Legge di Bilancio 2019: Smart-working – priorità per le lavoratrici madri

dottrina-lavoro-new-bluea cura di Roberto Camera*

 

Il datore di lavoro che stipula accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile, deve dare priorità alle richieste di smart-working formulate dalle lavoratrici nei 3 anni successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità (articolo 16 del decreto legislativo n. 151/2001).

Detta priorità è prevista anche per i lavoratori con figli in condizioni di disabilità (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992).

L’agevolazione è prevista dal comma 486, della Legge 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019), che ha modificato l’articolo 18, della legge 22 maggio 2017, n. 81, inserendo il comma 3-bis:

«3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall’articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

 


* Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza

Roberto Camera

Autore: Roberto Camera

Esperto di diritto del Lavoro, relatore in corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia di lavoro e ideatore del sito Dottrina Per il Lavoro (ex DPLModena) - @CameraRoberto

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