INPS: presentazione domande di accesso all’esonero contributivo per OTI in agricoltura
L’Inps, con il messaggio n. 1689 del 6 marzo 2015, comunica che, a decorrere dalle ore 10.00 del giorno 10 marzo 2015, sarà disponibile il modulo telematico di presentazione dell’istanza al beneficio di cui all’art.1, comma 119, Legge n. 190/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015).
La presentazione di tale istanza si potrà effettuare accedendo al “Cassetto previdenziale aziende agricole”, nella sezione “Comunicazione bidirezionale” – “Invio comunicazione”, selezionando “Assunzioni OTI 2015”.
In tale fase, nella sezione “DATI LAVORATORE DA ASSUMERE”, sarà obbligatorio indicare il codice fiscale del lavoratore e la categoria “OTI”; dopo aver confermato i dati inseriti, la domanda risulterà in stato “INSERITA”.
Entro 3 giorni dall’invio dell’istanza sarà disponibile l’esito della verifica relativamente alla disponibilità dei fondi. In caso di esito positivo, la domanda passerà nello stato di “PRENOTATA” e contestualmente, nel campo “NOTE”, sarà indicata la data entro la quale, a pena di decadenza, il datore di lavoro dovrà inserire i dati relativi all’assunzione (data assunzione – codice Unilav).
L’Istituto precisa che l’assunzione può essere stata già effettuata precedentemente alla presentazione della domanda di prenotazione dei fondi, ma comunque non prima del 1° gennaio 2015.
Il completamento dei dati va eseguito in “modifica” della domanda stessa: al termine di questa operazione lo stato sarà “CONFERMATA”.
Successivamente, la domanda passerà allo stato di “ACCETTATA”, rilasciando il codice di autorizzazione “E5” corrispondente all’incentivo richiesto .
In fase di prenotazone, nell’ipotesi in cui i fondi stanziati per il primo semestre 2015 dovessero esaurirsi, le domande comunque ammesse, che troveranno capienza nei fondi stanziati per il secondo semestre 2015, riporteranno, nel campo “NOTE”, l’indicazione che “L’incentivo sarà fruibile a decorrere dalla denuncia DMAG di competenza terzo trimestre 2015”, per una durata comunque complessiva di 36 mesi.
L’ammissione all’incentivo avverrà fino ad esaurimento dei fondi stanziati e che le istanze pervenute, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti richiesti, saranno ammesse, esclusivamente, in base all’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Fonte: Inps