MEF: incentivi fiscali all’investimento in start-up e PMI innovative

MEFIl Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 2019, il Decreto 7 maggio 2019, con le modalità di attuazione degli incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative e in PMI innovative.

 

Fonte: MEF

 

 


 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 maggio 2019 

Modalita’ di attuazione degli incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative e in PMI innovative.

 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  la  crescita  del   Paese»,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012, n. 294 e, in particolare, la
sezione IX, recante «Misure per la nascita e lo sviluppo  di  imprese
start-up innovative», che, agli articoli da 25 a  32,  disciplina  le
misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative; 
  Visto l'art. 29 del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e
successive modificazioni, recante incentivi fiscali  all'investimento
in start-up innovative e, in particolare, il comma 8, con il quale e'
disposto che con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo   economico,   sono
individuate le modalita' di attuazione della misura agevolativa; 
  Visto l'art. 1, comma 66, della legge 11  dicembre  2016,  n.  232,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21  dicembre  2016,  n.  297,
che, nello stabilizzare, a partire dal 2017, la disciplina fiscale di
favore prevista per i soggetti che investono in start-up  innovative,
ha elevato al 30 per cento l'aliquota del  beneficio,  tanto  per  la
detrazione dall'imposta per i soggetti IRPEF quanto per la  deduzione
dal reddito per i soggetti IRES, indipendentemente dalla tipologia di
start-up innovativa, e innalzato ad euro 1.000.000 il  tetto  massimo
di investimento agevolabile per i contribuenti soggetti IRPEF; 
  Visto il successivo comma 67 dell'art. 1 della  medesima  legge  11
dicembre 2016, n. 232, con il quale si  subordina  l'efficacia  delle
disposizioni, di cui al predetto comma 66,  all'autorizzazione  della
Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del  25  marzo  2015,  n.   70,   e   successive
modificazioni, recante la  disciplina  delle  PMI  innovative  e,  in
particolare, il comma 9 che estende alle PMI innovative gli incentivi
fiscali previsti dall'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.
179; 
  Visto l'art. 1, comma 68, della legge 11 dicembre 2016 n. 232,  con
il quale viene eliminata la differenza di  trattamento  in  relazione
all'anzianita'  delle  PMI  innovative  e  viene  disposta,  ai  fini
dell'autorizzazione europea l'attuazione della  misura  nel  rispetto
degli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati  a  promuovere  gli
investimenti  per  il  finanziamento  del  rischio   (2014/C   19/04,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 19  del  22
gennaio 2014); 
  Visto l'art. 4, comma 12-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.
3, e successive modificazioni, con  il  quale  e'  disposto  che  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate  le  modalita'
di attuazione delle agevolazioni di cui al comma 9 dello stesso  art.
4  concernenti  gli  incentivi  fiscali   all'investimento   in   PMI
innovative; 
  Visto il successivo comma 12-ter che  subordina  l'efficacia  delle
disposizioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015,  n.
3, all'autorizzazione della Commissione europea  ai  sensi  dell'art.
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea
(TFUE); 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico  del  30  gennaio
2014,  rubricato  «Modalita'   di   attuazione   dell'art.   29   del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito  dalla  legge  17
dicembre  2012,   n.   221,   in   materia   di   incentivi   fiscali
all'investimento in start-up innovative»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico,  del  25  febbraio
2016,  rubricato  «Modalita'   di   attuazione   dell'art.   29   del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,  recante  incentivi  fiscali
all'investimento in start-up innovative»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, recante l'approvazione del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi (Tuir), pubblicato nel supplemento ordinario  della  Gazzetta
Ufficiale del 31 dicembre 1986, n. 302; 
  Visti gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a  promuovere
gli investimenti per il  finanziamento  del  rischio  (2014/C  19/04,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 19  del  22
gennaio 2014); 
  Visti in particolare i punti 73 e 74 dei succitati orientamenti che
nell'ambito del paragrafo 3.3.1, relativo alle  «Misure  destinate  a
categorie di imprese  che  esulano  dal  campo  di  applicazione  del
regolamento generale di  esenzione  per  categoria»  disciplinano  le
«Imprese che ricevono gli investimenti iniziali per il  finanziamento
del  rischio  superati  sette  anni  dopo  la  loro   prima   vendita
commerciale»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
  Vista la comunicazione della Commissione sugli  orientamenti  sugli
aiuti di Stato per il salvataggio e la  ristrutturazione  di  imprese
non finanziarie  in  difficolta'  (2014/C  249/01,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014); 
  Vista la raccomandazione della Commissione  europea  del  6  maggio
2003 relativa alla definizione delle microimprese,  piccole  e  medie
imprese (2003/361/CE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione
europea L 124 del 20 maggio 2003); 
  Considerata l'opportunita' di  redigere  un  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico, atto a consolidare in un unico  provvedimento  le
disposizioni di attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 18  ottobre
2012, n. 179, e dell'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3; 
  Vista la procedura di notifica adottata  ai  sensi  dell'art.  108,
paragrafo 3,  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea
(TFUE) conclusasi con la decisione della Commissione europea  C(2018)
8389 final del 17 dicembre 2018 che considera la misura di  aiuto  di
Stato notificata relativa all'aiuto  di  Stato  SA.48570  (2018/N)  -
Italia - Incentivi fiscali per investimenti in start-up innovative  e
PMI innovative compatibile con il mercato interno ai sensi  dell'art.
107,  paragrafo  3,  lettera  c),  del  Trattato  sul   funzionamento
dell'Unione europea (TFUE); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1. Il presente decreto reca le  disposizioni  di  attuazione  delle
agevolazioni previste dall'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, e dall'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3. 
  2. Ai fini del presente decreto: 
    a) per «Tuir»  si  intende  il  Testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917; 
    b) per «start-up innovative» si intendono  le  societa'  indicate
all'art. 25, comma 2, del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
anche non residenti  in  Italia  purche'  in  possesso  dei  medesimi
requisiti,  ove  compatibili,  a  condizione  che  le  stesse   siano
residenti in Stati membri dell'Unione europea  o  in  Stati  aderenti
all'Accordo  sullo  Spazio  economico  europeo  e  abbiano  una  sede
produttiva o una filiale in Italia; 
    c) per «PMI innovative ammissibili» si intendono le PMI che:  (i)
rientrano nella definizione di PMI  innovativa  di  cui  all'art.  4,
comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, anche non residenti
in  Italia  purche'  in  possesso   dei   medesimi   requisiti,   ove
compatibili, a condizione che le  stesse  siano  residenti  in  Stati
membri dell'Unione europea o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo
Spazio economico europeo e abbiano una sede produttiva o una  filiale
in Italia; (ii)  ricevono  l'investimento  iniziale  a  titolo  della
misura anteriormente alla prima vendita commerciale su un  mercato  o
entro sette anni dalla loro prima vendita commerciale. 
    Le PMI innovative, dopo il periodo di sette anni dalla loro prima
vendita commerciale, sono considerate ammissibili in quanto ancora in
fase di espansione o nelle fasi iniziali di crescita: 
      1) fino a dieci anni dalla loro prima vendita  commerciale,  se
attestano, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno,
di non aver ancora dimostrato a sufficienza  il  loro  potenziale  di
generare rendimenti; 
      2) senza limiti di  eta',  se  effettuano  un  investimento  in
capitale di rischio sulla base di un business  plan  relativo  ad  un
nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia  superiore  al
50 per cento del fatturato medio annuo dei precedenti cinque anni, in
linea con l'art. 21, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n.
651/2014; 
    d) per «incubatore certificato», si intende la societa'  indicata
nell'art. 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179; 
    e) per «organismi di investimento collettivo  del  risparmio  che
investono prevalentemente in start-up  innovative  o  PMI  innovative
ammissibili» si intendono quegli organismi di investimento collettivo
del risparmio istituiti in Italia o in altri Stati membri dell'Unione
europea o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio  economico
europeo, che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in
cui e' effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o  quote
di start-up innovative o PMI innovative ammissibili di valore  almeno
pari  al  70  per  cento  del  valore  complessivo  delle   attivita'
risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso
dell'anzidetto periodo di imposta, senza tenere conto, a questi fini,
degli investimenti effettuati negli  incubatori  certificati  di  cui
alla precedente lettera d); 
    f) per «altre societa' di capitali che investono  prevalentemente
in start-up innovative o PMI  innovative  ammissibili»  si  intendono
quelle societa' che, al termine del periodo di imposta in corso  alla
data in cui e' effettuato l'investimento agevolato, detengono  azioni
o  quote  di  start-up  innovative  o  PMI  innovative   ammissibili,
classificate nella categoria  delle  immobilizzazioni  finanziarie  o
comunque non detenute per la negoziazione, di valore almeno  pari  al
70  per  cento  del   valore   complessivo   delle   immobilizzazioni
finanziarie iscritte nel bilancio  chiuso  nel  corso  dell'anzidetto
periodo  di  imposta,  senza  tenere  conto,  a  questi  fini,  degli
investimenti effettuati negli  incubatori  certificati  di  cui  alla
precedente lettera d). 
                               Art. 2 
 
                        Soggetti interessati 
 
  1. Le agevolazioni di cui  all'art.  4  si  applicano  ai  soggetti
passivi dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  di  cui  al
titolo I del Tuir,  nonche'  ai  soggetti  passivi  dell'imposta  sul
reddito delle societa' di cui al titolo II  dello  stesso  Tuir,  che
effettuano un investimento agevolato, come definito nell'art.  3,  in
una o piu' start-up  innovative  o  PMI  innovative  ammissibili  nei
periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016. 
  2. L'investimento agevolato puo' essere  effettuato  indirettamente
per il tramite di organismi di investimento collettivo del  risparmio
o  altre  societa'  di  capitali  che  investono  prevalentemente  in
start-up innovative o PMI innovative ammissibili; tuttavia, nel  caso
di investimenti effettuati per il tramite  delle  altre  societa'  di
capitali che investono prevalentemente in start-up innovative  o  PMI
innovative ammissibili e le  cui  azioni  non  siano  quotate  su  un
mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di  negoziazione,
le agevolazioni di cui all'art. 4 spettano  in  misura  proporzionale
agli  investimenti  effettuati  nelle  start-up  innovative   o   PMI
innovative ammissibili da tali societa', come risultanti dal bilancio
chiuso relativo all'esercizio in  cui  e'  effettuato  l'investimento
agevolato. 
  3. Le agevolazioni di cui all'art. 4 non si applicano: 
    a) nel caso  di  investimenti  effettuati  tramite  organismi  di
investimento collettivo del  risparmio  e  societa',  direttamente  o
indirettamente, a partecipazione pubblica; 
    b)  nel  caso  di  investimenti  in  start-up  innovative  o  PMI
innovative ammissibili che si qualifichino come: 
      1)  imprese  in  difficolta'  di  cui  alla  definizione  della
comunicazione della Commissione europea «Orientamenti sugli aiuti  di
Stato per  il  salvataggio  e  la  ristrutturazione  di  imprese  non
finanziarie in difficolta'» (2014/C 249/01); 
      2) imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato illeciti  che  non
siano stati integralmente recuperati; 
      3) imprese del settore della costruzione navale e  dei  settori
del carbone e dell'acciaio; 
    c) alle start-up innovative, alle PMI  innovative  ammissibili  e
agli  incubatori  certificati,   agli   organismi   di   investimento
collettivo del risparmio, nonche' alle altre societa' di capitali che
investono prevalentemente in start-up  innovative  o  PMI  innovative
ammissibili; 
    d) nel caso di investimento diretto, o indiretto per  il  tramite
delle altre societa' di capitali  che  investono  prevalentemente  in
start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni  non
siano  quotate  su  un  mercato  regolamentato  o   su   un   sistema
multilaterale   di   negoziazione,   ai   soggetti   che   possiedono
partecipazioni, titoli o diritti nella start-up  innovativa  o  nella
PMI innovativa ammissibile oggetto  dell'investimento,  ad  eccezione
degli investimenti ulteriori al ricorrere delle  condizioni  previste
dal paragrafo 6 dell'art. 21 del regolamento (UE) n. 651/2014. 
                               Art. 3 
 
                  Nozione di investimento agevolato 
 
  1. Le agevolazioni di cui all'art. 4 si applicano  ai  conferimenti
in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva  da
sovrapprezzo delle azioni o quote delle  start-up  innovative,  delle
PMI innovative ammissibili o delle societa' di capitali che investono
prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative  ammissibili,
anche in seguito alla conversione  di  obbligazioni  convertibili  in
azioni o quote di nuova emissione, nonche' agli investimenti in quote
degli organismi di  investimento  collettivo  del  risparmio  di  cui
all'art. 1, comma 2, lettera e). 
  2. Ai fini del comma 1 si considera conferimento in denaro anche la
compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione  di  aumenti  del
capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di  beni  o
prestazioni di servizi diverse da quelle previste  dall'art.  27  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. 
  3. I conferimenti di cui al comma 1 rilevano nel periodo  d'imposta
in corso alla data del deposito per l'iscrizione nel  registro  delle
imprese da parte della start-up innovativa  o  della  PMI  innovativa
ammissibile, anche nel caso di investimenti indiretti per il  tramite
delle  altre  societa'  che  investono  prevalentemente  in  start-up
innovative o PMI innovative ammissibili e le  cui  azioni  non  siano
quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale  di
negoziazione, dell'atto costitutivo o della deliberazione di  aumento
del capitale sociale ovvero, se successiva, alla  data  del  deposito
dell'attestazione che l'aumento del capitale  e'  stato  eseguito  ai
sensi  degli  articoli  2444  e  2481-bis  del  codice  civile;   gli
investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo  del
risparmio di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), e quelli effettuati
per il  tramite  delle  altre  societa'  di  capitali  che  investono
prevalentemente in start-up innovative o PMI  innovative  ammissibili
rilevano alla data di sottoscrizione delle quote. 
  4. I  conferimenti  derivanti  dalla  conversione  di  obbligazioni
convertibili rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data in cui
ha effetto la conversione. 
  5.  Con  riguardo  alle  start-up  innovative  o   PMI   innovative
ammissibili non residenti che esercitano nel territorio  dello  Stato
un'attivita' di  impresa  mediante  una  stabile  organizzazione,  le
agevolazioni spettano in relazione  alla  parte  corrispondente  agli
incrementi   del   fondo   di   dotazione   delle   stesse    stabili
organizzazioni. 
                               Art. 4 
 
                        Agevolazioni fiscali 
 
  1. I  soggetti  passivi  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche possono detrarre dall'imposta lorda, un importo  pari  al  30
per cento dei conferimenti  rilevanti  effettuati,  per  importo  non
superiore a euro 1.000.000, in ciascun periodo d'imposta ai sensi del
presente decreto. Per i soci di societa'  in  nome  collettivo  e  in
accomandita semplice l'importo per il quale spetta la  detrazione  e'
determinato in proporzione alle rispettive  quote  di  partecipazione
agli utili e il limite  di  cui  al  primo  periodo  si  applica  con
riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla societa'. 
  2. Qualora la detrazione  di  cui  al  comma  1  sia  di  ammontare
superiore all'imposta  lorda,  l'eccedenza  puo'  essere  portata  in
detrazione dall'imposta  lorda  sul  reddito  delle  persone  fisiche
dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino
a concorrenza del suo ammontare. 
  3. I soggetti  passivi  dell'imposta  sul  reddito  delle  societa'
possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 30
per cento dei conferimenti  rilevanti  effettuati,  per  importo  non
superiore a euro 1.800.000, per ciascun periodo  d'imposta  ai  sensi
del presente decreto. 
  4. Qualora la  deduzione  di  cui  al  comma  3  sia  di  ammontare
superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza puo'  essere
computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito  complessivo
dei periodi di imposta successivi, ma non  oltre  il  terzo,  fino  a
concorrenza del suo ammontare. 
  5. Per le societa' e per gli enti che  partecipano  al  consolidato
nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del Tuir, l'eccedenza  di
cui al comma 4  e'  ammessa  in  deduzione  dal  reddito  complessivo
globale  di  gruppo  dichiarato  fino  a  concorrenza  dello  stesso.
L'eccedenza  che  non  trova  capienza  e'   computata   in   aumento
dell'importo  deducibile  dal  reddito  complessivo  dei  periodi  di
imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato  dalle  singole
societa'  fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare.   Le   eccedenze
generatesi anteriormente all'opzione  per  il  consolidato  non  sono
attribuibili al consolidato e sono ammesse in deduzione  dal  reddito
complessivo dichiarato delle singole societa'.  Le  disposizioni  del
presente  comma  si  applicano  anche  all'importo  deducibile  delle
societa' e degli enti che esercitano  l'opzione  per  il  consolidato
mondiale di cui agli articoli da 130 a 142 del Tuir. 
  6. In caso di opzione  per  la  trasparenza  fiscale  di  cui  agli
articoli 115 e 116 del Tuir l'eccedenza di cui al comma 4 e'  ammessa
in deduzione dal reddito  complessivo  di  ciascun  socio  in  misura
proporzionale  alla  sua  quota   di   partecipazione   agli   utili.
L'eccedenza che non trova capienza nel reddito complessivo del  socio
e'  computata  in  aumento  dell'importo   deducibile   dal   reddito
complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo,
dichiarato dal socio stesso fino a concorrenza del suo ammontare.  Le
eccedenze generatesi presso  la  societa'  partecipata  anteriormente
all'opzione per la trasparenza non sono attribuibili ai soci  e  sono
ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato dalla stessa. 
  7. Le agevolazioni spettano fino ad un  ammontare  complessivo  dei
conferimenti ammissibili non superiore a euro 15.000.000 per ciascuna
start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile. Ai fini del calcolo
di tale ammontare massimo rilevano tutti i  conferimenti  agevolabili
ricevuti dalla start-up innovativa o PMI innovativa  ammissibile  nei
periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo. 
  8. Le agevolazioni di  cui  al  presente  articolo  possono  essere
cumulate dai contribuenti con le  altre  misure  di  favore  disposte
dall'art. 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. 
                               Art. 5 
 
        Condizioni per beneficiare dell'agevolazione fiscale 
 
  1. Le agevolazioni di cui all'art. 4 spettano a condizione che  gli
investitori di cui all'art. 2, comma 1, o i soggetti di cui  all'art.
1, comma 2, lettere e) e f), ricevano e conservino: 
    a) una certificazione della start-up innovativa o PMI  innovativa
ammissibile che attesti di  non  avere  superato  il  limite  di  cui
all'art. 4, comma 7, ovvero, se  superato,  l'importo  per  il  quale
spetta la deduzione o detrazione, da rilasciare entro sessanta giorni
dal conferimento ovvero, per i conferimenti effettuati a partire  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016  e
fino alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  entro
novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale; 
    b) copia del piano di investimento della  start-up  innovativa  o
PMI  innovativa  ammissibile,  contenente  informazioni   dettagliate
sull'oggetto della prevista attivita'  della  medesima  impresa,  sui
relativi prodotti, nonche' sull'andamento, previsto o attuale,  delle
vendite e dei profitti. 
  Per la PMI innovativa ammissibile, dopo il periodo  di  sette  anni
dalla prima vendita commerciale, al piano  di  investimento  si  deve
allegare: 
    1.  per  un'impresa  fino  a  dieci  anni  dalla  prima   vendita
commerciale, una valutazione  eseguita  da  un  esperto  esterno  che
attesti che l'impresa non  ha  ancora  dimostrato  il  potenziale  di
generare  rendimenti   o   l'assenza   di   una   storia   creditizia
sufficientemente solida e di non disporre di garanzie; 
    2. per un'impresa senza limiti di eta', un business plan relativo
ad un nuovo  prodotto  o  a  un  nuovo  mercato  geografico  che  sia
superiore al 50 per cento del fatturato medio  annuo  dei  precedenti
cinque anni, in linea con l'art. 21, paragrafo  5,  lettera  c),  del
regolamento (UE) n. 651/2014. 
  2. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 1,  comma  2,  lettera
e), nonche', nel caso di investimenti indiretti per il tramite  delle
altre societa' che investono prevalentemente in start-up innovative o
PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano  quotate  su  un
mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di  negoziazione,
il possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, lettera  f),  e
l'entita'  dell'investimento  agevolabile  ai  sensi  del   comma   2
dell'art. 2 e' certificato, previa richiesta dell'investitore, a cura
degli organismi di investimento collettivo del risparmio  o  di  tali
altre  societa'  entro  il  termine  per   la   presentazione   della
dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta
in cui l'investimento si intende effettuato ai sensi dell'art. 3. 
  3. Qualora l'esercizio delle start-up innovative o  PMI  innovative
ammissibili, degli organismi di investimento collettivo del risparmio
o delle altre societa'  che  investono  prevalentemente  in  start-up
innovative o PMI innovative ammissibili non coincida con  il  periodo
di imposta dell'investitore e l'investitore riceva la  certificazione
nel periodo di imposta successivo a quello in cui  l'investimento  si
intende effettuato, le agevolazioni di  cui  all'art.  4  spettano  a
partire da tale successivo periodo d'imposta. 
                               Art. 6 
 
                Decadenza dalle agevolazioni fiscali 
 
  1. Il diritto alle agevolazioni di cui all'art. 4 decade se,  entro
tre anni dalla data in cui rileva l'investimento ai  sensi  dell'art.
3, si verifica: 
    a)  la  cessione,  anche  parziale,  a  titolo   oneroso,   delle
partecipazioni  o  quote  ricevute  in  cambio   degli   investimenti
agevolati ai sensi dell'art. 3, inclusi gli atti a titolo oneroso che
importano costituzione o trasferimento di diritti reali di  godimento
e i conferimenti in societa',  salvo  quanto  disposto  al  comma  3,
lettere a) e b), nonche' la cessione di diritti o  titoli  attraverso
cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote; 
    b) la riduzione di capitale nonche' la ripartizione di riserve  o
altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle  azioni  o
quote delle start-up innovative o delle PMI innovative ammissibili  o
delle  altre  societa'  che  investono  prevalentemente  in  start-up
innovative o PMI innovative ammissibili e le  cui  azioni  non  siano
quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale  di
negoziazione; 
    c) il recesso o l'esclusione degli investitori di cui all'art. 2,
comma 1; 
    d) la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art.  25,  comma
2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up
innovativa, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento  della
sezione del registro delle imprese del comma 8 dello stesso art. 25; 
    e) la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1,
del  decreto-legge  24  gennaio  2015,  n.  3,  da  parte  della  PMI
innovativa  ammissibile,  secondo  quanto   risulta   dal   periodico
aggiornamento della sezione del registro delle imprese  del  comma  2
dello stesso art. 4. 
  2. Nel caso di investimenti effettuati dai soggetti di cui all'art.
2, comma 1,  per  il  tramite  delle  altre  societa'  che  investono
prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e
le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o  su  un
sistema multilaterale di negoziazione, la condizione di cui al  comma
1 deve essere verificata in capo  alla  stessa  societa'  tramite  la
quale si effettua  l'investimento.  Qualora  non  sia  rispettata  la
condizione di cui al primo periodo, gli investitori devono  riceverne
notizia entro il termine per  la  presentazione  della  dichiarazione
delle imposte sui redditi relativa al periodo  d'imposta  in  cui  si
verifica  tale  causa  di  decadenza,  al  fine  del  rispetto  degli
adempimenti stabiliti nel successivo comma 4. 
  3. Non si considerano cause di decadenza dall'agevolazione: 
    a) i trasferimenti a titolo gratuito  o  a  causa  di  morte  del
contribuente, nonche' i  trasferimenti  conseguenti  alle  operazioni
straordinarie di cui ai capi III e IV del titolo  III  del  Tuir;  in
tali casi, ad eccezione  dei  trasferimenti  a  causa  di  morte,  le
condizioni previste dal presente decreto devono essere  verificate  a
decorrere dalla  data  in  cui  e'  stato  effettuato  l'investimento
agevolato da parte del dante causa; 
    b) la perdita dei requisiti previsti dall'art. 25, comma  2,  del
decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  da  parte  della  start-up
innovativa dovuta (i) alla scadenza dei cinque  anni  dalla  data  di
costituzione, (ii) o al superamento  della  soglia  di  valore  della
produzione annua pari a euro 5.000.000, (iii) alla quotazione  su  un
sistema multilaterale di negoziazione, (iv)  o  all'acquisizione  dei
requisiti di PMI innovativa ammissibile, di cui all'art. 4, comma  1,
del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3; 
    c) la perdita dei requisiti previsti dall'art. 4,  comma  1,  del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, da parte  della  PMI  innovativa
ammissibile dovuta  (i)  al  superamento  delle  soglie  dimensionali
previste dalla raccomandazione della Commissione del  6  maggio  2003
relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
(2003/361/CE) (ii) o alla quotazione su un mercato regolamentato. 
  4.  Nel  periodo  d'imposta  in  cui  si  verifica   la   decadenza
dall'agevolazione, il soggetto che ha beneficiato dell'incentivo: 
    a) se soggetto passivo dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche, deve incrementare l'imposta lorda di tale periodo  d'imposta
di un ammontare corrispondente alla detrazione effettivamente  fruita
nei periodi di imposta precedenti, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2,
aumentata  degli  interessi  legali.  Il   relativo   versamento   e'
effettuato entro il termine per il versamento  a  saldo  dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche; 
    b) se soggetto passivo dell'imposta sul reddito  delle  societa',
deve incrementare il reddito imponibile  di  tale  periodo  d'imposta
dell'importo corrispondente all'ammontare che non  ha  concorso  alla
formazione del reddito nei periodi di imposta  precedenti,  ai  sensi
dell'art. 4, comma 3. Entro il termine  per  il  versamento  a  saldo
dell'imposta sul reddito delle societa'  e'  dovuto  l'importo  degli
interessi legali da  determinare  sulla  imposta  sul  reddito  delle
societa' non versata per i periodi di imposta precedenti per  effetto
delle disposizioni del presente decreto. 
                               Art. 7 
 
                              Efficacia 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano  in  relazione
agli investimenti effettuati nei  periodi  di  imposta  successivi  a
quello in corso al 31 dicembre 2016. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  e  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 7 maggio 2019 
 
                                            Il Ministro dell'economia 
                                                 e delle finanze      
                                                      Tria            
       Il Ministro 
dello sviluppo economico 
         Di Maio 

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2019 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1-901 

 

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Autore: La Redazione

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