INPS: Ticket licenziamento nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo
L’INPS ha emanato il messaggio n. 594 dell’8 febbraio 2018, con il quale comunica l’incremento del contributo per l’interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo, da parte di datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria.
Decorrenza e misura del contributo.
Per i licenziamenti effettuati dal 1° gennaio 2018 nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, i datori di lavoro sopra indicati sono tenuti a versare il contributo ex articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012 che, per effetto della novella legislativa, è costituito da una somma pari all’82% del massimale mensile NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.
Tenuto conto che, per l’anno 2018, il massimale mensile NASpI è di € 1.208,15, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale, la contribuzione da versare è pari a € 990,68 (€ 1208,15 x 82%). Per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a € 2.972,04 (990,68 x 3).
Come già chiarito con circolare n. 44/2013, per i lavoratori con anzianità aziendale diversa da 12, 24 o 36 mesi, il contributo deve essere rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 2, comma 35, della legge n. 92/2012, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all’articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, la misura del contributo in argomento è moltiplicata per 3 volte.
Fonte: INPS
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