INPS: Pensione anticipata c.d. opzione donna – modifiche

L’INPS, con la circolare n. 59 del 3 maggio 2024, fornisce le istruzioni in merito alle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di pensione anticipata c.d. opzione donna.

Per quanto non diversamente previsto, restano valide le istruzioni diramate dall’Istituto con la circolare n. 25 del 6 marzo 2023.

In particolare, l’articolo 1, comma 138, della legge di Bilancio 2024 estende il diritto alla pensione anticipata c.d. opzione donna, di cui all’articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, alle lavoratrici che maturano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2023.

In particolare, possono accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2023, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni e che, alla data della domanda, si trovino in una delle condizioni indicate nella medesima norma.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, sono utili anche i periodi assicurativi maturati all’estero in Paesi ai quali si applica la regolamentazione dell’Unione europea in materia di sicurezza sociale (Stati dell’UE, Svizzera e Paesi SEE) e in Paesi legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, rispettando il minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione internazionale previsto dalla normativa comunitaria (52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali. Possono essere totalizzati, inoltre, anche i periodi maturati nel Regno Unito sia antecedentemente che successivamente alla data del 31 dicembre 2020 (cfr. la circolare n. 53 del 6 aprile 2021).

Il requisito anagrafico di 61 anni è ridotto di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni.

Per le lavoratrici di cui alla lettera c) del comma 1-bis del citato articolo 16 (cfr. la successiva lettera c) del presente paragrafo), la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico si applica anche in assenza di figli.

Al requisito anagrafico richiesto per l’accesso al pensionamento in esame non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

La pensione anticipata c.d. opzione donna è liquidata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.

Le lavoratrici, in possesso dei prescritti requisiti anagrafico e contributivo, possono accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna ove si trovino in una delle seguenti condizioni:

  • assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti (cfr. il paragrafo 2.1 della circolare n. 25 del 2023);
  • hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
  • sono lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Le condizioni sopra specificate, anche con riferimento al personale appartenente al comparto scuola o a quello dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), devono sussistere alla data di presentazione della domanda di pensione e non devono essere oggetto di ulteriore verifica alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, fermo restando quanto precisato al successivo paragrafo 3.

Con riferimento alla condizione di cui alla precedente lettera c) si evidenzia che, per le lavoratrici che perfezionano i requisiti richiesti nel corso dell’anno 2023, il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale deve risultare attivo al 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore della norma, o risultare attivato in data successiva.

Al riguardo:

  • per le lavoratrici dipendenti è necessario che il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale risulti attivo al momento della presentazione della domanda di pensione;
  • per le lavoratrici licenziate occorre che il licenziamento sia stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo e che le stesse non abbiano ripreso attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato successivamente al licenziamento.

Ai fini dell’accertamento della sussistenza della condizione di cui alla lettera c) in commento, le Strutture territoriali dell’Istituto devono consultare i dati relativi alle imprese di riferimento, con particolare riguardo alle date di apertura e di chiusura dei relativi tavoli di confronto, sul sito web del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nella sezione “Crisi d’impresa”.

  Fonte: INPS

 


 

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