INPS: Reddito di cittadinanza – beneficio addizionale per l’autoimprenditorialità
L’INPS, con il messaggio n. 3212 del 24 settembre 2021, fornisce i chiarimenti in merito alla presentazione della domanda ed ai requisiti d’accesso per il beneficio addizionale del Reddito di cittadinanza per l’autoimprenditorialità di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 29 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
In attesa della circolare esplicativa, è possibile presentare domanda di beneficio addizionale, previa compilazione del nuovo schema di modello telematico “RdC-Com Esteso”, tramite:
- il sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN in proprio possesso (si ricorda che l’accesso tramite PIN ai servizi online non è più consentito a partire dal 1° ottobre 2021), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
- gli Istituti di patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;
- i Centri di assistenza fiscale, di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del citato decreto ministeriale del 12 febbraio 2021, possono proporre domanda di beneficio addizionale i soggetti che si trovino congiuntamente nelle seguenti condizioni:
- risultino, al momento della presentazione della domanda di beneficio addizionale, componenti di un nucleo familiare beneficiario di una prestazione di Rdc in corso di erogazione (art. 1, comma 1, lett. a);
- abbiano avviato, entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio (art. 1, comma 1, lett. b);
- non abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la richiesta del beneficio addizionale, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, o non abbiano sottoscritto, nello stesso periodo, una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, ad eccezione della quota per la quale si chiede il beneficio addizionale (art. 1, comma 1, lett. c);
- non siano componenti di nuclei familiari beneficiari di Rdc che abbiano già usufruito del beneficio addizionale di cui al citato decreto (art. 1, comma 1, lett. d).
Fonte: INPS
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