MEF: Italia e Svizzera – firmato nuovo accordo sull’imposizione dei lavoratori frontalieri
Italia e Svizzera hanno firmato, in data 23 dicembre 2020, un nuovo accordo sull’imposizione dei lavoratori frontalieri e un Protocollo che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni. Il nuovo accordo sostituirà quello attualmente in vigore, risalente al 1974, migliorerà sensibilmente l’attuale dispositivo di imposizione dei frontalieri e contribuirà a mantenere le buone relazioni bilaterali tra i due Paesi.
Il processo di definizione dell’accordo è stato accompagnato da consultazioni con le organizzazioni sindacali e l’Associazione dei comuni italiani di frontiera, nonché con le autorità dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese.
L’entrata in vigore del nuovo accordo richiede la ratifica dei Parlamenti di entrambi i Paesi.
Gli aspetti principali dell’accordo Italia-Svizzera
- Regime ordinario: l’imposta che lo Stato in cui viene svolta l’attività lavorativa applicherà sul reddito da lavoro dipendente per i nuovi frontalieri passerà all’80 per cento, contro il 70 per cento previsto inizialmente nel progetto di accordo del 2015. I nuovi frontalieri saranno assoggettati ad imposizione in via ordinaria anche nello Stato di residenza, che eliminerà la doppia imposizione. Coloro i quali entrano nel mercato del lavoro come frontalieri a partire dalla data di entrata in vigore dell’accordo saranno considerati come “nuovi frontalieri”.
- Regime transitorio: coloro i quali lavorano o hanno lavorato nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino o del Vallese nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo accordo rientrano nel regime transitorio applicabile agli “attuali frontalieri”. Gli attuali frontalieri continueranno a essere assoggettati ad imposizione esclusivamente in Svizzera, la quale verserà fino alla fine del 2033 una compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine pari al 40 per cento dell’imposta alla fonte prelevata dalla Svizzera. Dopo questa data, la Svizzera conserverà la totalità del gettito fiscale.
- Definizione di frontaliere: il nuovo accordo fornisce una definizione di “lavoratore frontaliere” che include i lavoratori che risiedono entro 20 km dalla frontiera e che, in linea di massima, rientrano ogni giorno al loro domicilio. Essa si applica a tutti i frontalieri (nuovi e attuali) a partire dall’entrata in vigore dell’accordo.
- Clausola antiabuso: il nuovo accordo contiene una disposizione finalizzata a impedire i potenziali casi di abuso in relazione allo status di “attuale frontaliere”.
- Reciprocità: l’accordo si fonda sul principio di reciprocità.
- Riesame: l’accordo sarà sottoposto a riesame ogni cinque anni. Inoltre, una clausola dispone che siano previste consultazioni ed eventuali adeguamenti periodici in materia di lavoro agile/telelavoro.
In occasione della firma dell’accordo, l’Italia e la Svizzera hanno anche effettuato uno scambio di lettere, inteso a precisare l’interpretazione di determinate disposizioni del nuovo accordo sui frontalieri e a garantirne la corretta applicazione. In particolare si conferma che il prelievo alla fonte è il solo metodo di imposizione applicabile ai lavoratori frontalieri.
Per saperne di più
- Accordo tra Italia e Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri (PDF, 4 MB)
- Protocollo che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni (PDF, 601 KB)
- Scambio di lettere (accordo amichevole generale) (PDF, 1 MB)
- Siglato Memorandum d’Intesa fra Governo, sindacati e comuni di frontiera su lavoratori frontalieri
Fonte: MEF