INPS: VeRA e Certificazione dei debiti contributivi – precisazioni
L’INPS, con il messaggio n. 400 del 26 gennaio 2022, fornisce precisazioni sui presupposti per poter effettuare le richieste, tramite la procedura, e sulle modalità di definizione delle stesse da parte delle strutture territoriali.
Tenendo conto che l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è stata differita al 16 maggio 2022 si precisa che, alla data odierna, le richieste trasmesse attraverso la procedura “VeRA e Certificazione dei debiti contributivi” da soggetti interessati da procedure concorsuali regolate dalla vigente legge fallimentare non saranno definite con l’emissione della certificazione. L’utilizzo della certificazione, infatti, è previsto esclusivamente nell’ambito delle procedure disciplinate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza non ancora operative.
Leggasi anche il messaggio 28 dicembre 2021, n. 4696 che illustra la procedura “VeRA e Certificazione dei debiti contributivi”. Questa procedura è stata sviluppata per dare attuazione a quanto previsto dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e per consentire, nell’ambito della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, l’emissione della certificazione che deve essere depositata, a corredo dell’istanza volontaria di nomina di un esperto indipendente, dall’imprenditore commerciale e agricolo, in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario.
Fonte: INPS
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