Legge di Bilancio 2019: autoliquidazione 2018-2019 al 16 maggio 2019

dottrina-lavoro-new-bluea cura di Roberto Camera*

 

Al fine di consentire la revisione delle tariffe Inail per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per il triennio 2019-2021, è rinviato al 16 maggio 2019 il termine per il pagamento dei premi in autoliquidazione 2018-2019.

In particolare:

1. il termine del 31 dicembre 2018 entro cui l’Inail rende disponibili al datore di lavoro gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo è stato differito al 31 marzo 2019;

2. il termine del 16 febbraio 2019 entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte è stato differito al 16 maggio 2019;

3. il termine del 16 febbraio 2019 previsto per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, dei premi relativi al settore navigazione, per il pagamento in unica soluzione e per il pagamento della prima rata in caso di rateazione ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999 è stato differito al 16 maggio 2019;

4. il termine del 28 febbraio 2019 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni è stato differito al 16 maggio 2019.

Il differimento dei termini disposto dalla citata legge di bilancio 2019 riguarda la Tariffa ordinaria dipendenti (tod) delle gestioni “Industria”, “Artigianato”, “Terziario” ed “Altre Attività”, nonché la Tariffa dei premi speciali unitari artigiani e la Tariffa dei premi del settore navigazione.

Restano confermati i termini di scadenza per il pagamento e per gli adempimenti relativi ai premi speciali anticipati per il 2019 relativi alle polizze scuole, apparecchi rx, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori. Detti premi, per il 2019, in attesa della loro revisione continueranno ad usufruire della riduzione prevista dalla legge 147/2013 che per l’anno in corso è pari al 15,24%.

Resta, inoltre, confermato al 18 febbraio 2019 il termine di scadenza dei premi per i lavoratori somministrati relativi al 4° trimestre 2018.

 

La disposizione è prevista dal comma 1125, della Legge 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019).

 


* Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza

Roberto Camera

Autore: Roberto Camera

Esperto di diritto del Lavoro, relatore in corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia di lavoro e ideatore del sito Dottrina Per il Lavoro (ex DPLModena) - @CameraRoberto

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