MEF: perequazione automatica delle pensioni per l’anno 2018 e valore definitivo anno 2017

MEFIl Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 26 novembre 2018, il Decreto 16 novembre 2018 con il valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell’aumento di perequazione delle pensioni spettante per l’anno 2018 con decorrenza dal 1° gennaio 2019, nonché il valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l’anno 2017 con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

 

Fonte: MEF

 

 


 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 novembre 2018 

Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell’aumento di perequazione delle pensioni spettante per l’anno 2018 con decorrenza dal 1° gennaio 2019, nonche’ il valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l’anno 2017 con decorrenza dal 1° gennaio 2018. (18A07523)

 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                             IL MINISTRO 
                DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
  Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  503,  che  prevede  l'applicazione  degli  aumenti  a  titolo  di
perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali
sulla base dell'adeguamento al costo  vita  con  cadenza  annuale  ed
effetto dal 1° novembre di ciascun anno; 
  Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che  dispone,
con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal
descritto  art.  11  ai  fini  della  perequazione  automatica  delle
pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno; 
  Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41,  che
demanda  ad  apposito  decreto  la  determinazione  delle  variazioni
percentuali di perequazione automatica delle pensioni; 
  Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  e
l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  recanti
criteri per la perequazione delle pensioni; 
  Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730,  nella  parte
in cui richiama la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di
cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto il decreto 20  novembre  2017  (Gazzetta  Ufficiale  -  Serie
generale - n. 280 del 30 novembre  2017)  concernente:  «Perequazione
automatica delle pensioni per l'anno 2017  e  valore  definitivo  per
l'anno 2016»; 
  Visto l'art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,
che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e
ai  parametri  ad  esse  connesse,  prevede  che  la  percentuale  di
adeguamento  corrispondente  alla   variazione   che   si   determina
rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi  al  consumo
per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente  il
mese  di  decorrenza  dell'adeguamento,  all'analogo   valore   medio
relativo all'anno precedente non puo' risultare inferiore a zero; 
  Vista la comunicazione dell'Istituto  nazionale  di  statistica  in
data 6 novembre 2018, prot. n. 1618494/18, dalla quale si rileva che: 
    la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza  tabacchi,  tra
il periodo gennaio - dicembre 2016 ed il periodo gennaio  -  dicembre
2017 e' risultata pari a + 1,1; 
    la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza  tabacchi,  tra
il periodo gennaio - dicembre 2017 ed il periodo gennaio  -  dicembre
2018 e' risultata pari a +1,1 ipotizzando, in via provvisoria, per  i
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018 una variazione  dell'indice
pari rispettivamente a +0,0, -0,1 e +0,1; 
  Considerata la necessita': 
    di determinare il valore effettivo della  variazione  percentuale
per l'aumento  di  perequazione  automatica  con  decorrenza  dal  1°
gennaio 2018; 
    di  determinare  la  variazione  percentuale  per  l'aumento   di
perequazione automatica  con  effetto  dal  1°  gennaio  2019,  salvo
conguaglio all'accertamento dei valori  definitivi  relativamente  ai
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018; 
    di indicare le modalita'  di  attribuzione  dell'aumento  per  le
pensioni  sulle  quali  e'   corrisposta   l'indennita'   integrativa
speciale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La percentuale di variazione  per  il  calcolo  della  perequazione
delle pensioni per l'anno 2017 e' determinata in misura pari  a  +1,1
dal 1° gennaio 2018.  
                               Art. 2 
 
  La percentuale di variazione  per  il  calcolo  della  perequazione
delle pensioni per l'anno 2018 e' determinata in misura pari  a  +1,1
dal 1° gennaio 2019, salvo  conguaglio  da  effettuarsi  in  sede  di
perequazione per l'anno successivo. 
                               Art. 3 
 
  Le percentuali di variazione di cui agli articoli  precedenti,  per
le pensioni alle  quali  si  applica  la  disciplina  dell'indennita'
integrativa speciale di cui alla legge 27  maggio  1959,  n.  324,  e
successive   modificazioni   ed   integrazioni,   sono    determinate
separatamente sull'indennita' integrativa speciale,  ove  competa,  e
sulla pensione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 16 novembre 2018 
 
                                            Il Ministro dell'economia 
                                                 e delle finanze      
                                                       Tria           
 
  Il Ministro del lavoro  
e delle politiche sociali 
         Di Maio          
La Redazione

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