INPS: procedura in caso di indebita prestazione previdenziale

L’INPS ha emanato la circolare n. 47 del 17 marzo 2018, con la quale riepiloga le indicazioni di diritto sostanziale e procedurale in materia di indebiti derivanti da prestazioni pensionistiche e da trattamenti di fine servizio/fine rapporto, alla luce del Regolamento approvato con Determinazione presidenziale n. 123 del 26 luglio 2017 e rivisitate in ragione delle innovazioni normative.

Il recupero delle prestazioni pensionistiche e di fine servizio o di fine rapporto (TFS/TFR) indebitamente corrisposte dall’INPS ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi della normativa civilistica nonché di settore, di un diritto soggettivo non rinunciabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme non erogabili o comunque erogate in eccedenza.

Gli indebiti derivanti da prestazioni pensionistiche e da trattamento di fine servizio o di fine rapporto (TFS/TFR) presuppongono un rapporto obbligatorio, il cui soggetto creditore si identifica nell’INPS e quello debitore generalmente nella persona fisica che ha ricevuto la prestazione indebita, cioè il pensionato/iscritto ovvero, nell’ipotesi di decesso di quest’ultimo, gli eventuali eredi ovvero i soggetti legittimati alla riscossione o ad operare sul conto di deposito. Talvolta, per le sole prestazioni pensionistiche, il soggetto passivo del rapporto obbligatorio può essere individuato in altri soggetti, come accade in talune fattispecie peculiari della Gestione Pubblica, espressamente contemplate dalla normativa vigente, in cui il debito sorge in capo all’Amministrazione, nella qualità di datore di lavoro, che ha liquidato il trattamento pensionistico o certificato la posizione giuridico/economica del pensionato, già lavoratore.

Per le sole prestazioni pensionistiche, il diritto alla ripetizione dell’indebito, che in via generale soggiace ai principi contemplati dalla normativa civilistica, è disciplinato da disposizioni che, derogando al dettato di cui al citato articolo 2033 c.c., individuano i presupposti per la sanatoria – integrale o parziale – delle indebite erogazioni delle prestazioni pensionistiche, definendo un quadro normativo articolato, per la cui applicazione – secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità – si deve far riferimento al momento di esecuzione del pagamento non dovuto.

 

Fonte: INPS

 

 


 

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Autore: La Redazione

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