INPS: Prestazione di esodo L.92/2012 – accredito contribuzione
L’Inps, con il messaggio n. 1360 del 28 marzo 2017, fornisce alcune precisazioni in merito alla prestazione erogata al lavoratore, con finanziamento interamente a carico del dal datore di lavoro, dalla data di esodo fino alla data di maturazione della prestazione pensionistica (prevista dall’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012).
Per tali periodi il datore di lavoro è tenuto a versare anche la contribuzione figurativa correlata.
L’Istituto ha elaborato un apposito algoritmo di calcolo per valorizzare correttamente la contribuzione correlata sulla base della media delle retribuzioni dei due anni o quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, per i lavoratori che accedono alla prestazione di esodo e che abbiano prestato attività lavorativa in part time, anche per un breve periodo, nell’arco del biennio o quadriennio di riferimento.
Ove nel biennio o quadriennio precedente l’accesso all’esodo il lavoratore abbia fruito di un periodo di part time, il medesimo algoritmo determina il valore delle settimane utili da assegnare mensilmente all’intero periodo oggetto di contribuzione correlata.
Qualora il biennio o quadriennio precedente sia stato interessato unicamente da rapporto di lavoro prestato in regime di full time, il valore delle settimane utili coinciderà esattamente con le settimane di diritto e nessuna riduzione sarà operata sulla misura.
Pertanto – operando in ogni caso l’algoritmo – nell’esposizione della contribuzione correlata flussi mensili Uniemens, i datori di lavoro non dovranno valorizzare le settimane utili né le coperture settimanali riferite ai lavoratori in prestazione di esodo ex art. 4, Legge 92/2012.
Dovranno, invece, essere obbligatoriamente indicati i seguenti valori all’interno degli elementi sotto riportati:
– <Qualifica1> = “T” o “V” a seconda del momento di presentazione della domanda di esodo se antecedente o successivo al 1° maggio 2015;
– <Qualifica2> = medesimo valore inserito nel flusso relativo all’ultimo mese di attività lavorativa precedente alla cessazione del rapporto di lavoro.
Al fine di permettere il corretto accreditamento delle settimane di contribuzione correlata per i lavoratori esodati la cui decorrenza del trattamento pensionistico cade all’interno del mese (es. lavoratori ferrovieri e postali) è stata inoltre istituita in <tipocessazione> dell’elemento <cessazione> una nuova causale, individuata dal codice 5, avente come significato “Cessazione della fruizione della prestazione di esodo art. 4, commi da 1 a 7 ter, L. n. 92/2012, per i soggetti con decorrenza inframese del trattamento pensionistico”.
In tale campo il datore di lavoro indicherà la data di cessazione della prestazione di esodo di cui al citato art. 4, commi da 1 a 7 ter, L. n. 92/2012.
Fonte: Inps
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