IPSOA In Pratica: Invenzioni del lavoratore
tratto dal volume Lavoro e Previdenza 2019, Collana IPSOA In Pratica
INVENZIONI DEL LAVORATORE
Nel nostro ordinamento, le disposizioni di tutela delle invenzioni realizzate dal lavoratore sono contenute nel Codice civile e nel Codice della proprietà industriale.
La normativa sulle invenzioni trova applicazione qualora sussistano i seguenti presupposti:
– esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo;
– realizzazione di un’invenzione che abbia le caratteristiche per essere considerata brevettabile, cioè che costituisca effettivamente una novità, non risulti, per una persona esperta del ramo, in modo chiaro dallo stato della tecnica, sia lecita e sia di tipo industriale.
Le invenzioni possono essere suddivise in tre tipologie a cui corrispondono differenti trattamenti economici.
Ci sono le invenzioni di servizio o di lavoro (di cui all’art. 64, c. 1, D.Lgs. n. 30/2005) ovvero quelle per cui l’invenzione è l’oggetto del contratto di lavoro; in questo caso, la proprietà dell’invenzione è del datore di lavoro e al dipendente spetta il compenso previsto contrattualmente per il lavoro subordinato.
Poi esistono le invenzioni d’azienda (previste dall’art. 64, c. 2, D.Lgs. n. 30/2005) ossia quelle invenzioni realizzate nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego ma per le quali non è pattuita una retribuzione per l’attività inventiva. In tali ipotesi, al datore di lavoro spettano i diritti derivanti dall’invenzione ed al dipendente deve essere riconosciuto un equo premio se sussistono alcune condizioni espressamente disciplinate.
Vi sono, infine, le invenzioni occasionali (disciplinate dall’art. 64, c. 3, D.Lgs. n. 30/2005) cioè quelle che non sono oggetto del rapporto di lavoro, ma vengono comunque realizzate dal lavoratore in costanza del rapporto di lavoro subordinato. Se si verifica questa fattispecie, il datore di lavoro ha il diritto di opzione per l’uso dell’invenzione del proprio dipendente, mentre quest’ultimo vanterà un diritto patrimoniale di sfruttamento economico dell’invenzione.
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