INPS: valutazioni medico-legali sulla documentazione del lavoratore a seguito di assenza alla visita controllo
L’INPS ha emanato il messaggio n. 1270 del 29 marzo 2019, con il quale comunica il rilascio di una specifica funzionalità sul Portale dell’Istituto, finalizzata a fornire on line e direttamente al datore di lavoro l’esito delle valutazioni medico-legali dell’Inps sulla documentazione presentata dal lavoratore a seguito di assenza alla visita medica di controllo.
Per i datori di lavoro pubblici, accedendo con il proprio PIN dispositivo al Portale Inps e selezionando il servizio “Richiesta Visite Mediche di Controllo (Polo unico VMC)”, è possibile consultare gli esiti delle visite mediche di controllo svolte su richiesta datoriale. Inoltre, le amministrazioni pubbliche rientranti nell’ambito di applicazione della normativa sul Polo unico, di cui al D.lgs n. 75/2017, possono consultare anche gli esiti delle visite mediche di controllo disposte d’ufficio dall’Istituto.
In entrambi i casi, nelle circostanze in cui il lavoratore sia stato assente a visita e l’Inps abbia espresso il proprio parere sanitario in merito alla giustificabilità dell’assenza, attraverso la stessa pagina di consultazione dell’esito, selezionando il link “Consulta verbale giustificabilità”, il Portale mette a disposizione dei datori di lavoro tale documento in formato PDF.
La medesima funzionalità descritta in precedenza è altresì messa a disposizione del datore di lavoro del settore privato che, in fase di richiesta di visita medica per i dipendenti non aventi diritto all’indennità di malattia erogata dall’Inps, avesse chiesto la disamina degli atti giustificativi. La funzionalità è disponibile, accedendo al Portale Inps con il proprio PIN dispositivo, all’interno del servizio “Richiesta di visite mediche di controllo”.
L’Inps precisa, infine, che l’Ufficio medico-legale della Struttura territoriale dell’Inps è sempre comunque tenuto a consegnare al lavoratore interessato il parere sulla giustificabilità dell’assenza. La funzionalità descritta, infatti, comporta esclusivamente il venire meno, in capo al lavoratore, dell’onere di consegnare copia del parere sulla giustificabilità dell’assenza al datore di lavoro.
Fonte: INPS
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