INPS: requisiti per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale – precisazioni
L’INPS, con il messaggio n. 1268 del 3 aprile 2023, fornisce ulteriori precisazioni in merito ai requisiti per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale.
In particolare, per il riconoscimento del diritto alla prestazione, l’Istituto riepiloga i requisiti anagrafici del richiedente:
- età anagrafica (attualmente 67 anni);
- cittadinanza italiana, della Repubblica di San Marino, comunitaria, di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo o Svizzera. Sono equiparati ai cittadini italiani i soggetti titolari dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria o di permesso di soggiorno di lungo periodo (cfr. la circolare n. 105 del 2 dicembre 2008 e il messaggio n. 3239 del 4 agosto 2017);
- soggiorno legale continuativo nel territorio nazionale per 10 anni antecedenti alla domanda (cfr. le circolari n. 105/2008 e n. 131/2022, nonché il messaggio n. 3239/2017);
- residenza in Italia, che deve sussistere al momento della domanda ai fini della concessione della provvidenza economica e deve permanere successivamente ai fini del mantenimento della prestazione (cfr. la circolare n. 105/2008, nonché i messaggi n. 12886 del 4 giugno 2008 e n. 3239/2017).
Il requisito del soggiorno continuativo per almeno 10 anni, di cui alla menzionata lettera c), costituisce un requisito anagrafico autonomo rispetto a quello di cui alla lettera b), rispetto al quale si pone come ulteriore e non alternativo.
Sul punto la Corte di Cassazione, con le sentenze n. 22261/2015, n. 24981/2016, n. 16990/2019 e n. 16867/2020, ha evidenziato la differenza sostanziale tra il titolo di legittimazione a essere cittadino o equiparato, che è dato da una concessione amministrativa, regolata da norme di pubblica sicurezza, e il requisito anagrafico del soggiorno continuativo che è, di contro, dato fattuale regolato dal codice civile.
Ne consegue che, a parziale rettifica del paragrafo 2.2 della circolare n. 131 del 12 dicembre 2022, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (requisito di cui alla lettera b)), di per sé non può costituire elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni (ai fini della soddisfazione del requisito di cui alla lettera c)). Parimenti, qualora sussista continuità delle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni non deve ritenersi ex se soddisfatto, essendo comunque necessaria l’ulteriore verifica, da parte della Struttura territoriale INPS competente, dell’effettivo soggiorno continuativo decennale nel territorio dello Stato italiano.
Fonte: INPS
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