INPS: sgravio contributivo contratti di solidarietà – recupero risorse 2017

L’INPS ha emanato la circolare n. 98 del 26 settembre 2018, con la quale fornisce le istruzioni operative e le modalità per il recupero delle riduzioni contributive, l’ambito soggettivo di applicazione, la misura, la durata dello sgravio e l’iter istruttorio a vantaggio delle imprese che, sulla base dei decreti direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, hanno diritto a valere sulle risorse stanziate per il 2017.

Con il decreto interministeriale 27 settembre 2017, n. 2, sono state rideterminate le modalità e le regole di accesso alla riduzione contributiva per le imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà e indicati i termini di presentazione delle istanze dall’anno 2017.

Le aziende, ai fini dell’ammissione allo sgravio, non hanno più l’obbligo di individuare, nel contratto di solidarietà, strumenti finalizzati a indicare miglioramenti della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo sulla riduzione dell’orario di lavoro.

Altra rilevante novità, rispetto alla disciplina precedente, riguarda l’indicazione, nell’istanza presentata da ciascuna impresa, dell’importo della riduzione contributiva richiesta che, in caso di accoglimento della stessa, viene riportato nei decreti direttoriali di ammissione alla decontribuzione quale misura massima del beneficio.

L’Istituto, inoltre, non dovrà più stimare, in via preventiva, l’onere connesso alle richieste di riduzione contributiva presentate dalle imprese interessate e a comunicarne i risultati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai fini dell’adozione dei relativi decreti direttoriali di ammissione alla decontribuzione.

Fonte: INPS

 

 


 

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Autore: La Redazione

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