INPS: circolare 69/2014 – una tantum del ccnl tessile – ricalcolo delle prestazioni economiche di maternità, di malattia e di integrazione salariale
L’Inps, con la circolare n. 69 del 29 maggio 2014, informa che gli arretrati retributivi previsti dall’Accordo 4 febbraio 2014 per il rinnovo del C.C.N.L. per l’industria tessile/abbigliamento/moda (euro 250,00 lordi per il periodo 1° aprile – 31 dicembre 2013) sono valutati pure ai fini della determinazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità, di congedo matrimoniale e di integrazione salariale.
Inoltre:
L’una tantum è ridotta proporzionalmente, per i contratti di lavoro part-time, in ragione del minore orario di lavoro convenuto.
L’importo dell’una tantum non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale ed è esclusa, altresì, dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
L’una tantum non compete per i periodi mensili nei quali si è verificata una sospensione della prestazione lavorativa senza diritto alla retribuzione (ad. es., a causa di servizio militare, aspettativa, congedo parentale, cassa integrazione guadagni a zero ore settimanali).
Sono considerate utili ai fini della maturazione dell’una tantum le assenze dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale, donazione di sangue intervenute nel periodo 1 aprile 2013 – 31 dicembre 2013, che abbiano dato luogo al pagamento di trattamenti economici previdenziali a carico dell’Istituto competente e, ove dovuto, all’integrazione a carico delle aziende.
Ai lavoratori che nel periodo considerato abbiano fruito di trattamenti di Cassa integrazione guadagni, di riduzione dell’orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l’importo dell’una tantum sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.
la circolare n. 69/2014
Fonte: Inps