INPS: ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti
L’INPS, con la circolare n. 26 del 16 febbraio 2021, informa che gli oneri di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti, relativi a domande presentate nel corso dell’anno 2021, in applicazione dell’articolo 2, comma 3, della legge n. 45/1990, possono essere versati ratealmente senza applicazione di interessi per la rateizzazione.
Inoltre, la circolare fornisce le istruzioni per il corretto uso della tabella I/2021, relativa all’ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dello 0,0% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità e la tabella II/2021, relativa ai coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima dell’estinzione del debito al tasso annuo dello 0,0%.
In particolare:
a) Determinazione della rata di ammortamento mensile nel caso di concessione della dilazione di pagamento dell’onere di ricongiunzione.
L’importo della rata si determina moltiplicando l’ammontare del debito da rateizzare per il coefficiente riportato nella tabella I/2021 in corrispondenza del numero delle rate mensili concesse per l’ammortamento.
b) Determinazione del debito residuo da versare in unica soluzione nel caso in cui i pagamenti rateali vengano sospesi prima dell’estinzione del debito.
Il coefficiente per la determinazione del debito residuo deve essere ricercato nella tabella II/2021 in corrispondenza del numero delle rate che l’assicurato avrebbe dovuto ancora pagare per perfezionare l’operazione di ricongiunzione, numero di rate che è ricavato come differenza fra il numero delle rate mensili originariamente concesse ed il numero di mensilità già corrisposte. La somma da versare, riferita alla data di scadenza dell’ultima rata pagata, si determina moltiplicando l’importo della rata per il coefficiente sopra indicato.
Fonte: INPS
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