INPS: riposi giornalieri del padre (lavoratore dipendente) quando la madre è lavoratrice autonoma
L’INPS ha emanato la circolare n. 140 del 18 novembre 2019, con la quale fornisce istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione dei riposi giornalieri – di cui all’articolo 40 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 – nel caso di padre lavoratore dipendente anche durante il teorico periodo di trattamento economico di maternità spettante alla madre lavoratrice autonoma.
Nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma, il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi di cui all’articolo 40 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 dalla nascita o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali o internazionali del minore, a prescindere dalla fruizione dell’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma.
Sono, pertanto, da intendersi superate le indicazioni fornite al punto 2), 4° capoverso, della circolare n. 8 del 17 gennaio 2003.
Permangono, invece, le seguenti indicazioni fornite nella citata circolare n. 8/2003 in materia di incompatibilità:
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il padre lavoratore dipendente non può fruire dei riposi giornalieri nel periodo in cui la madre lavoratrice autonoma si trovi in congedo parentale;
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il padre lavoratore dipendente non ha diritto alle ore che l’articolo 41 del citato D.lgs n. 151/2001 riconosce al padre, in caso di parto plurimo, come “aggiuntive” rispetto alle ore previste dall’articolo 39 del medesimo decreto legislativo (vale a dire quelle fruibili dalla madre), per l’evidente impossibilità di “aggiungere” ore quando la madre non ha diritto ai riposi giornalieri.
Le indicazioni fornite dalla circolare n. 140/2019 si applicano alle domande pervenute e non ancora definite e, a richiesta dell’interessato, anche agli eventi pregressi per i quali non siano trascorsi i termini di prescrizione ovvero per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
Fonte: INPS
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