INPS: Reddito di Inclusione – rivalutazione dell’assegno sociale

L’INPS ha emanato il messaggio n. 161 del 17 gennaio 2020, con il quale informa che sono stati rivalutati gli importi dei trattamenti previdenziali e assistenziali. La rivaluzione ha avuto effetti anche sul Reddito di Inclusione (ReI) e sulla Carta acquisti ordinaria.

 

a) Rivalutazione dell’importo dell’assegno sociale e del Reddito di Inclusione

Il beneficio economico del ReI, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è soggetto ad un tetto massimo di erogazione commisurato all’ammontare annuo dell’assegno sociale, di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, maggiorato del 10%.

A seguito dell’emanazione del decreto interministeriale in commento è stato rivalutato l’importo dell’assegno sociale che, per l’anno 2020, è pari ad un valore annuo di 5.977,79 euro che, maggiorato del 10%, equivale a 6.575,56 euro; tale importo costituisce il valore massimo dell’ammontare del Reddito di Inclusione per l’anno 2020.

Con riferimento al nuovo importo è stata, quindi, adeguata la procedura informatica di calcolo del ReI.

b) Perequazione e aggiornamento dei valori soglia ISEE e dei trattamenti per l’accesso alla Carta acquisti ordinaria

La misura delle soglie per l’accesso alla Carta acquisti ordinaria di cui al comma 1, lettere c), d) e h) dell’articolo 5 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 settembre 2008, ossia il valore ISEE e quello dei trattamenti e dei redditi previsti dal medesimo decreto, è aumentata annualmente della misura percentuale prevista per la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

Pertanto, a seguito della perequazione disposta dal richiamato decreto del 15 novembre 2019, si riportano i valori delle soglie dei requisiti ISEE e dei trattamenti e dei redditi previsti per la Carta acquisti ordinaria per l’anno 2020:

  • il valore dell’indicatore ISEE deve essere inferiore a 6.966,54 euro (tale valore rileva sia per la Carta acquisti minori che per la Carta acquisti ultrasessantacinquenni);
  • il valore dei redditi e dei trattamenti dei pensionati deve essere di importo inferiore a 6.966,54 euro, se il richiedente/titolare è di età compresa tra 65 anni e 69 anni o a 9.288,72 euro se il richiedente/titolare ha una età non inferiore a 70 anni (tale valore rileva solo per la Carta acquisti ultrasessantacinquenni).

c) Effetti della variazione del periodo di validità della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) sulle elaborazioni dei rinnovi del ReI e della Carta acquisti ordinaria

A seguito della modifica della durata dell’attestazione ISEE introdotta dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. decreto crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la Dichiarazione Sostitutiva Unica è valida dalla data di presentazione fino al successivo 31 dicembre; conseguentemente la validità delle DSU, dal 1° gennaio 2020 coincide con l’anno solare. Le DSU presentate nell’anno 2019 sono pertanto scadute il 31 dicembre 2019. I titolari di Carta acquisti ordinaria e di ReI, quindi, dovranno presentare una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica per continuare a beneficiare della misura. In mancanza di tale adempimento, l’erogazione dei benefici sarà sospesa fino alla presentazione di una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica valida.

Di conseguenza, l’elaborazione della mensilità di gennaio 2020 del ReI avverrà, entro il termine dello stesso mese solare, sulla base della DSU 2020. Per la Carta acquisti ordinaria, invece, al fine di poter elaborare il maggior numero dei rinnovi per il primo bimestre 2020, l’elaborazione avverrà, nei termini di legge, entro il termine del mese di febbraio 2020.

 

Fonte: INPS

 

 


 

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