INPS: pensione – il cedolino di settembre 2024
L’INPS comunica le principali informazioni sul cedolino della pensione di settembre 2024.
La data di pagamento
Le pensioni vanno in pagamento il primo giorno bancabile del mese, con l’unica eccezione del mese di gennaio.
A settembre 2024, il pagamento avverrà con valuta 2 settembre.
Trattenute fiscali: conguaglio di fine anno 2023, addizionali regionali e comunali, tassazione 2024
Alla fine del 2023 è stato effettuato il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali applicate nel corso del medesimo anno di imposta (IRPEF, addizionali regionali e comunali a saldo) sulla base dell’ammontare complessivo delle sole prestazioni pensionistiche erogate dall’INPS.
Se nel corso del 2023, sulla pensione, sono state applicate mensilmente ritenute erariali in misura inferiore a quanto dovuto su base annua, l’Istituto ha provveduto a recuperare le differenze a debito sulle rate di pensione di gennaio e di febbraio 2024, trattenendo il debito anche fino alla capienza totale dell’importo del rateo pensionistico in pagamento.
Se i ratei di pensione di gennaio e di febbraio 2024 sono risultati insufficienti per il recupero totale, proseguiranno le trattenute sui ratei mensili successivi fino all’estinzione del debito.
Solo per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18mila euro, per il quali il ricalcolo delle ritenute erariali ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene comunque estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, del decreto-legge 78/2010, convertito con modificazioni nella legge 122/2010).
Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, anche sul rateo di settembre, oltre all’IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2023.
Si ricorda che le addizionali regionali e comunali vengono recuperate in 11 rate: da gennaio a novembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono.
Le somme conguagliate sono state certificate nella Certificazione Unica 2024.
Non subiscono, invece, trattenute fiscali:
- le prestazioni di invalidità civile;
- le pensioni;
- gli assegni sociali;
le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo).
Pensioni previdenziali delle gestioni private. Sospensione delle prestazioni legate al reddito per mancata presentazione dei dati reddituali relativi all’anno 2020 (articolo 35, comma 10bis, del d.l. 207/2008)
Sulle pensioni collegate, in tutto o in parte, al reddito (ad esempio integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, pensione ai superstiti) i cui titolari, nonostante i solleciti, non hanno ancora fornito i dati reddituali relativi al 2020, nei mesi di agosto e di settembre è stata applicata una trattenuta pari al 5% determinata sulla base dell’importo della pensione di luglio 2024.
Ai pensionati interessati è stata inviata una lettera raccomandata con l’indicazione della data del 15 settembre 2024 come ultima scadenza per l’invio dei redditi richiesti.
Nei casi in cui le informazioni reddituali richieste non vengono inviate, si effettuerà la revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito del 2020 o, nel caso di pensioni ai superstiti, verrà applicata la fascia massima di abbattimento dell’importo della pensione previsto dall’articolo 1, comma 41, della legge 335/1995, e si procederà al calcolo e al recupero degli importi che saranno risultati indebiti.
Assistenza fiscale: conguagli da modello 730/2024
A settembre vengono effettuate le operazioni di abbinamento delle risultanze contabili, di cui ai modelli 730, per i pensionati/contribuenti che abbiano optato per INPS quale sostituto di imposta e i cui flussi siano pervenuti da Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno.
Sul rateo di pensione di settembre si procede:
- al rimborso dell’importo a credito del contribuente, se dovuto;
- alla trattenuta, in caso di conguaglio a debito del contribuente. Si ricorda che la eventuale rateazione degli importi a debito risultanti dalla dichiarazione dei redditi deve obbligatoriamente concludersi entro il mese di novembre per cui, se la risultanza contabile venisse ricevuta dall’Istituto nei mesi successivi a quello di giugno, non sarà possibile garantire il numero di rate scelto dal dichiarante per il versamento dei debiti d’imposta.
I contribuenti muniti delle credenziali necessarie, che hanno indicato l’INPS quale sostituto d’imposta per l’effettuazione dei conguagli del modello 730/2024, possono verificare le risultanze contabili della dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, disponibile sul sito istituzionale e nell’app INPS Mobile.
Fonte: INPS
Leggi tutte le circolari ed i messaggi dell’INPS