MEF: la procedura di ravvedimento guidato nell’ambito dell’adempimento collaborativo

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2024, il Decreto n. 126 del 31 luglio 2024, con il Regolamento recante la disciplina della procedura di ravvedimento guidato nell’ambito dell’adempimento collaborativo.

I contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo, di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo n. 128 del 5 agosto 2015, che ravvisano omissioni o irregolarita’ commesse nell’applicazione delle disposizioni tributarie rilevanti sulla determinazione e sul pagamento dei tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o intendono regolarizzare la propria posizione aderendo alle indicazioni dell’Agenzia delle entrate, possono provvedere spontaneamente a sanare la violazione commessa utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, avvalendosi della procedura del Decreto n. 126/2024.

 

Fonte: MEF

 


 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 luglio 2024, n. 126

Regolamento recante la disciplina della procedura di ravvedimento guidato nell’ambito dell’adempimento collaborativo.

 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il  decreto  legislativo  5  agosto  2015,  n.  128,  recante
«Disposizioni sulla certezza del diritto nei  rapporti  tra  fisco  e
contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma  2,  della
legge 11 marzo 2014, n. 23»; 
  Visto l'articolo 3 del predetto  decreto  legislativo  n.  128  del
2015, che «al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione
e di cooperazione rafforzate basate  sul  reciproco  affidamento  tra
amministrazione finanziaria e contribuenti, nonche' di  favorire  nel
comune interesse la prevenzione e la risoluzione  delle  controversie
in  materia  fiscale»,   istituisce   «il   regime   dell'adempimento
collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati  di
un sistema di rilevazione,  misurazione,  gestione  e  controllo  del
rischio fiscale, inteso quale rischio di  operare  in  violazione  di
norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi  o  con
le finalita' dell'ordinamento tributario»; 
  Visti gli articoli da 4 a 7  del  medesimo  decreto  legislativo  5
agosto 2015, n. 128, che  disciplinano  requisiti,  doveri,  effetti,
competenze e procedure e  in  particolare,  l'articolo  5,  comma  2,
lettera b), che prevede per i contribuenti che aderiscono  al  regime
dell'adempimento   collaborativo   il   dovere   di    adottare    un
«comportamento collaborativo e  trasparente,  mediante  comunicazione
tempestiva ed esauriente all'Agenzia  delle  entrate  dei  rischi  di
natura fiscale  e,  in  particolare,  delle  operazioni  che  possono
rientrare   nella   pianificazione   fiscale   aggressiva»,   nonche'
l'articolo 6, comma 1,  il  quale  prevede  per  i  contribuenti  che
aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo  la  possibilita'
«di pervenire con l'Agenzia delle entrate a  una  comune  valutazione
delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima  della
presentazione  delle  dichiarazioni  fiscali,  attraverso  forme   di
interlocuzione costante e preventiva su elementi di fatto, inclusa la
possibilita' dell'anticipazione del controllo»; 
  Visto altresi'  l'articolo  6,  comma  2,  del  richiamato  decreto
legislativo n. 128 del 2015, il quale prevede per i contribuenti  che
aderiscono al regime dell'adempimento  collaborativo  «una  procedura
abbreviata di interpello preventivo in merito all'applicazione  delle
disposizioni tributarie  a  casi  concreti,  in  relazione  ai  quali
l'interpellante ravvisa rischi fiscali»; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  2023,  n.  221,  recante
«Disposizioni  in  materia  di  adempimento  collaborativo»,  ed,  in
particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera c),  numero  1),  che  ha
sostituito il comma 2, ultimo periodo, del predetto  articolo  6  del
decreto legislativo n. 128  del  2015,  il  quale  dispone  che  «Con
regolamento  del  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   sono
disciplinate le procedure per la regolarizzazione della posizione del
contribuente in caso di adesione  a  indicazioni  dell'Agenzia  delle
entrate che  comportano  la  necessita'  di  effettuare  ravvedimenti
operosi, prevedendo un contraddittorio preventivo  nonche'  modalita'
semplificate e termini ridotti per la definizione del procedimento»; 
  Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
472 che disciplina l'istituto del ravvedimento operoso; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 giugno 2024; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del  1988,
effettuata con nota n. 28779, in data 28 giugno 2024; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                 Requisiti e ambito di applicazione 
 
  1. I contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo di
cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015,  n.
128,   che   ravvisano    omissioni    o    irregolarita'    commesse
nell'applicazione  delle  disposizioni  tributarie  rilevanti   sulla
determinazione e sul pagamento dei tributi amministrati  dall'Agenzia
delle entrate o intendono regolarizzare la propria posizione aderendo
alle  indicazioni  dell'Agenzia  delle  entrate,  possono  provvedere
spontaneamente a sanare la violazione commessa utilizzando l'istituto
del  ravvedimento  operoso,  di  cui  all'articolo  13  del   decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, avvalendosi della procedura  di
cui al presente decreto. 
  2. La procedura di cui al presente  decreto  e'  consentita  per  i
periodi di applicazione del regime di adempimento collaborativo. 
                               Art. 2 
 
                        Avvio della procedura 
 
  1. I soggetti  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  presentano  al
competente  Ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate,  entro  nove  mesi
antecedenti  la  decadenza   dei   termini   di   accertamento,   una
comunicazione qualificata che contenga tutti gli elementi informativi
idonei  a  consentire  all'Ufficio  una  esauriente  disamina   della
fattispecie,  nonche'  le  imposte,  le  sanzioni  e  gli   interessi
correlati alla violazione rilevata. 
  2. La comunicazione di cui al comma 1, redatta in carta libera,  e'
sottoscritta e presentata all'Ufficio competente, mediante consegna a
mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento
ovvero  per  via  telematica   attraverso   l'impiego   della   posta
elettronica certificata  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 febbraio 2005, n.  68.  La  comunicazione  deve  essere
sottoscritta  con  firma  autografa,  ovvero,  nei  casi  in  cui  il
documento e' trasmesso a mezzo  posta  elettronica  certificata,  con
firma digitale o con le modalita' di cui all'articolo  38,  comma  3,
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  3. Ai fini delle riduzioni sanzionatorie di  cui  all'articolo  13,
comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,  si  tiene
conto della data di presentazione della comunicazione qualificata  di
cui al comma 1. 
                               Art. 3 
 
                           Contradditorio 
 
  1. L'Ufficio competente, entro novanta giorni dal ricevimento della
comunicazione  di  cui  all'articolo  2,   comma   1,   notifica   al
contribuente, con le modalita' di cui all'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, uno schema  di
ricalcolo contenente l'ammontare delle maggiori imposte,  sanzioni  e
interessi dovuti in base alla comunicazione  qualificata,  assegnando
un termine non inferiore a sessanta giorni per  consentire  eventuali
osservazioni. 
  2. Entro sessanta giorni dalla scadenza del  termine  assegnato  al
comma  1,  l'Ufficio,  valutate   le   eventuali   osservazioni   del
contribuente, notifica, con le stesse modalita' di cui al comma 1, un
atto  di  ricalcolo  contenente  l'indicazione  dell'ammontare  delle
maggiori imposte, sanzioni  e  interessi  correlati  alla  violazione
comunicata e la data, non inferiore  a  quindici  giorni,  entro  cui
effettuare il versamento. 
  3. La misura delle sanzioni contenuta  nell'atto  di  ricalcolo  e'
determinata sulla base delle riduzioni previste dall'articolo 13  del
decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472.  Ricorrendone  le
condizioni, la sanzione base, cui applicare le riduzioni previste dal
citato articolo 13, e' costituita dalla sanzione minima  prevista  in
relazione alle singole norme violate ridotta  della  meta'  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto  2015,
n. 128. 
  4. E' fatta salva la facolta' del  contribuente  di  anticipare  la
chiusura della procedura mediante pagamento immediato delle  maggiori
imposte, sanzioni e interessi indicati dall'Ufficio nello  schema  di
ricalcolo di cui al comma 1. 
                               Art. 4 
 
               Adempimenti di chiusura della procedura 
 
  1. La procedura si conclude, con il versamento degli importi dovuti
in  base  all'atto  di  ricalcolo  ovvero  nelle   ipotesi   di   cui
all'articolo 3, comma  4,  in  base  allo  schema  di  ricalcolo,  e,
ricorrendone i presupposti, con la presentazione della  dichiarazione
integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, e all'articolo  8,  comma
6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322. 
                               Art. 5 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Il pagamento di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  non  preclude
l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche  o  altre
attivita' amministrative di  controllo  e  accertamento  sui  periodi
d'imposta oggetto della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1.
L'Agenzia delle entrate  non  reitera  i  controlli  gia'  effettuati
nell'ambito della procedura, sempre che non emergano mutamenti  delle
circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini della valutazione
effettuata ovvero si ravvisi che le circostanze di fatto o di diritto
rappresentate dal contribuente sono non veritiere o non complete. 
                               Art. 6 
 
                         Effetti finanziari 
 
  1. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo  di  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
 
    Roma, 31 luglio 2024 
 
                                               Il Ministro: Giorgetti 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 

Registrato alla Corte dei conti 27 agosto 2024 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1171
La Redazione

Autore: La Redazione

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