INPS: Pensionati – il cedolino di pensione di ottobre 2021
L’INPS, riporta le informazioni sul cedolino della pensione di ottobre 2021.
La data di pagamento
Il pagamento avverrà con valuta 1° ottobre. Sulla base dell’ordinanza n. 787 del 23 agosto 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche a ottobre per coloro che riscuotono presso Poste Italiane SpA è prevista l’anticipazione del pagamento che, rispetto alle normali scadenze, sarà distribuito su più giorni.
Il pagamento presso Poste verrà effettuato dal 27 settembre al 1° ottobre.
Nel caso di riscossione allo sportello, Poste Italiane ha scaglionato le presenze dei pensionati in base alle iniziali del cognome del titolare della prestazione, secondo il seguente calendario:
• D-G, martedì 28 settembre;
• H-M, mercoledì 29 settembre;
• N-R, giovedì 30 settembre;
• S-Z, venerdì 1° ottobre.
Di conseguenza, nel caso in cui, dopo l’incasso, la somma dovesse risultare non dovuta, l’INPS ne richiederà la restituzione.
Trattenute fiscali: addizionali regionali e comunali, conguaglio 2020 e tassazione 2021
Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, sul rateo di pensione di ottobre, oltre all’ IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2020.
Si ricorda che queste trattenute sono infatti effettuate in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono.
Continua a essere applicata anche la trattenuta per addizionale comunale in acconto per il 2021, avviata a marzo, che proseguirà fino a novembre 2021.
Prosegue, inoltre, sul rateo di pensione del mese di ottobre il recupero delle ritenute IRPEF relative all’anno 2020, laddove le stesse siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua.
Infatti, nel caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, per il quali il ricalcolo dell’ IRPEF ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, legge 122/2010).
Per i redditi di pensione annui di importo superiore a 18.000 euro e per quelli di importo inferiore a 18.000 euro con debito inferiore a 100 euro il debito d’imposta è stato applicato sulle prestazioni in pagamento alla data del 1° marzo, con azzeramento delle cedole laddove le imposte corrispondenti siano risultate pari o superiori alle relative capienze.
Le somme conguagliate sono state certificate nella Certificazione Unica 2021.
Maggiorazione degli importi dell’Assegno per il Nucleo Familiare
L’articolo 5, decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 riconosce agli aventi diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) una maggiorazione dell’assegno stesso. Le disposizioni si applicano, per il solo periodo dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, a tutte le pensioni per le quali sussiste il diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare di cui all’articolo 2, decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 13 maggio 1988, n. 153.
Gli incrementi sono pari a:
- 37,50 euro per ciascun figlio, per nuclei fino a due figli;
- 55.00 euro per ciascun figlio, per nuclei con almeno tre figli.
La maggiorazione non viene riconosciuta se, sulla base delle disposizioni vigenti in relazione alla composizione e numerosità del nucleo familiare, ai livelli reddituali e alla composizione del reddito complessivo del nucleo stesso, l’importo ANF spettante non sia superiore a zero.
La maggiorazione sarà corrisposta, se dovuta, anche sulla mensilità del mese di ottobre 2021.
Pensioni delle gestioni pubbliche: attribuzione per l’anno 2021 delle provvidenze in favore dei grandi invalidi
Anche sul rateo di ottobre 2021 è stato messo in pagamento l’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare.
Come noto, l’efficacia della legge 7 febbraio 2006, n. 44 è stata estesa agli anni 2020, 2021 e 2022 e anche per il 2021, come già per il 2020, sono stati prolungati gli effetti delle domande già prodotte.
Sulla scorsa mensilità di settembre 2021 è stato pertanto disposto il pagamento dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare riferito sia al mese di settembre che agli arretrati relativi al periodo 1 gennaio 2021 – 31 agosto 2021.
Il pagamento proseguirà fino al rateo di dicembre 2021.
L’assegno sostitutivo dell’accompagnatore è pari a:
- 900 euro mensili per i pensionati affetti dalle invalidità di cui alla lettera A), numeri 1), 2), 3), 4), secondo comma e A-bis della tabella E allegata al d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
- 450 euro mensili per i pensionati affetti dalle invalidità di cui alla lettera B) numero 1); C); D) ed E), numero 1 della tabella E.
Assistenza fiscale: conguagli da modello 730/2021
Proseguono anche sulla mensilità di ottobre le operazioni di abbinamento delle risultanze contabili di cui ai modelli 730 per i pensionati/contribuenti che abbiano optato per INPS quale sostituto di imposta e i cui flussi siano pervenuti da Agenzia delle Entrate dopo il 30 giugno.
Sul rateo di pensione di ottobre si procede:
- al rimborso dell’importo a credito del contribuente;
- alla trattenuta, in caso di conguaglio a debito del contribuente. Si ricorda che la eventuale rateazione degli importi a debito risultanti dalla dichiarazione dei redditi deve obbligatoriamente concludersi entro il mese di novembre per cui, qualora la risultanza contabile sia stata ricevuta dall’Istituto nei mesi successivi a quello di giugno non sarà possibile garantire il numero di rate scelto dal dichiarante per il versamento dei debiti d’imposta.
I contribuenti che hanno indicato l’INPS quale sostituto d’imposta per l’effettuazione dei conguagli del modello 730/2021 possono verificare le risultanze contabili della dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino“, disponibile anche tramite l’app INPS Mobile.
Sospensione delle prestazioni collegate al reddito anni 2017 e 2018
Sulla mensilità del mese di ottobre 2021 si provvede alla restituzione delle somme trattenute per mancata comunicazione del reddito ai sensi dell’articolo 35, comma 10 bis, decreto-legge 207/2008 nei mesi di agosto e settembre 2021. Le somme restituite saranno individuate con la voce di cedolino “restituzione trattenuta per mancata com. reddito art.35 c. 10 bis d.l. 207/2008”.
Fonte: INPS
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