Articolo: La contestazione disciplinare ed il diritto di difesa del lavoratore
approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente
“L’esercizio della contestazione disciplinare dell’imprenditore, secondo le formulazioni adottate sia dell’art. 7 della legge n. 300/1970 che dai dettati contrattuali, è sottoposto a regole precise il cui rispetto è essenziale ai fini della validità della procedura adottata. Infatti, essendo quest’ultima caratterizzata da una serie di atti concatenati e posti in sequenza legale, l’eventuale vizio di un atto “a monte” rischia di rendere nullo il provvedimento. In tale ottica si ritiene opportuno esaminare in questa riflessione due momenti “cruciali”: quello della contestazione dell’addebito e quello del diritto alla difesa del lavoratore.
Contestazione dell’addebito
Nella fase della formazione del provvedimento, riveste un particolare rilievo la formulazione della mancanza disciplinare: c’è un principio garantista che permea tutta l’articolazione dell’art. 7 della legge n. 300/1970 che va rispettato e che impone al datore di lavoro l’onere di contestare, preventivamente e per iscritto, a pena di nullità, l’addebito (tranne il caso del rimprovero verbale) e di sentire a difesa il lavoratore.
La contestazione deve essere precisa, puntuale ed immodificabile sì da mettere il dipendente nelle condizioni di poter esercitare validamente il c.d. ” diritto a difesa ” nelle forme previste dal comma 3 dell’art. 7. Da ciò consegue che formulazioni generiche come “atteggiamento irriguardoso”, “grave accadimento, ” espressioni irriguardose ” non sembrano particolarmente corrette, pur se, talora, la giurisprudenza non ha richiesto una particolare analicità: la cosa essenziale è che il lavoratore sia messo nella condizione di sapere, concretamente, di cosa è incolpato in modo da potersi difendere adeguatamente. I principi appena evidenziati postulano la necessità che l’addebito contempli gli elementi essenziali posti alla base del fatto contestato: nella sostanza, tutto deve essere chiaro in modo tale da rendere possibile la difesa del dipendente.”….continua la lettura