MEF: agevolazioni alle imprese che realizzano investimenti nei territori colpiti dal sisma del centro Italia

MEFIl Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2018, il Decreto 10 maggio 2018, con il quale comunica le regole per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino o abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dal sisma del centro Italia.

 

Fonte: MEF

 

 


 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 maggio 2018 

Concessione di agevolazioni nella forma del contributo in conto capitale alle imprese che realizzino o abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dal sisma del centro Italia.

 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito  con
modificazioni nella legge 15  dicembre  2016,  n.  229  e  successive
modifiche e integrazioni recante: «Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016»; 
  Visto il comma 5 dell'art. 1 del citato  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189 che dispone che  i  presidenti  delle  Regioni  Abruzzo,
Marche, Lazio e Umbria operano in qualita' di Vice Commissari per gli
interventi di cui al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Visti gli allegati 1 recante «Elenco dei comuni colpiti  dal  sisma
del 24 agosto 2016», e 2 recante «Elenco dei comuni colpiti dal sisma
del 26 e del 30 ottobre 2016» del  citato  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189; 
  Visto il decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  convertito  con
modificazioni nella  legge  7  aprile  2017,  n.  45  recante  «Nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi
sismici del 2016 e del 2017» con il  quale  e'  stato,  tra  l'altro,
modificato il citato  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189  con
l'introduzione dell'allegato 2-bis recante «Elenco dei comuni colpiti
dal sisma del 18 gennaio 2017»; 
  Visto altresi' l'art. 18-undecies, comma 2 del citato decreto-legge
9 febbraio 2017, n. 8,  con  il  quale  e'  stato  previsto  che  «il
contestuale riferimento agli allegati 1  e  2  al  presente  decreto,
ovunque contenuto nel presente provvedimento, si intende esteso,  per
ogni effetto giuridico, anche all'allegato  2-bis,  introdotto  dalla
lettera f) del comma 1 del medesimo art.  18-undecies,  decreto-legge
n. 8/2017»; 
  Visto l'art. 1, comma 743, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205
recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», con il  quale
sono stati  sostituiti  i  commi  1  e  2  dell'art.  20  del  citato
decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Visto il comma 1 dell'art. 20 «Sostegno  alle  imprese  danneggiate
dal sisma del 24 agosto 2016» del medesimo decreto-legge n.  189  del
2016, cosi' come modificato dalla legge n. 205 del 2017, che  prevede
di utilizzare la  disponibilita'  finanziaria  assegnata  pari  a  35
milioni di  euro  tramite  la  concessione  di  contributi  in  conto
capitale alle imprese che realizzino, ovvero  abbiano  realizzato,  a
partire dal 24 agosto 2016, investimenti nei territori dei comuni  di
cui all'art. 1, con priorita' per le imprese che hanno  subito  danni
per effetto degli eventi sismici; 
  Visto il comma 2 del medesimo art. 20, che prevede che  i  criteri,
le procedure, le modalita' di concessione e di calcolo dei contributi
di cui al  comma  1  e  di  riparto  delle  risorse  tra  le  regioni
interessate sono stabiliti con decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico,
su proposta delle regioni interessate; 
  Visto il medesimo comma 2, che prevede  che  alla  concessione  dei
contributi provvedono i Vice Commissari; 
  Visto il  comma  3  del  medesimo  art.  20,  che  prevede  che  le
disposizioni  di  tale  articolo  si  applicano  nel  rispetto  della
normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
disposizioni per la razionalizzazione degli  interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241  e  successive  modifiche  e
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «Codice delle
leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  nonche'   nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  Vista la definizione di micro, piccola e media impresa di cui  alla
raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE  del  6  maggio
2003  e  all'allegato  1  al  regolamento  (UE)  n.  651/2014   della
Commissione, del 17 giugno 2014,  nonche'  al  decreto  del  Ministro
delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del  12  ottobre  2005,  n.  238,
recante l'adeguamento dei criteri  di  individuazione  di  piccole  e
medie imprese alla disciplina comunitaria; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione  del  18
dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; 
  Visto il regolamento (UE) n.  717/2014  della  Commissione  del  27
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 190 del 28 giugno 2014, relativo  all'applicazione  degli  articoli
107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli
aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); 
  Visto il regolamento (UE) n.  702/2014  della  Commissione  del  25
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 193 del 1° luglio 2014, che dichiara  compatibili  con  il  mercato
interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1388/2014  della  Commissione  del  16
dicembre  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 369 del 24 dicembre 2014, che dichiara compatibili  con  il
mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori della  pesca  e
dell'acquacoltura; 
  Considerato che le risorse attribuite ai sensi del presente decreto
sono finalizzate alla ripresa dell'attivita' economica delle imprese,
ricadenti nell'area colpita  dal  sisma  ai  sensi  dell'art.  1  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189; 
  Visto l'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27,
che attribuisce all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
il compito di elaborare e assegnare, su istanza di parte,  un  rating
di legalita' alle  imprese  operanti  nel  territorio  nazionale  che
raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla
singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri  e  le
modalita' stabilite da un regolamento della medesima Autorita'; 
  Ritenuto di applicare il riparto delle risorse di cui  all'art.  20
del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189  secondo  le  proporzioni
individuate dai presidenti delle  regioni  -  Vice  Commissari  nella
cabina di coordinamento del 13 luglio 2017;  in  particolare  per  la
Regione Lazio: 14%; per  la  Regione  Umbria:  14%;  per  la  Regione
Abruzzo: 10%; per la Regione Marche: 62%; 
  Sentito  il  Commissario  straordinario  circa  la   modalita'   di
accreditamento delle risorse previste dalla norma  alle  contabilita'
speciali dei Vice Commissari; 
  Su proposta delle regioni interessate, di concerto con il  Ministro
dello sviluppo economico; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
  a) «decreto-legge n. 189/2016»: il decreto-legge 17  ottobre  2016,
n. 189, convertito con modificazioni nella legge 15 dicembre 2016, n.
229  e  successive  modifiche  e  integrazioni  recante:  «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
2016»; 
  b) «Commissario straordinario»:  commissario  competente  ai  sensi
dell'art. 1 del decreto-legge n. 189/2016 a provvedere all'attuazione
degli interventi ai sensi  e  con  i  poteri  previsti  dal  medesimo
decreto-legge n. 189/2016; 
  c)  «Vice  Commissario»:  il  Vice   Commissario   competente   per
territorio di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 189/2016; 
  d) «Regolamenti di esenzione»:  il  regolamento  (UE)  n.  651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara  alcune  categorie
di aiuti compatibili con il mercato  interno  in  applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato (regolamento  generale  di  esenzione
per categoria); il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del
25 giugno 2014, che  dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno
alcune categorie di  aiuti  nei  settori  agricolo  e  forestale;  il
regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014,
che dichiara compatibili con il mercato interno alcune  categorie  di
aiuti nei settori della pesca e dell'acquacoltura; 
  e) «Regolamenti de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione del 18  dicembre  2013  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»;  il  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della
Commissione del 18  dicembre  2013  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; il regolamento (UE)  n.
717/2014   della   Commissione   del   27   giugno   2014    relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e dell'acquacoltura; 
  f) «comuni»: i comuni colpiti dal sisma del  24  agosto  2016,  dal
sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017 di
cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189/2016; 
  g) «regioni»: le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  h) «imprese beneficiarie»:  le  imprese  cosi'  come  definite  dai
Regolamenti di esenzione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3
del presente decreto; 
  i) «unita' produttiva»: struttura produttiva  dotata  di  autonomia
tecnica,  organizzativa,  gestionale  e   funzionale,   eventualmente
articolata su piu' immobili o impianti, anche fisicamente separati ma
collegati funzionalmente; 
  j) «decreto legislativo n. 123/1998»:  il  decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 123 e successive  modifiche  e  integrazioni,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  k) «legge n. 241/1990»: la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche  e  integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia   di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
  l) «rating di legalita'»: il rating di legalita' delle  imprese  di
cui all'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27,
attribuito dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato; 
  m) «DSAN»: dichiarazione sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  ai
sensi dell'art. 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni,  recante
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa»; 
  n) «DURC»: il documento unico di regolarita'  contributiva  di  cui
all'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98  e  successive
modifiche e integrazioni. 
                               Art. 2 
 
                  Finalita', ambito di applicazione 
               e riparto delle risorse tra le regioni 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente decreto  sono  finalizzate  a
sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto  produttivo  dell'area
colpita dagli eventi sismici dell'agosto e ottobre 2016 e del gennaio
2017, tramite la concessione  di  aiuti  alle  imprese  beneficiarie,
aventi sede operativa nei comuni al momento dell'erogazione,  incluse
le imprese agricole i cui fondi siano situati in tali territori,  che
realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto  2016,
investimenti produttivi. 
  2. Il presente decreto stabilisce i  criteri,  le  procedure  e  le
modalita' di concessione dei contributi di cui all'art. 20,  comma  2
del decreto-legge  n.  189/2016  e  ne  disciplina  le  modalita'  di
concessione, erogazione e controllo. 
  3. Le risorse di cui all'art. 20, comma  1,  del  decreto-legge  n.
189/2016, nonche' ogni successivo rifinanziamento, sono ripartite tra
le regioni come di seguito indicato: 
  a. Abruzzo: euro 3.500.000,00, pari al 10% delle risorse stanziate; 
  b. Lazio: euro 4.900.000,00, pari al 14% delle risorse stanziate; 
  c. Marche: euro 21.700.000,00, pari al 62% delle risorse stanziate; 
  d. Umbria: euro 4.900.000,00, pari al 14% delle risorse stanziate. 
                               Art. 3 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono presentare domanda di ammissione  alle  agevolazioni  di
cui al presente decreto le imprese  beneficiarie  aventi  i  seguenti
requisiti: 
  a. per le imprese beneficiarie iscritte al registro delle  imprese:
presenza di una o piu' unita' produttive  -  risultanti  iscritte  al
medesimo registro delle imprese - ubicate in uno o piu' comuni,  alla
data di presentazione della domanda di cui al comma 1 dell'art. 7. Le
imprese beneficiarie prive di tale requisito al momento della domanda
devono  possederlo  al  momento  dell'erogazione  del  contributo   o
dell'anticipo di cui all'art. 10,  secondo  modalita'  stabilite  nei
provvedimenti di cui all'art. 14; 
  b. per le imprese  beneficiarie  non  iscritte  al  registro  delle
imprese:  luogo  dell'esercizio  dell'attivita'  d'impresa   -   come
riscontrabile dal certificato di attribuzione della Partita IVA -  in
uno o piu' comuni, alla data di presentazione della domanda di cui al
comma 1 dell'art. 7. Le imprese beneficiarie prive di tale  requisito
al momento della domanda devono possederlo al momento dell'erogazione
del contributo o dell'anticipo di cui all'art. 10, secondo  modalita'
stabilite nei provvedimenti di cui all'art. 14; 
  c.  per  le  imprese  beneficiarie  non  residenti  nel  territorio
italiano:  costituzione  secondo  le  norme  di  diritto   civile   e
commerciale vigenti nello stato di residenza.  Tali  soggetti,  fermo
restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di cui
al comma 1, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo,
devono dimostrare il possesso dei requisiti di  cui  alle  precedenti
lettere a. e b. alla data di richiesta dell'erogazione del contributo
o dell'anticipo di cui all'art. 10, secondo modalita'  stabilite  nei
provvedimenti di cui all'art. 14; 
  d. esercizio dell'attivita' economica in  qualsiasi  settore.  Alle
imprese beneficiarie operanti nei settori dell'agricoltura  primaria,
della pesca e dell'acquacoltura e' destinata, complessivamente per  i
tre  settori,  una  quota  di  risorse  pari  al  10%  delle  risorse
attribuite  a  ciascuna  regione.  Sono  comprese  tra   le   imprese
beneficiarie anche le imprese agricole la cui sede principale non  e'
ubicata nei territori dei comuni, ma i cui  fondi  siano  situati  in
tali territori. 
  2. Fatti salvi i  requisiti  di  inammissibilita'  e  le  cause  di
esclusione  che  sono  dettagliati  in  attuazione  della   normativa
comunitaria con i provvedimenti  di  cui  all'art.  14,  non  possono
accedere ai contributi di cui al presente decreto le imprese che sono
in stato di scioglimento o  liquidazione  o  sottoposte  a  procedure
concorsuali per  insolvenza  o  ad  accordi  stragiudiziali  o  piani
asseverati ai sensi dell'art. 67,  terzo  comma,  lettera  d),  della
legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  o
ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art.  182-bis
della medesima legge. 
  3. Le agevolazioni di cui al presente decreto  non  possono  essere
concesse  per  attivita'  connesse  all'esportazione,   ossia   aiuti
direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e
gestione di una rete di  distribuzione  o  ad  altre  spese  correnti
connesse con l'attivita' d'esportazione. 
  4. I Vice Commissari, con  i  provvedimenti  di  cui  all'art.  14,
dettagliano i requisiti e le  condizioni  di  ammissibilita'  che  le
imprese istanti devono possedere all'atto della  presentazione  della
domanda   per   ottemperare   alle   prescrizioni   della   normativa
comunitaria, a seconda del regime di aiuti utilizzato  ai  sensi  del
successivo art. 5 e provvedono ai necessari adempimenti comunitari. 
                               Art. 4 
 
                          Costi ammissibili 
 
  1.  I  contributi  di  cui  all'art.  5  sono  concessi  a   fronte
dell'effettuazione   di   nuovi   investimenti   produttivi,    anche
finalizzati  alla  realizzazione  di  nuove   unita'   produttive   o
all'ampliamento di unita' produttive esistenti. I  costi  ammissibili
devono  riferirsi  all'acquisto  e  alla  realizzazione   di   attivi
materiali o immateriali come definiti nell'art. 2 del  reg.  (UE)  n.
651/2014, nella misura necessaria alla realizzazione del programma di
investimento proposto.  Detti  costi  riguardano,  nei  limiti  delle
pertinenti disposizioni comunitarie vigenti: 
  a. il suolo aziendale e le sue sistemazioni; 
  b.  le  opere  murarie  ed  assimilate  nonche'  le  infrastrutture
specifiche aziendali, inclusi l'acquisto o la realizzazione di  nuovi
immobili o l'ampliamento di immobili esistenti, purche'  strettamente
funzionali al ciclo produttivo caratteristico dell'impresa; 
  c. i beni materiali ammortizzabili di qualsiasi  specie  funzionali
al ciclo produttivo caratteristico dell'impresa; 
  d. i  brevetti  e  gli  altri  diritti  di  proprieta'  industriali
funzionali al ciclo produttivo caratteristico dell'impresa; 
  e. i programmi informatici esclusivamente connessi alle esigenze di
gestione del ciclo produttivo caratteristico dell'impresa; 
  f.  per  le  sole  piccole  e  medie  imprese,  i  costi   relativi
all'acquisizione di servizi di consulenza connessi  al  programma  di
investimento produttivo quali: 
  i servizi qualificati di supporto alla innovazione  tecnologica  di
prodotto e processo (a titolo esemplificativo,  servizi  di  supporto
alla innovazione di prodotto nella fase iniziale, test e ricerche  di
mercato per nuovi prodotti,  servizi  tecnici  di  progettazione  per
innovazione di prodotto e di processo produttivo, servizi tecnici  di
sperimentazione  es.  prove  e  test,  servizi  di   gestione   della
proprieta' intellettuale,  costo  di  ricerca  tecnico-scientifica  a
contratto, servizi di supporto all'innovazione; 
  i servizi qualificati di supporto alla  innovazione  organizzativa,
servizi  di  supporto  al  cambiamento  organizzativo,   servizi   di
miglioramento della efficienza delle operazioni produttive,  supporto
alla certificazione avanzata, servizi per l'efficienza ambientale  ed
energetica; 
  i servizi qualificati di supporto all'innovazione  commerciale  per
il presidio strategico dei mercati:  supporto  alla  introduzione  di
innovazioni nella gestione delle relazioni con  i  clienti,  supporto
allo sviluppo di reti distributive specializzate ed  alla  promozione
di   prodotti,   servizi   di   valorizzazione    della    proprieta'
intellettuale. 
  2. Con riferimento alle spese di cui ai punti a. e b. del  comma  1
si applicano i seguenti limiti: 
  a. le spese relative all'acquisto del suolo aziendale  e  alle  sue
sistemazioni  sono  ammesse  nel  limite  del  10%  dell'investimento
complessivo agevolabile; 
    b. le spese relative alle opere murarie e assimilate nonche' alle
infrastrutture specifiche aziendali  sono  ammesse  come  di  seguito
specificato: 
  per i programmi di investimento aventi ad  oggetto  lo  svolgimento
delle attivita' turistiche di cui alla sezione I divisione  55  della
classificazione ATECO 2007, sono agevolabili le spese di  costruzione
ed  acquisto  dell'immobile,  ivi  incluse  le  eventuali  spese   di
ristrutturazione,  nel  limite  massimo  del  70%   dell'investimento
complessivo agevolabile; 
  per  i  programmi  di  investimento  aventi  ad  oggetto  le  altre
attivita' economiche, sono agevolabili le  spese  di  costruzione  ed
acquisto  dell'immobile,  ivi   incluse   le   eventuali   spese   di
ristrutturazione,  nel  limite  massimo  del  50%   dell'investimento
complessivo agevolabile. 
  3. Le spese relative ai punti e. ed f. del comma 1 sono ammissibili
nel  limite  cumulativo   del   10%   dell'investimento   complessivo
agevolabile e comunque in misura  complessivamente  non  superiore  a
euro 50.000,00. 
  4. Saranno ammessi a contributo i  programmi  di  investimento  che
presentano spese ammissibili non inferiori ad euro 20.000,00,  mentre
il contributo nel suo  ammontare  massimo  sara'  determinato  su  un
importo di costi ammissibili non superiore ad euro 1.500.000,00 anche
a fronte di spese ammissibili di importo maggiore.  Sono  ammissibili
le spese sostenute a decorrere, in caso di opzione dei Regolamenti de
minimis, dal giorno successivo al 24 agosto 2016; mentre in  caso  di
opzione dei Regolamenti di esenzione, a partire dalla data  di  avvio
del progetto, che deve essere successiva alla data  di  presentazione
della domanda di contributo. 
  5. Con riferimento ai costi di cui  punto  c.  del  comma  1,  sono
ammissibili anche i contratti di leasing per la  quota  capitale  dei
canoni pagati nel periodo di ammissibilita'. Gli altri costi connessi
al  contratto  (inclusi  interessi,  tasse,  spese  generali,   oneri
assicurativi,  costi  di  rifinanziamento)  non  costituiscono  spesa
ammissibile. 
  6. Per gli investimenti realizzati dalle imprese agricole  e  dalle
imprese della pesca e dell'acquacoltura, i contributi di cui all'art.
5  sono  concessi  a  fronte  dei  costi  ammissibili  previsti   dai
regolamenti di esenzione pertinenti. 
                               Art. 5 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. Alle imprese beneficiarie puo' essere concesso un contributo  in
conto capitale sui costi ammissibili di cui  al  precedente  art.  4,
secondo una delle seguenti opzioni: 
  a. pari al 50% dei  costi  ritenuti  ammissibili  entro  il  limite
massimo di contributo e nel rispetto delle  condizioni  previste  dai
Regolamenti de minimis; 
  b. ai sensi dei Regolamenti di  esenzione,  con  le  intensita'  di
aiuto ivi previste a seconda della  dimensione  di  impresa  e  della
localizzazione dell'investimento per le singole  tipologie  di  costi
ammissibili di cui all'art. 4, nel rispetto delle condizioni previste
dai medesimi regolamenti; 
  c.  le  imprese  che  hanno  gia'  avviato  l'investimento  possono
ricevere l'agevolazione ai sensi dei Regolamenti de minimis. 
  Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998,
i soggetti interessati hanno diritto  alle  agevolazioni  di  cui  al
presente articolo  esclusivamente  nei  limiti  delle  disponibilita'
finanziarie. 
                               Art. 6 
 
                         Cumulo degli aiuti 
 
  1. Le agevolazioni previste dal presente  decreto  sono  cumulabili
sugli stessi  costi  ammissibili  con  altre  agevolazioni  pubbliche
previste da  norme  comunitarie,  nazionali  e  regionali  che  siano
qualificate come aiuti di stato ai sensi dell'art. 107, comma  primo,
del trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  nonche'  con
contributi pubblici concessi ai sensi  dei  Regolamenti  de  minimis,
purche' il cumulo non comporti il  superamento  delle  intensita'  di
aiuto piu' elevate o importi di aiuti  piu'  elevati  applicabili  in
base  ai  Regolamenti  di  esenzione  o  ad  altre  decisioni   della
Commissione. 
  Fatto salvo il divieto di sovra  compensazione  su  di  una  stessa
spesa, le agevolazioni previste dal presente  decreto  sono  altresi'
cumulabili  con   altre   provvidenze   pubbliche   che   non   siano
qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art.  107,  comma  1,
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
                               Art. 7 
 
              Modalita' di presentazione della domanda 
            e procedure per la concessione del contributo 
 
  1. Ai fini della concessione del contributo di cui all'art.  5,  le
imprese beneficiarie  presentano  la  domanda  al  Vice  Commissario,
redatta secondo gli  schemi  definiti  con  i  provvedimenti  di  cui
all'art. 14. Il modulo di domanda comprende una  DSAN  attestante  il
possesso dei requisiti di  cui  all'art.  3  e  l'importo  dei  costi
ammissibili a fronte dei quali e' richiesto il contributo,  salva  la
possibilita'  di  stabilire  le  unita'  produttive   o   l'esercizio
dell'attivita' d'impresa o il fondo in caso di  impresa  agricola  in
uno o piu' comuni in un  momento  successivo  alla  domanda,  secondo
quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettere a) e b). 
  2. A valere sul presente  decreto,  ciascuna  impresa  beneficiaria
puo' presentare, entro i limiti di cui all'art. 5, una  sola  domanda
di agevolazione riferita a una  o  piu'  unita'  produttive  o  fondi
ubicati nei territori dei comuni. 
  3. I contributi di cui al presente decreto sono  concessi,  a  cura
del  Vice  Commissario,  sulla  base  di   procedura   valutativa   a
graduatoria, secondo quanto  stabilito  dall'art.  5,  comma  2,  del
decreto  legislativo  n.  123/1998.  In  alternativa  alla  procedura
valutativa a graduatoria, i contributi di  cui  al  presente  decreto
possono essere  concessi  sulla  base  di  procedura  valutativa  con
procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma
3, del decreto legislativo n. 123/1998. 
  4. Il mancato utilizzo degli schemi di cui al  comma  1,  l'assenza
della  documentazione  obbligatoria  a  corredo  della  domanda,   la
presentazione di progetti aventi  un  costo  complessivo  ammissibile
inferiore ad euro 20.000,00 di cui all'art. 4, nonche'  l'assenza  di
uno  dei  requisiti  per  la  partecipazione  previsti  all'art.   3,
costituiscono motivi ostativi alla concessione del contributo. 
  5. In sede di istruttoria, ove la domanda risulti priva di elementi
- documenti, dati e informazioni diverse da quelle di cui al comma  4
- il Vice Commissario richiede il completamento della  documentazione
prevista, la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete,  ovvero
dati  o   chiarimenti   necessari   ai   fini   della   verifica   di
ammissibilita'. La richiesta sospende i termini dell'istruttoria fino
alla data di ricevimento della documentazione integrativa che  dovra'
pervenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi
i  quali  il  procedimento   viene   sostenuto   sulla   base   della
documentazione in  possesso  e,  in  caso  di  carenza  grave,  viene
decretata l'esclusione della domanda. 
  6.  Le  domande  di  contributo  ammissibili  vengono  ordinate  in
graduatoria sulla base di un  punteggio  determinato  considerando  i
seguenti criteri in ordine decrescente di priorita': 
  a. danni diretti subiti per effetto degli  eventi  sismici  del  24
agosto 2016 e seguenti di  cui  al  decreto-legge  n.  189/2016  come
rilevabili dalle schede AeDES con esito E, B o C, con  priorita'  per
le imprese che abbiano  subito  l'inagibilita'  totale  dell'immobile
sede dell'attivita' produttiva; 
  b.   incremento   occupazionale   generato   per   effetto    degli
investimenti, con priorita' per le assunzioni a  tempo  indeterminato
realizzate entro i sei mesi successivi alla conclusione del programma
di investimenti; 
  c. rilevanza patrimoniale dell'investimento data dal  rapporto  tra
il  valore  degli  investimenti  in  programma  e  il  valore   degli
investimenti  netti  alla  data  dell'ultimo   bilancio   o   periodo
d'imposta. Il valore degli investimenti netti alla  data  dell'ultimo
bilancio o periodo d'imposta, intesi  quali  investimenti  in  attivi
materiali o immateriali come definiti nell'art. 2 del  reg.  (UE)  n.
651/2014, e'  rilevato  dai  dati  contabili  risultanti  dall'ultimo
bilancio presentato  dall'impresa  beneficiaria  e,  per  le  imprese
beneficiarie non tenute al deposito del bilancio, dalla dichiarazione
dei redditi e dalla eventuale ulteriore documentazione richiesta  dai
Vice Commissari con i provvedimenti di cui all'art. 14, alla data  di
presentazione della domanda di contributo o alla data dell'avvio  del
programma in caso di opzione per il regime «de minimis»; 
  d. condizione di microimpresa, piccola impresa o media impresa, con
attribuzione di punteggi in  ordine  decrescente  al  crescere  della
dimensione dell'impresa; 
  e. possesso del rating di legalita'. 
  7. I Vice  Commissari  con  i  provvedimenti  di  cui  all'art.  14
definiscono valori uniformi tra le regioni per i punteggi  attribuiti
ai criteri di cui al comma 6. 
  8. Nel caso  di  opzione  da  parte  dei  Vice  Commissari  per  la
procedura valutativa a sportello di cui al comma 3, i criteri di  cui
al comma precedente sono utilizzati al fine di individuare il  valore
minimo  del  punteggio  che  determina  l'ammissione   a   contributo
dell'impresa istante. 
  9. I Vice Commissari possono costituire, per singola regione, una o
piu' riserve di fondi, di importo complessivamente non  superiore  al
50 per cento delle risorse di  competenza  di  ciascuna  regione,  in
favore delle imprese beneficiarie operanti in determinati  territori,
in particolari settori di attivita' economica o avuto  riguardo  alla
dimensione dell'impresa, nell'ambito dei settori individuati all'art.
3, comma 1, lettera d). Tali riserve sono costituite in  funzione  di
specifiche esigenze rilevate e motivate dai Vice Commissari. 
  10. Nel caso in cui in sede di istruttoria siano  ravvisati  motivi
di non ammissibilita' o di esclusione delle  domande  presentate,  le
imprese  beneficiarie   ricevono   dal   Vice   Commissario   formale
comunicazione dei motivi ostativi ai  sensi  dell'art.  10-bis  della
legge n. 241/1990. 
                               Art. 8 
 
                     Concessione del contributo 
 
  1. Entro novanta giorni dal termine ultimo di  presentazione  delle
domande, il Vice Commissario procede, per le  domande  di  contributo
per le  quali  l'istruttoria  si  e'  conclusa  con  esito  positivo,
all'approvazione della  graduatoria  e  all'ammissione  a  contributo
delle  imprese  finanziabili  sino  a   concorrenza   delle   risorse
disponibili. Nel medesimo termine il  provvedimento  di  concessione,
contenente il dettaglio delle spese ammesse,  viene  notificato  alle
imprese beneficiarie. 
  2. Nel caso di attivazione della procedura valutativa  a  sportello
di cui all'art. 7, comma 3, entro sessanta giorni dalla presentazione
della domanda  e  della  documentazione  ad  essa  allegata  il  Vice
Commissario procede, per  le  domande  di  contributo  per  le  quali
l'istruttoria si e' conclusa con  esito  positivo,  all'adozione  del
provvedimento  di  concessione  e  alla  relativa  trasmissione  alle
imprese beneficiarie. 
  3. Il Vice Commissario comunica,  mediante  avviso  pubblicato  nel
Bollettino Ufficiale e sui  siti  internet  istituzionali  regionali,
l'avvenuto esaurimento delle risorse in caso di procedura  valutativa
a sportello di cui al comma 2. 
                               Art. 9 
 
                       Tempi di realizzazione 
 
  1. Il progetto deve essere realizzato, in  conformita'  con  quanto
previsto nella  scheda  tecnica  progettuale,  entro  il  termine  di
diciotto mesi dalla data di pubblicazione della  graduatoria,  ovvero
dalla data di adozione del  provvedimento  regionale  di  concessione
dell'agevolazione, in caso di procedura valutativa a sportello. 
  2. Ove adeguatamente  motivato  da  imprevisti  sopraggiunti  nella
realizzazione del progetto, puo' essere concessa una proroga  di  non
oltre tre mesi. 
  3. I Vice  Commissari  con  i  provvedimenti  di  cui  all'art.  14
definiscono i contenuti della scheda tecnica progettuale  di  cui  al
comma 1. 
                               Art. 10 
 
                      Erogazione del contributo 
 
  1. L'erogazione del contributo di cui all'art. 5 avviene sulla base
delle modalita' ulteriormente definite nei provvedimenti attuativi di
cui al successivo art. 14 disposti dai Vice Commissari. 
  2. L'erogazione puo' avvenire: 
  a. a saldo in unica soluzione a seguito della  rendicontazione  del
totale delle spese sostenute; 
  b. in due soluzioni con anticipo del 40%  dietro  presentazione  di
idonea garanzia fideiussoria  e  il  restante  60%  a  seguito  della
rendicontazione totale delle spese sostenute. 
  3. Ai fini dell'erogazione  del  contributo,  il  Vice  Commissario
provvede  ad  accertare  la  regolarita'  contributiva   dell'impresa
beneficiaria mediante l'acquisizione  del  DURC  e  ad  espletare  le
verifiche di cui dall'art. 2, del decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze del 18 gennaio 2008, n. 40. 
                               Art. 11 
 
                 Monitoraggio, controlli e ispezioni 
 
  1.  In  ogni  fase  del  procedimento  il  Vice  Commissario   puo'
effettuare o disporre appositi controlli, sia documentali che tramite
ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione
delle agevolazioni secondo le modalita' ed entro  i  limiti  previsti
dal presente decreto. 
  2. Le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare tempestivamente
al  Vice  Commissario   l'eventuale   perdita,   successivamente   al
provvedimento di concessione, dei requisiti di cui all'art. 3. 
  3.  Il  Vice  Commissario  trasmette   annualmente   al   Ministero
dell'economia e delle finanze un rapporto sulle attivita' di  cui  al
presente  decreto,   fornendo   dati   e   informazioni   riguardanti
l'avanzamento finanziario ed amministrativo della misura  agevolativa
ed un  prospetto  riportante  i  dati  identificativi  delle  imprese
beneficiarie e l'importo delle agevolazioni concesse ed erogate. 
                               Art. 12 
 
                               Revoche 
 
  1. In applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo del 31 marzo
1998, n. 123, il contributo concesso puo' essere revocato,  dal  Vice
Commissario che lo ha erogato, in tutto o in parte nei seguenti casi: 
  a. l'impresa beneficiaria in qualunque fase del procedimento  abbia
reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non
rispondenti a verita'; 
  b. parziale realizzazione del  programma  di  investimento  ammesso
alle agevolazioni entro il termine stabilito, attestata da una  spesa
effettivamente sostenuta inferiore al limite minimo previsto all'art.
4 o da una riduzione della spesa effettivamente  sostenuta  superiore
al 30% della spesa originariamente ammessa a contributo; 
  c. mancanza dei requisiti di ammissibilita'; 
  d. trasferimento, alienazione o  destinazione  ad  usi  diversi  da
quelli previsti nel programma di investimento, dei beni ammessi  alle
agevolazioni prima che siano trascorsi tre anni - ovvero cinque  anni
per le grandi imprese - dalla data di ultimazione di investimento; 
  e. cessazione dell'attivita' di  impresa  ovvero  sua  alienazione,
totale  o  parziale,  o  concessione  in  locazione  o  trasferimento
all'estero prima che siano trascorsi tre anni -  ovvero  cinque  anni
per le grandi imprese - dalla data di ultimazione  del  programma  di
investimento; 
  f. il soggetto beneficiario sia posto in liquidazione, sia  ammesso
o sottoposto a procedure concorsuali con finalita' liquidatoria  o  a
procedure esecutive; 
  g. l'impresa beneficiaria non consenta lo svolgimento dei controlli
di cui all'art. 11; 
  h. l'impresa beneficiaria rinunci al contributo; 
  i. mancato rispetto dei vincoli imposti dalla normativa europea; 
  j. ulteriori condizioni di revoca previste dai Vice  Commissari  in
caso di mancato rispetto della scheda  tecnica  progettuale  prevista
dall'art. 9. 
                               Art. 13 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Le agevolazioni di cui  al  presente  decreto  sono  concesse  a
valere sullo stanziamento di euro 35.000.000 di cui all'art.  20  del
decreto-legge n. 189/2016. 
  Le somme ivi individuate sono versate  alla  contabilita'  speciale
del Commissario straordinario, il  quale  provvede  al  trasferimento
delle  medesime  risorse  alla   contabilita'   speciale   dei   Vice
Commissari, secondo la ripartizione di cui all'art. 2. 
  2.  Per  gli  adempimenti  tecnici  e  amministrativi   riguardanti
l'istruttoria  delle  domande,  la  concessione,  l'erogazione  e  il
controllo delle agevolazioni, i Vice  Commissari  possono  avvalersi,
sulla base di apposita convenzione  e  come  previsto  dall'art.  19,
comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,  n.  102,  di  societa'  in
house, ovvero di societa' o enti in possesso dei necessari  requisiti
tecnici,  organizzativi  e  di  terzieta'  scelti,  sulla   base   di
un'apposita gara, secondo le modalita'  e  le  procedure  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Gli oneri per le  predette
attivita' di gestione sono posti a carico delle  risorse  complessive
di cui al comma 1 nel limite massimo del 2 per cento. 
                               Art. 14 
 
                       Disposizioni attuative 
 
  1. Nei limiti di quanto  disposto  dal  presente  decreto,  i  Vice
Commissari,  con  propri  provvedimenti  pubblicati  sui   Bollettini
Ufficiali regionali, dettagliano i requisiti  di  ammissibilita',  le
condizioni di partecipazione,  le  cause  di  inammissibilita'  e  di
esclusione previste dalla normativa comunitaria ai fini  dell'accesso
ai diversi regimi di aiuto; forniscono le istruzioni e i  chiarimenti
necessari  e  definiscono  gli   schemi   di   domanda,   l'ulteriore
documentazione  che  l'impresa  e'  tenuta  a  presentare  per  poter
beneficiare delle agevolazioni  previste  dal  presente  decreto,  le
modalita'  delle  eventuali  integrazioni   alla   documentazione   e
l'istruttoria  delle  richieste  di  variazione.   Con   i   medesimi
provvedimenti sono altresi' individuati i termini per singola regione
per la richiesta dei contributi ai sensi del presente decreto. 
  2. Ai fini degli adempimenti relativi al Registro  nazionale  degli
aiuti di Stato, ciascun Vice Commissario provvede in applicazione del
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali,  31  maggio  2017,  n.  115  e,  in
particolare, degli articoli 8 e 9. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 10 maggio 2018 
 
                                            Il Ministro dell'economia 
                                                e delle finanze       
                                                    Padoan            
      Il Ministro 
dello sviluppo economico 
        Calenda 

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2018 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
852 
La Redazione

Autore: La Redazione

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