MEF: tassi di interesse ai fini della legge sull’usura

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2024, il Decreto 24 giugno 2024 con la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull’usura.

Il periodo di rilevazione è stato 1° gennaio – 31 marzo 2024 e l’applicazione avviene  dal 1° luglio al 30 settembre 2024.

 

I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari

Fonte: MEF

 


 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 giugno 2024 

Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull’usura. Periodo di rilevazione 1° gennaio – 31 marzo 2024. Applicazione dal 1° luglio al 30 settembre 2024

 
                        IL DIRIGENTE GENERALE 
                          della Direzione V 
                     del Dipartimento del Tesoro 
 
  Vista la legge 7  marzo  1996,  n.  108,  recante  disposizioni  in
materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma  1,  in  base  al
quale «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e  l'Ufficio
italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale
medio, comprensivo  di  commissioni,  di  remunerazioni  a  qualsiasi
titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad  anno
degli  interessi  praticati  dalle  banche   e   dagli   intermediari
finanziari iscritti negli elenchi tenuti  dall'Ufficio  italiano  dei
cambi e dalla Banca d'Italia rispettivamente ai sensi dell'art. 106 e
107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso  del
trimestre precedente per operazioni della stessa natura»; 
  Visto  il  proprio  decreto  del  27  settembre  2023,  recante  la
«Classificazione delle operazioni creditizie per  categorie  omogenee
ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi  praticati
dalle banche e dagli intermediari finanziari»; 
  Visto, da ultimo, il proprio decreto del 21 marzo 2024,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2024 e,  in  particolare,
l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito  di
procedere per il trimestre 1°  gennaio  2024 -  31  marzo  2024  alla
rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e
dagli intermediari finanziari; 
  Avute  presenti  le  «Istruzioni  per  la  rilevazione  dei   tassi
effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla
Banca d'Italia (pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale  n.  185  del  9
agosto 2016); 
  Vista la rilevazione dei valori medi dei  tassi  effettivi  globali
segnalati  dalle  banche  e   dagli   intermediari   finanziari   con
riferimento al periodo 1° gennaio 2024 - 31 marzo 2024 e tenuto conto
della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento,
del  valore  medio   del   tasso   applicato   alle   operazioni   di
rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio
direttivo della Banca centrale europea,  la  cui  misura  sostituisce
quella del tasso  determinato  dalla  Banca  d'Italia  ai  sensi  del
decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso
ufficiale di sconto; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2000, n.  394,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  28  febbraio  2001,  n.   24,   recante
interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108; 
  Viste le rilevazioni statistiche sugli interessi di mora,  condotte
a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia  d'intesa  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, su un campione di intermediari secondo
le modalita' indicate nella nota metodologica; 
  Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente
l'attuazione  del  decreto  legislativo  n.  29/1993   e   successive
modificazioni  e   integrazioni,   in   ordine   alla   delimitazione
dell'ambito di responsabilita'  del  vertice  politico  e  di  quello
amministrativo; 
  Atteso che, per effetto di  tale  direttiva,  il  provvedimento  di
rilevazione dei tassi effettivi globali medi  ai  sensi  dell'art.  2
della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di  responsabilita'  del
vertice amministrativo; 
  Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre  2007,
n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290  del  14  dicembre
2007, che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi
e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia; 
  Visto il decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  141,  recante
«Attuazione della  direttiva  2008/48/CE  relativa  ai  contratti  di
credito ai consumatori, nonche' modifiche del  titolo  VI  del  testo
unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in  merito  alla
disciplina dei  soggetti  operanti  nel  settore  finanziario,  degli
agenti in attivita' finanziaria  e  dei  mediatori  creditizi»,  come
successivamente modificato e integrato; 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45  di  «Attuazione
della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio,  l'esercizio  e  la
vigilanza  prudenziale  dell'attivita'  degli  istituti   di   moneta
elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e  che
abroga la direttiva 2000/46/CE»; 
  Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, di  «Attuazione
della direttiva 2013/36/UE, che modifica la  direttiva  2002/87/CE  e
abroga le direttive 2006/48/CE  e  2006/49/CE,  per  quanto  concerne
l'accesso  all'attivita'  degli  enti  creditizi   e   la   vigilanza
prudenziale sugli enti creditizi e  sulle  imprese  di  investimento.
Modifiche al decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385  e  al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»; 
  Sentita la Banca d'Italia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I tassi effettivi globali  medi,  riferiti  ad  anno,  praticati
dalle banche e dagli intermediari finanziari,  determinati  ai  sensi
dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente
al trimestre 1° gennaio 2024 - 31 marzo  2024,  sono  indicati  nella
tabella riportata in allegato (allegato A). 
                               Art. 2 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2024. 
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 30 settembre  2024,  ai  fini  della  determinazione  degli
interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7  marzo
1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13  maggio  2011,  n.
70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n.  106,
i tassi riportati nella tabella  indicata  all'art.  1  del  presente
decreto devono essere aumentati di un  quarto,  cui  si  aggiunge  un
margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite
e il tasso medio non puo' essere superiore a otto punti percentuali. 
                               Art. 3 
 
  1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere
in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in  modo  facilmente
visibile la tabella riportata in allegato (allegato A). 
  2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine  di  verificare
il rispetto del limite di cui all'art. 2,  comma  4,  della  legge  7
marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12  luglio  2011,  n.
106, si attengono ai criteri di  calcolo  delle  «Istruzioni  per  la
rilevazione dei tassi effettivi globali medi  ai  sensi  della  legge
sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia. 
  3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° aprile 2024  -  30
giugno  2024  alla  rilevazione  dei  tassi  effettivi  globali  medi
praticati  dalle  banche  e   dagli   intermediari   finanziari   con
riferimento  alle  categorie  di  operazioni  indicate  nell'apposito
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma  1,  del
presente  decreto  non  sono  comprensivi  degli  interessi  di  mora
contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. 
  5. Secondo l'ultima rilevazione  statistica  condotta  dalla  Banca
d'Italia d'intesa con il Ministero dell'economia e delle  finanze,  i
tassi di mora pattuiti  presentano,  rispetto  ai  tassi  percentuali
corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9  punti  percentuali
per i mutui  ipotecari  di  durata  ultraquinquennale,  a  4,1  punti
percentuali per le operazioni di leasing e a  3,1  punti  percentuali
per il complesso degli altri prestiti. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 24 giugno 2024 
 
                                     Il dirigente generale: Cappiello 
                                                           Allegato A 
 
RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI  GLOBALI  MEDI  AI  FINI
                       DELLA LEGGE SULL'USURA 
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE  BANCHE  E
DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE
DEL  VALORE  MEDIO   DEL   TASSO   APPLICATO   ALLE   OPERAZIONI   DI
             RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA 
 PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1°GENNAIO - 31 MARZO 2024 
         APPLICAZIONE DAL 1°LUGLIO FINO AL 30 SETTEMBRE 2024 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
      Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi 
                   ai fini della legge sull'usura 
 
                          Nota metodologica 
 
    La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a  contrastare  il  fenomeno
dell'usura, prevede che siano resi noti  con  cadenza  trimestrale  i
tassi effettivi globali medi, comprensivi  di  commissioni,  spese  e
remunerazioni  a  qualsiasi  titolo   connesse   col   finanziamento,
praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari. 
    Il decreto annuale di classificazione  delle  operazioni  emanato
dal Ministero dell'economia e delle finanze ripartisce le  operazioni
in categorie omogenee e attribuisce alla Banca d'Italia il compito di
rilevare i tassi. 
    La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le  medie
aritmetiche  dei  tassi  praticati  sulle  operazioni   censite   nel
trimestre di riferimento. Essa e' condotta per classi di importo; non
sono incluse  nella  rilevazione  alcune  fattispecie  di  operazioni
condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es.
operazioni a tassi agevolati in virtu' di provvedimenti legislativi). 
    Per  le  seguenti  operazioni:  «credito   personale»,   «credito
finalizzato»,  «leasing:  immobiliare  a  tasso  fisso  e   a   tasso
variabile, aeronavale e  su  autoveicoli,  strumentale»,  «mutui  con
garanzia ipotecaria: a tasso  fisso  e  a  tasso  variabile»,  «altri
finanziamenti», «prestiti contro cessione del quinto dello  stipendio
e della pensione» e «finanziamenti con utilizzo di carte di  credito»
i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di  finanziamento  accesi
nel trimestre; per esse e'  adottato  un  indicatore  del  costo  del
credito analogo al TAEG  definito  dalla  normativa  comunitaria  sul
credito al consumo. Per le seguenti operazioni: «aperture di  credito
in  conto   corrente»,   «scoperti   senza   affidamento»,   «credito
revolving», «finanziamenti per anticipi  su  crediti  e  documenti  e
sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti  all'importazione  e
anticipo fornitori» e «factoring» - i cui  tassi  sono  continuamente
sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte
le  operazioni  in  essere  nel  trimestre,  computati   sulla   base
dell'effettivo utilizzo. 
    La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso
degli intermediari finanziari di cui all'art.  106  del  testo  unico
bancario. Nel novero dei soggetti  segnalanti  sono  stati  compresi,
inoltre, gli operatori di  microcredito  ossia  i  soggetti  iscritti
nell'elenco previsto dall'art. 111 del testo unico bancario. 
    La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra  dati  omogenei  al
fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le
categorie di finanziamento sono definite  considerando  l'omogeneita'
delle operazioni evidenziata dalle  forme  tecniche  adottate  e  dal
livello dei tassi di mercato rilevati. 
    La tabella - che e' stata definita sentita la Banca d'Italia - e'
composta da ventiquattro tassi che fanno  riferimento  alle  predette
categorie di operazioni. 
    Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla
base della distribuzione  delle  operazioni  tra  le  diverse  classi
presenti nella  rilevazione  statistica;  lo  scostamento  dei  tassi
aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe  di  importo
e' contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del marzo 2017,  la
metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con le
nuove «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi
ai sensi della legge sull'usura» emanate  dalla  Banca  d'Italia  nel
luglio 2016 (1) . 
    Il mancato rientro delle aperture di credito scadute  o  revocate
ricade nella categoria «scoperti senza affidamento». 
    A partire dal  decreto  trimestrale  del  settembre  2017,  viene
unificata la classe di  importo  della  sottocategoria  del  «credito
revolving». 
    Con riferimento ai prestiti  contro  cessione  del  quinto  dello
stipendio e della pensione di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 180/1950, le  modalita'  di  assolvimento  dell'obbligo
della garanzia assicurativa di cui all'art. 54 del medesimo  decreto,
secondo quanto previsto dal regolamento ISVAP  n.  29  del  16  marzo
2009, non modificano la classificazione di tali operazioni  stabilita
dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2  della
legge n. 108/1996. La disposizione del citato art. 54 del decreto del
Presidente della Repubblica n.  180/1950,  nello  stabilire  che  gli
istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del  quinto
«non possono assumere in proprio i rischi di morte o di  impiego  dei
cedenti» e' unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziatori
possano rilasciare garanzie assicurative,  attivita'  riservata  alle
imprese assicurative autorizzate. 
    Sono state modificate le modalita' con cui vengono computati  nel
TEG gli oneri, inclusa la Commissione di istruttoria  veloce,  per  i
quali le nuove istruzioni hanno reso obbligatorio il calcolo su  base
annua (moltiplicando per 4 l'onere trimestrale). 
    Data la  metodologia  della  segnalazione,  i  tassi  d'interesse
bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla
Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati  e
di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai  fini  dell'analisi
economica e  dell'esame  della  congiuntura.  Queste  rilevazioni  si
riferiscono  a  campioni,  tra  loro  diversi,  di  banche;  i  tassi
armonizzati  non  sono  comprensivi  degli  oneri  accessori  e  sono
ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale  dei
rischi si riferiscono alle operazioni  di  finanziamento  di  importo
pari o superiore a 30 mila euro. 
    Secondo quanto  previsto  dalla  legge,  i  tassi  medi  rilevati
vengono corretti in relazione alle  variazioni  apportate  al  valore
medio  del  tasso  applicato  alle  operazioni   di   rifinanziamento
principali  dell'Eurosistema,  determinato  dal  Consiglio  direttivo
della Banca centrale europea, nel trimestre  di  rilevazione  nonche'
nel trimestre successivo a quello di riferimento. 
    Come prescrive la legge, il limite oltre il quale  gli  interessi
sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un
quarto  e  aggiungendo  un  margine  di   ulteriori   quattro   punti
percentuali. La differenza tra il limite e il tasso  medio  non  puo'
essere superiore a otto punti percentuali. 
 
Rilevazione sugli interessi di mora 
    I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1,  comma  1,  del
presente  decreto  non  sono  comprensivi  degli  interessi  di  mora
contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. 
    I dati  di  cui  al  comma  5,  dell'art.  3  -  forniti  a  fini
conoscitivi - si  basano  sulle  risposte  fornite  dai  partecipanti
all'ultima rilevazione  statistica  condotta  dalla  Banca  d'Italia,
d'intesa con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  la  cui
elaborazione e' stata ultimata nel corso del 2017. 
    La rilevazione, di natura campionaria, ha interessato le primarie
banche e i principali intermediari finanziari operativi sul  mercato,
selezionati tra quelli soggetti  alla  segnalazione  trimestrale  dei
TEGM, in base a un criterio di rappresentativita' riferito al  numero
dei  contratti  segnalati  per  categoria  di  operazioni.  I  valori
riportati nel presente decreto si riferiscono a circa due milioni  di
rapporti. Presso il campione sono state  rilevate,  in  relazione  ai
contratti accesi nel secondo trimestre 2015, le  condizioni  pattuite
per l'eventuale ritardo nel pagamento, espresse come differenza media
in punti percentuali tra il tasso di mora su base annua e il tasso di
interesse annuo corrispettivo. 
 
__________ 

(1) Le nuove istruzioni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale  del  9
    agosto  2016  n.  185   e   sul   sito   della   Banca   d'Italia
    (https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio
    -norme/contrasto-usura/cusu-istr-tassi/) 
La Redazione

Autore: La Redazione

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