Ipsoa Quotidiano: Trasferta: indennità risarcitoria e retributiva. E’ soggetta a tassazione e contribuzione?

approfondimento di Vitantonio Lippolis* – Responsabile del processo vigilanza presso l’ITL di Modena – in collaborazione con IPSOA Quotidiano

 

“La distinzione tra trasferta e trasfertista è di particolare rilievo ai fini dell’applicazione, alle relative indennità, del corretto inquadramento fiscale e previdenziale. Le indennità ed i rimborsi corrisposti dall’azienda a titolo di trasferta, infatti, non rivestono natura reddituale e non sono conseguentemente assoggettate a tassazione e contribuzione, mentre le somme erogate ai trasfertisti sono imponibili nella misura del 50%. La Corte di Cassazione, accogliendo un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, ha affermato che l’indennità per le prestazioni lavorative svolte in trasferta ha una duplice funzione: restitutoria delle maggiori spese sopportate dal lavoratore e retributiva del maggior disagio. Quali sono le conseguenze per il datore di lavoro anche con riguardo all’elaborazione del LUL?  ”

 

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* Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.

Vitantonio Lippolis

Autore: Vitantonio Lippolis

INL, Direzione Centrale per la tutela, la vigilanza e la sicurezza del lavoro

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