all'art. 3, comma 2 o erogati dal fornitore prima dell'inserimento in tali elenchi. 11. Per la fornitura dei servizi, i soggetti inseriti negli elenchi di cui all'art. 3, comma 2, si impegnano a non richiedere anticipi di pagamento, ne' ulteriori compensi per il servizio coperto dal voucher. 12. Non sono ammissibili i servizi erogati a imprese di cui il fornitore del servizio sia amministratore, socio o dipendente.
Art. 5 Formazione e gestione dell'elenco dei consulenti in proprieta' industriale 1. L'elenco dei consulenti in proprieta' industriale abilitati a fornire i servizi finanziabili con il voucher 3I e' formato e gestito dal Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale. 2. Al fine di costituire l'elenco, il Consiglio indice una «call» rivolta agli iscritti all'Ordine professionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Nella «call» il Consiglio fissa anche il termine di presentazione delle candidature, che non deve essere superiore a trenta giorni. 3. Ogni iscritto puo' presentare la propria candidatura al Consiglio dell'Ordine utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Consiglio stesso, nel quale deve indicare: a) nome e cognome; b) numero di iscrizione all'Albo (sezione brevetti); c) l'eventuale studio o societa' di appartenenza; d) il domicilio, compreso un indirizzo di posta elettronica certificata; e) i servizi di cui all'art. 3 del presente decreto per i quali chiede l'iscrizione; f) nel caso di richiesta di iscrizione per il servizio di cui alla lettera c) dell'art. 3 del presente decreto, il numero di iscrizione EPI; g) il proprio codice fiscale e/o partita IVA; h) il codice fiscale e la partita IVA dell'eventuale studio o societa' di appartenenza; i) regime fiscale; j) eventuali recapiti aggiuntivi. 4. Il Consiglio dell'Ordine, verificate le candidature ricevute e le informazioni fornite, forma l'elenco entro trenta giorni dalla chiusura della «call». 5. Il Consiglio pubblica l'elenco e i successivi aggiornamenti, nel rispetto delle norme applicabili in materia di tutela della privacy, in apposita sezione del proprio sito web istituzionale www.ordine-brevetti.it con le informazioni di cui alle lettere da a) a f) del precedente comma del presente articolo, per consentire ai soggetti beneficiari dei voucher la scelta e il contatto con il fornitore dei servizi. 6. Le informazioni complete dei fornitori dei servizi, come elencate alle lettere da a) a j), sono trasferite al soggetto gestore per via telematica, ai fini della gestione della misura. 7. Per gli aggiornamenti successivi dell'elenco, il Consiglio indice, ogni sei mesi, una nuova «call» agli iscritti per la presentazione di eventuali nuove candidature. Delle «call» di aggiornamento il Consiglio da' preventiva comunicazione alla Direzione generale per la proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi. Della pubblicazione degli elenchi aggiornati, il Consiglio fornisce tempestiva informazione sia all'Ufficio di cui sopra, sia al soggetto gestore. 8. Le variazioni dei dati inseriti nell'elenco che intervengono negli intermezzi tra gli aggiornamenti di cui al comma precedente sono gestiti dal Consiglio e comunicati tempestivamente da questi alla Direzione generale per la proprieta' industriale - UIBM e al soggetto gestore che, entro sette giorni, li recepisce ai fini della gestione della misura.
Art. 6 Formazione e gestione dell'elenco degli avvocati 1. L'elenco degli avvocati abilitati a fornire i servizi finanziabili con il voucher 3I e' formato e gestito dal Consiglio nazionale forense. 2. Al fine di costituire l'elenco, il Consiglio indice una «call» rivolta agli iscritti all'Ordine professionale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Nella «call», il Consiglio fissa anche il termine di presentazione delle candidature, che non deve essere superiore a trenta giorni. Ogni iscritto puo' presentare la propria candidatura al Consiglio nazionale forense utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Consiglio stesso, nel quale devono indicare: a) nome e cognome; b) numero di iscrizione all'Albo; c) l'eventuale studio o societa' di appartenenza; d) il domicilio, compreso un indirizzo di posta elettronica certificata; e) i servizi di cui all'art. 3 del presente decreto per i quali chiede l'iscrizione; f) per i servizi di cui alla lettera a) dell'art. 3, comma 1, del presente decreto, una autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in ordine alla specifica esperienza professionale nel campo dei brevetti; g) per i servizi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3, comma 1, del presente decreto, una autocertificazione, ai sensi del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, anche in ordine al percorso formativo post laurea in materia di proprieta' industriale; h) il proprio codice fiscale e/o partita IVA; i) il codice fiscale e la partita IVA dell'eventuale studio o societa' di appartenenza; j) il regime fiscale; k) eventuali recapiti aggiuntivi. 3. Il Consiglio nazionale forense, ricevute le domande e le informazioni fornite sotto la responsabilita' dei richiedenti, forma l'elenco entro trenta giorni dalla chiusura della «call». 4. Il Consiglio pubblica l'elenco e i successivi aggiornamenti, nel rispetto delle norme applicabili in materia di tutela della privacy, in apposita sezione del proprio sito web istituzionale www.consiglionazionaleforense.it con le informazioni di cui alle lettere da a) a e) del comma 2 del presente articolo, per consentire ai soggetti beneficiari del voucher la scelta e il contatto con il fornitore dei servizi. 5. Le informazioni complete dei fornitori dei servizi, come elencate alle lettere da a) a k) del comma 2, sono trasferite al soggetto gestore per via telematica, ai fini della gestione della misura. 6. Per gli aggiornamenti successivi dell'elenco, il Consiglio indice ogni 6 mesi una nuova «call» agli iscritti per la presentazione di eventuali nuove candidature. Delle «call» di aggiornamento il Consiglio da' preventiva comunicazione alla Direzione generale per la proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi. Della pubblicazione degli elenchi aggiornati il Consiglio fornisce tempestiva informazione sia alla Direzione generale sia al soggetto gestore. 7. Le variazioni dei dati inseriti nell'elenco che intervengono negli intermezzi tra gli aggiornamenti di cui al comma 6 sono gestiti dal Consiglio e comunicati tempestivamente da questi Direzione generale per la proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi e al soggetto gestore, che, entro sette giorni, li recepisce al fine della gestione della misura.
Art. 7 Soggetto gestore 1. Soggetto gestore del voucher 3I e' l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia. I rapporti tra il soggetto gestore e la Direzione competente del Ministero delle imprese e del made in Italy sono regolamentati tramite apposito atto convenzionale.
Art. 8 Modalita' di attuazione 1. Le risorse a disposizione per la concessione dei voucher, le modalita' di presentazione delle domande, i criteri di valutazione, la documentazione necessaria, il circuito finanziario, i rapporti tra i soggetti di cui agli articoli 5 e 6 e il soggetto gestore, le motivazioni di revoca, nonche' gli ulteriori aspetti applicativi sono definiti con decreto del direttore generale della Direzione competente del Ministero delle imprese e del made in Italy. Con il medesimo decreto sono fissati altresi' i termini di apertura di presentazione delle domande, a seguito della definizione dell'atto convenzionale con il soggetto gestore di cui all'art. 7. 2. Il presente decreto e' pubblicato sul sito internet del Ministero delle imprese e del made in Italy (www.mimit.gov.it); le informazioni rilevanti del presente decreto sono pubblicate nella piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» di cui all'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, le predette pubblicazioni assolvono agli obblighi di pubblicita' legale del presente decreto. Il presente decreto sara' oggetto di registrazione presso i competenti organi di controllo. Roma, 8 agosto 2024 Il Ministro delle imprese e del made in Italy Urso Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1333