INPS: Pensioni – obbligo di informazione sulle trattenute sindacali

L’INPS ha emanato la circolare n. 85 del 14 luglio 2020, con la quale illustra le modalità adottate per assolvere all’obbligo di informazione a carico degli enti erogatori dei trattamenti pensionistici, sia nella fase di liquidazione del provvedimento di pensione sia in quella di erogazione della pensione stessa.

Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha previsto che gli enti erogatori di trattamenti pensionistici forniscano completa e puntuale informazione su eventuali trattenute relative alle quote sindacali a tutti i soggetti percettori di pensione.

L’articolo 1 del decreto ministeriale n. 31/2020 stabilisce, quale prioritaria e generalizzata, la modalità telematica di esposizione delle quote associative sindacali, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di informazione, precisa e puntuale, posto a carico degli enti erogatori dei trattamenti pensionistici.

Tale modalità deve essere adottata sia nella fase di liquidazione del provvedimento di pensione sia in quella di erogazione della pensione medesima e nello specifico:

  • nel provvedimento di liquidazione della pensione;
  • nei cedolini mensili;
  • nella certificazione annuale della pensione.

 

Fonte: INPS

 

 


 

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Autore: La Redazione

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