Lavoro intermittente: cessati i contratti cancellati dalla legge n. 92/2012
I contratti di lavoro intermittenti ”cancellati” dalla riforma Fornero e prorogati al 1° gennaio 2014 dall’art. 7, comma 5, lettera a) del D.L. n. 76/2013, convertito, con modificazioni, nella legge n. 99/2013, hanno cessato di esistere.
Essi erano quelli stipulati ex art. 37 del D.L.vo n. 276/2003 (per i fine settimana, per il periodo natalizio, per il periodo pasquale, per le ferie estive) e quelli per i soggetti che il vecchio art. 34 (prima della riforma della legge n. 92/2012) ammetteva come ad esempio, per i lavoratori di età compresa tra i 45 ed i 55 anni.