INPS: trattamenti di integrazione salariale – regolarizzazioni del versamento contributo addizionale
L’Inps, con il messaggio n. 1640 del 13 aprile 2017, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla regolarizzazione del versamento del contributo addizionale in caso di trattamenti di integrazione salariale soggetti alla nuova disciplina introdotta dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.148.
Per le autorizzazioni CIGO/CIGS post Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.148 con sistema ticket:
- “E501”, “Ctr. Addizionale CIG ordinaria Post D.lgs 148/2015”, presente nell’elemento CongCIGOCausAdd;
- “E600”, “Ctr addizionale CIG straordinaria”, presente nell’elemento CongCIGSCausAdd.
Per le autorizzazioni CIGO/CIGS post Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.148 con sistema di CIG Aggregata:
- “E301”, Ctr. Addizionale CIG ordinaria post D.Lgs. 148/2015”, presente nell’elemento CausaleContrAddCIGO;
- “E399”, “Ctr. Addizionale CIG straordinaria post D.Lgs. 148/2015, presente nell’elemento CausaleContrAddCIGS.
Per le autorizzazioni CIGD post Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.148 con sistema di CIG Aggregata:
- “E404”, Ctr Addizionale CIGS L. 350/2004 post D.Lgs. 148/2015”, presente nell’elemento CausaleContrAddCIGS.
A fronte delle richieste di chiarimenti pervenute, l’Istituto conferma che le aziende che abbiano fruito di interventi CIGO/CIGS ricadenti sotto la disciplina del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.148, e che abbiano cessato l’attività, in data antecedente alla pubblicazione della circolare n.9/2017, per il versamento del contributo addizionale dovuto, devono provvedere all’invio di flussi regolarizzativi, ed effettuare il versamento senza aggravio di oneri accessori entro il giorno 18 aprile 2017, sull’ultimo mese di attività utilizzando i codici sopra indicati.
Per evitare l’addebito degli oneri accessori, le predette regolarizzazioni dovranno contenere esclusivamente i codici relativi al contributo addizionale in argomento.
Adeguamento delle dichiarazioni contributive trasmesse con codici CIG impropri
Con riferimento alle imprese che – nonostante quanto chiarito dall’Istituto in circolare n. 199/2016 – abbiano trasmesso denunce Uniemens, riferite ad autorizzazioni CIGO/CIGS post Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.148, utilizzando i codici per il pagamento del contributo addizionale riferiti alle autorizzazioni ante Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.148 e versato il predetto contributo in misura inferiore a quella dovuta, l’INPS precisa che le stesse, dovranno procedere ad esporre la differenza del contributo addizionale, nella denuncia del mese di marzo 2017.
Le imprese interessate, qualora non assolvano tale adempimento nella denuncia del mese di marzo 2017, dovranno procedere all’invio di flussi regolarizzativi, utilizzando i codici sopra richiamati.
I pagamenti di tali flussi regolarizzativi, saranno assoggettati all’ordinario regime sanzionatorio.
Fonte: Inps
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