INPS: Società tra Professionisti – adeguamenti al sistema di profilazione ai servizi telematici

L’INPS ha emanato la circolare n. 77 del 1° giugno 2018, con la quale illustra la disciplina delle società tra professionisti (STP), nonché le modalità di profilazione e censimento delle medesime per l’accesso ai servizi telematici correlati ai rapporti assicurativi.

Le società tra professionisti (STP) sono società costituite secondo uno dei modelli societari previsti dal nostro ordinamento, che hanno l’esercizio di una o più attività professionali come oggetto.

Le STP possono essere monodisciplinari quando l’oggetto sociale prevede l’esercizio di una sola attività professionale e multidisciplinari quando prevede più attività.

La STP può assumere la forma di società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperativa.

Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.

Possono aprire una STP i professionisti appartenenti alle professioni protette, ossia quelle che per essere esercitate hanno l’obbligo di iscrizione a collegi, ordini e albi specifici. La costituzione di una STP è riservata alle professioni protette come ad esempio quella dei:

  • medici: professioni medico-chirurgo, veterinari, farmacisti, levatrici, assistente sanitaria visitatrice o infermiera professionale, fisioterapisti e massoterapisti, psicologi;
  • infermieri: solo in forma di cooperativa sociale;
  • maestri di sci;
  • ingegneri e avvocati;
  • commercialisti ed esperti contabili.

La circolare INPS 1 giugno 2018, n. 77 riassume la disciplina delle società tra professionisti, fissa i criteri e modalità di conferimento ed esecuzione dell’incarico professionale, ne descrive gli obblighi iscrittivi e fornisce istruzioni operative.

L’elenco dei soci professionisti resta depositato presso gli albi e i controlli sul possesso dei requisiti dei soci professionisti sono in ogni caso esercitati dal consiglio dell’ordine di appartenenza.

Sarà consentito l’accesso alla sezione STP del portale con il PIN rilasciato al legale rappresentante, cioè alla persona fisica identificata dal codice fiscale alfanumerico indicata nella visura della CCIAA come amministratore della STP o al socio amministratore che ha presentato la domanda, e si potrà procedere alle seguenti operazioni:

  • acquisizione delle deleghe;
  • aggiunta o rimozione della delega ai soci intermediari (solo se censiti come intermediari abilitati);
  • abilitazione o rimozione dei dipendenti della società.

I dipendenti della società avranno visibilità su tutte le posizioni acquisite dal responsabile.
L’onere di mantenere aggiornate le abilitazioni è in capo al legale rappresentante della STP.

 

Leggi articolo 10, commi da 3 a 9, della legge 12 novembre 2011, n. 183

 

Fonte: INPS

 

 


 

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Autore: La Redazione

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