MEF: bloccato l’adeguamento dei requisiti per l’accesso alla pensione dal 1° gennaio 2021
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2019, il Decreto 5 novembre 2019 con l’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento all’incremento della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2021.
A decorrere dal 1° gennaio 2021, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all’art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall’ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, non saranno ulteriormente incrementati.
Fonte: MEF
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 5 novembre 2019
Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento all’incremento della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2021.
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO del ministero dell'economia e delle finanze di concerto con IL DIRETTORE GENERALE delle politiche previdenziali e assicurative del ministero del lavoro e delle politiche sociali Visto l'art. 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita; Visto l'art. 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico da effettuarsi con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento; Visto l'art. 12, comma 12-quater, del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che con il medesimo decreto direttoriale siano adeguati i requisiti vigenti nei regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' negli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' i rispettivi dirigenti; Visto l'art. 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che gli adeguamenti dei requisiti, con cadenza triennale fino al 1° gennaio 2019, siano effettuati con cadenza biennale a partire dall'adeguamento successivo a quello decorrente dalla predetta data; Visto l'art. 12, comma 12-ter, del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 18, comma 4, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede che, a decorrere dall'anno 2011, l'Istat renda annualmente disponibile entro il 31 dicembre, il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'eta' corrispondente a sessantacinque anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia; Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera a) del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che in caso di frazione di mese, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale piu' prossimo, e il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unita'; Visto l'art. 1, comma 146, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha aggiornato, con riferimento agli adeguamenti biennali, il criterio di computo della variazione della speranza di vita ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, integrando il citato art. 24, comma 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e prevedendo che: a) la variazione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento sia computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente; b) in via transitoria con riferimento all'adeguamento decorrente dal 1° gennaio 2021, la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2017-2018 sia computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore registrato nell'anno 2016; c) gli adeguamenti biennali non possono in ogni caso superare i tre mesi, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi nel caso di incremento della speranza di vita superiore a tre mesi; gli stessi adeguamenti non sono effettuati nel caso di diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi; Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il Direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 6 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 289 del 13 dicembre 2011, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013; Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 16 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2014, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2016; Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il Direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 289 del 12 dicembre 2017, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2019; Vista la nota del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) n. 2768968/19 del 16 ottobre 2019, con cui si comunica che la variazione della speranza di vita all'eta' di sessantacinque anni e relativa alla media della popolazione residente in Italia ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento con decorrenza 1° gennaio 2021 corrispondente alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore registrato nell'anno 2016 e' pari a 0,021 decimi di anno; il predetto dato, trasformato in dodicesimi di anno, equivale ad una variazione di 0,025 che, a sua volta arrotondato in mesi, corrisponde ad una variazione pari a 0; Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera b) del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, siano incrementati in misura pari al valore dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di eta', con arrotondamento, in caso di frazione di unita', al primo decimale; Decreta: 1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, non sono ulteriormente incrementati. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 novembre 2019 Il Ragioniere generale dello Stato Mazzotta Il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative Ferrari